Sentenza 3 marzo 2017
Massime • 1
L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare. Spetta all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione siano stati determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare.
Commentario • 1
- 1. Sky ECC e criptofonini: legittima acquisizione da autorità estera con OIE (Cass. 44047/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2024
Il Pubblico Ministero, per acquisire prove in un procedimento italiano, può agire ai sensi dell'art. 45 del decreto OIE, ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese; è infatti sempre rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. L'emissione, da parte del Pubblico Ministero, di O.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, dunque, non deve essere preceduta da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2017, n. 21205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21205 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2017 |
Testo completo
2 1205 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 2th Dott. Paolo Antonio BRUNO Sent. n. sez. -Presidente- Dott. Caterina MAZZITELLI - Consigliere - CC -3/3/2017 Dott. Sergio GORJAN R.G.N. 50614/2016 - Consigliere - Dott. Umberto SCOTTI - Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: GU ME, nata a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 18/8/2016 del Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di L'Aquila, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da GU ME, ha sostituito con quella degli 1 arresti domiciliari la misura cautelare della custodia in carcere applicata alla suddetta indagata per i reati di maltrattamenti aggravati, abbandono di persone incapaci aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 591 c.p. e lesioni personali pluriaggravate. Secondo l'impostazione accusatoria recepita dai giudici del riesame, l'indagata, nella sua qualità di incaricata della gestione della Casa Famiglia Arcobaleno nella quale erano ricoverati diversi anziani, avrebbe sottoposto gli stessi a continue vessazioni e privazioni, nonché in un caso lasciato in stato di sostanziale abbandono e percosso uno di essi, poi deceduto.
2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagata a mezzo del proprio difensore articolando sei motivi.
2.1 Con il primo eccepisce violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento genetico della misura ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p. in conseguenza della mancata trasmissione al Tribunale di due intercettazioni ambientali (la n. 4645 e la n. 4646) pure valutate dal G.i.p. ai fini dell'adozione della misura cautelare. In tal senso la ricorrente lamenta l'illegittimità della motivazione con la quale i giudici del riesame hanno rigettato l'analoga eccezione proposta con il gravame di merito evidenziando la sua irrilevanza in ragione della ritenuta sufficienza del residuo materiale probatorio a consentire una completa valutazione dei fatti.
2.2 Con il secondo motivo la ricorrente deduce errata applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del reato di maltrattamenti, osservando come dagli atti non emerga prova alcuna di alcuni dei comportamenti vessatori ipotizzati nell'incolpazione provvisoria, anche in difetto dell'assunzione delle testimonianze degli ospiti della Casa Famiglia o di accertamenti sui medesimi idonei a comprovare l'accusa, mentre le videoriprese effettuate all'interno della struttura rivelerebbero le normali condizioni igienico sanitarie in cui la stessa versava e la cura riservata agli anziani ivi ricoverati. Con specifico riferimento alle due persone offese in riferimento alle quali il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il reato, il provvedimento avrebbe poi apoditticamente ritenuto l'abitualità delle condotte contestate ed altresì omesso di valutare le numerose intercettazioni ambientali dalle quali risulterebbe che la GU le aveva invece accudite.
2.3 Con il terzo motivo il ricorso lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla mancata considerazione e confutazione delle dichiarazioni (allegate al ricorso) rese nell'interrogatorio di garanzia dal coindagato della GU, nonostante la rilevanza a favore dell'indagata fosse stata specificamente prospettata con la memori depositata in sede di riesame. 2 2.4 Con il quarto motivo vengono denunziati errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla contestazione del reato di cui all'art. 591 comma 3 c.p. In proposito la ricorrente eccepisce il travisamento delle intercettazioni telefoniche dalle quali il Tribunale ha desunto che le condizioni di salute di LI IN, dopo la sua dimissione dall'ospedale il 25 aprile 2016 e il conseguente rientro presso la struttura, si sarebbero aggravate, ricavandone la prova dell'abbandono in quanto lo stesso, fino al successivo 15 maggio data del suo nuovo ricovero e decesso, sarebbe rimasto privo di assistenza e cure idonee. In tal senso viene evidenziato come le suddette captazioni riguardano conversazioni intervenute prima del ricovero, disposto dalla direzione della struttura proprio in ragione della riscontrata criticità delle condizioni del paziente, rivelando come questi era stato correttamente assistito, come nella precedente occasione del 22 aprile e in quella del 15 maggio. Una volta dimesso dall'ospedale e riavviato alla Casa Famiglia, dunque, l'anziano non avrebbe necessitato di cure diverse da quelle effettivamente prestate -e documentate dalle dichiarazioni del coindagato della GU e trascurate dal Tribunale proprio perché alcun - evento ulteriore le avrebbe imposte, mentre alcuna prova sarebbe stata fornita in merito al fatto che il decesso del medesimo sia stato determinato da comportamenti omissivi ascrivibili all'indagata, tanto più in assenza di referti medici in grado di evidenziare come la morte non sia intervenuta a seguito del normale decorso della malattia che affliggeva il LI il cui prevedibile esito sarebbe stato -o delle risultanze dicontraddittoriamente riconosciuto dagli stessi giudici del riesame accertamenti autoptici invero non disposti dal pubblico ministero.
2.5 Con il quinto motivo vengono dedotti vizi della motivazione in merito alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di AN ME e AC BE, dipendenti della Casa Famiglia. Quanto ai dubbi sull'interesse della prima a rilasciare accuse a carico della dirigenza della struttura, la risposta fornita dal Tribunale sarebbe in sostanza apodittica e comunque non terrebbe conto dei rilievi sulla genericità delle stesse svolti dalla difesa. Parimenti, con riguardo a quelle della AC, i giudici del riesame avrebbero omesso di pronunziarsi sulla necessità di un loro riscontro, atteso che dalle intercettazioni risulta che la teste ha preso parte alle condotte contestate all'indagata.
2.6 Con il sesto ed ultimo motivo, infine, la ricorrente deduce violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 c.p.p., rilevando come il Tribunale non abbia dimostrato né la concretezza, né l'attualità delle medesime, limitandosi a formulare mere ipotesi, tra l'altro illogicamente fondate sulla eventualità che venga revocato il sequestro 2 preventivo della struttura, senza peraltro considerare come ciò potrebbe avvenire solo in ragione della riscontrata cessazione delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Il primo motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente avuto modo di ribadire che l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato, qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare (ex multis Sez. 2, n. 20191 del 4 febbraio 2015, Virlan, Rv. 263522). In altri termini il combinato disposto dell'art. 309 commi 5 e 10 deve essere interpretato nel senso per cui l'inefficacia della misura per tardiva od omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame si verifica solo per la mancata trasmissione di tutti gli atti o anche di un solo atto che sia stato ritenuto dal giudice determinante ai fini dell'applicazione della misura (Sez. 6, n. 8657/14 del 12 dicembre 2013, De Simone, Rv. 258797). Spetta allora al ricorrente indicare le ragioni per cui gli atti di cui si lamenta la mancata trasmissione siano stati determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare. Onere non assolto dal ricorrente, che invero nemmeno ha precisato il contenuto delle due intercettazioni asseritamente non trasmesse al Tribunale e men che meno il loro effettivo valore indiziario (o difensivo) ed il ruolo che avrebbero assunto nell'economia della decisione che ha portato all'emissione del provvedimento genetico (ovvero che avrebbero potuto assumere in sede di riesame dello stesso).
3. Il secondo motivo è parimenti generico e manifestamente infondato. Con riguardo alla contestazione dei maltrattamenti il provvedimento impugnato ha evidenziato gli elementi tratti dalle intercettazioni e dalle videoriprese in grado di comprovare le ripetute vessazioni inflitte dalla GU ad almeno due degli anziani ospiti della Casa Famiglia, argomentando in maniera articolata sul loro significato indiziario. In tal modo i giudici del riesame hanno assolto l'onere motivazionale in merito ai requisiti che integrano il reato in questione, posto che per il consolidato insegnamento di questa Corte integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato ed essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo (ex multis Sez. 4 6, n. 25183 del 19 giugno 2012, R., Rv. 253041). Per contro il ricorso con tale apparato giustificativo non si è confrontato, limitandosi a negare come detto infondatamente - che il Tribunale abbia dimostrato carattere abituale delle condotte contestate all'indagata, mentre altrettanto inammissibile risulta la doglianza relativa all'omessa considerazione di altre risultanze solo genericamente evocate, senza peraltro considerare l'altrettanto consolidato principio, del quale il Tribunale ha fatto implicitamente buon governo, per cui il delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con la vittima, ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo (Sez. 6, n. 15147 del 19 marzo 2014, P, Rv. 261831).
4. Infondate sono invece le doglianze svolte con il quinto motivo in merito alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della AN e della AC. Tutt'altro che manifestamente illogica è infatti la valutazione effettuata dal Tribunale circa la rilevanza dell'interesse che avrebbe portato la prima ad accusare la dirigenza della struttura, posto che se è plausibile che la stessa si sia decisa a rivelare quanto avveniva al suo interno per ritorsione verso quello che riteneva essere un torto subito, ciò non comporta necessariamente che quanto rivelato sia falso. In tal senso ed in mancanza di più specifiche deduzioni da parte della difesa in grado di rivelare il difetto di genuinità della fonte, correttamente i giudici del riesame hanno ritenuto non ipotizzabile allo stato che le accuse siano false, tanto più che l'attendibilità della teste è stata affermata anche alla luce dei riscontri acquisiti alle sue dichiarazioni in merito alle vicende che hanno riguardato i due ospiti della struttura di cui si è già detto. Riscontri che riguardano anche le dichiarazioni della AC, quindi comunque utilizzabili, anche a prescindere dalla genericità delle obiezioni sollevate dalla ricorrente in ordine ad un suo asserito coinvolgimento nei fatti addebitati alla GU.
5. Colgono invece nel segno le censure proposte con il terzo ed il quarto motivo. Effettivamente l'ordinanza impugnata non ha valutato, nemmeno per confutarne la rilevanza ovvero l'attendibilità, le dichiarazioni del RA, coindagato della GU, che con apposita memoria erano state sottoposte all'attenzione del Tribunale, anche e soprattutto in riferimento alla ricostruzione dei fatti relativi al decesso del LI. Mentre, con specifico riguardo all'accusa di abbandono di incapaci, sempre con la memoria depositata nel giudizio di riesame, la difesa aveva prospettato 5 l'omessa valutazione dei ricoveri subiti dalla vittima precedentemente a quello del 15 maggio ed aveva prospettato come la corretta interpretazione delle intercettazioni poste a sostegno della contestazione dipendesse dalla loro collocazione temporale, indicando altresì la necessità di valutare l'ulteriore conversazione intervenuta poco prima tra l'indagata e D'CO RE, dipendente della struttura (si tratta della captazione n. 49). Il Tribunale, pur riconoscendo che il LI aveva subito precedenti ricoveri, ha omesso radicalmente il confronto con le ulteriori prospettazioni difensive e non ha considerato soprattutto la captazione da ultima citata (allegata al ricorso a sostegno della denunzia del vizio di travisamento), dalla quale potrebbe effettivamente ricavarsi che tutte le conversazioni intercettate il 25 aprile siano avvenute prima del ricovero del suddetto LI. Circostanza questa che richiedeva di essere verificata alla luce della documentazione sulla tempistica di tale ricovero eventualmente acquisita nel corso dell'indagine e che comunque doveva essere analizzata dai giudici del riesame, posto che l'assunto su cui si fonda la sua decisione (e cioè che le conversazioni intercettate sarebbero sintomatiche dell'intenzione di abbandonare l'ospite al suo destino) sarebbe messo in discussione laddove risultasse provato che, nonostante gli sfoghi telefonici, i responsabili della casa di cura avviarono il LI all'ospedale a fronte dell'aggravamento delle sue condizioni di salute. Non solo, la motivazione sull'effettivo abbandono del paziente nei giorni successivi e fino al 15 maggio risulta del tutto apodittica, non avendo il Tribunale spiegato quali sarebbero gli interventi terapeutici ed assistenziali concretamente omessi dalla GU e in che termini tali omissioni avrebbero avuto rilievo anche solo nell'ottica del concorso - causale - nell'eziogenesi del decesso del LI così come avvenuto in concreto.
6. Fondato è altresì il sesto motivo. La motivazione posta a sostegno dell'affermata sussistenza del pericolo di recidivanza si fonda invero esclusivamente sulla valutazione delle modalità di consumazione dei reati, senza però che il Tribunale abbia saputo evidenziare la loro effettiva espressività in tal senso, se non in maniera assertiva, anche in riferimento alla necessaria attualità del pericolo considerato. Meramente congetturali risultano invece le considerazioni svolte dai giudici del riesame sulla configurabilità del pericolo di inquinamento della prova, talchè la motivazione relativa ai suddetti aspetti deve ritenersi soltanto apparente. In proposito deve infatti ricordarsi come la legge processuale richieda vengano enucleate situazioni di concreto ed attuale pericolo fondate su circostanze di fatto effettivamente espressive dello stesso, rimanendo dunque del tutto insufficiente l'indicazione della generica possibilità per l'indagato di intralciare le indagini in difetto della dimostrazione di elementi sintomatici della sua intenzione di agire in tal senso. 6 7. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di L'Aquila.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di L'Aquila. Ordina la restituzione integrale degli atti. Così deciso il 3/3/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio Bruno Luca Pistorelli динам DEPOSITATA IN CANCELLERA D B adet 03 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO C Lfor Lem 7