Articolo 4 della Legge 28 marzo 1991, n. 114
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 aprile 1991
Art. 4. 1. Il decreto che ripristina il cognome e' trasmesso e trascritto d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferisce e deve essere annotato in calce all'atto medesimo.
2. Tutti gli altri registri, elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.
3. Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalita' indicate nel comma 1.
Entrata in vigore il 23 aprile 1991