TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 164
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Sviamento. Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2, 3 L. 241/1990; artt. 136, 146, 167, 181 D.Lgs. 42/2004; artt. 31, 34 D.P.R. 380/2001. Violazione principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza. Eccesso di potere per travisamento presupposti, difetto istruttoria e motivazione. Illogicità manifesta.

    Il Tribunale ha ritenuto che la distanza minima di inedificabilità rispetto al RIM sia di 5 metri e che la recinzione debba essere a 3 metri. Ha accertato che gli elaborati progettuali indicavano il rispetto della distanza di 5 metri, ma il permesso di costruire è stato rilasciato su tali elaborati. L'attività di repressione degli abusi edilizi è vincolata e l'ordinanza di demolizione è un atto dovuto.

  • Rigettato
    Violazione artt. 1, 2, 3 L. 241/90. Violazione artt. 96 R.D. 523/1904 e Delibera G.R. 10/7581/2017. Violazione Regolamento comunale Polizia Idraulica N. 49/2008. Eccesso di potere per travisamento presupposti, difetto istruttoria e motivazione.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 96, comma 1 lettera f) del T.U. 25 luglio 1904 n. 523 stabilisce un divieto assoluto di costruzione a distanza minore di 5 metri dal piede degli argini per le fabbriche. Ha ritenuto che la documentazione in atti confermi tale distanza e che il ricorrente non abbia fornito prove sufficienti a dimostrare l'erroneità delle misurazioni comunali o che lo sforamento sia dovuto esclusivamente a fenomeni erosivi successivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 164
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 164
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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