Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2017, n. 21205
CASS
Sentenza 3 marzo 2017

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Massime1

L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare. Spetta all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione siano stati determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare.

Commentario1

  • 1Sky ECC e criptofonini: legittima acquisizione da autorità estera con OIE (Cass. 44047/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2024

    Il Pubblico Ministero, per acquisire prove in un procedimento italiano, può agire ai sensi dell'art. 45 del decreto OIE, ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese; è infatti sempre rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. L'emissione, da parte del Pubblico Ministero, di O.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, dunque, non deve essere preceduta da …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2017, n. 21205
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21205
Data del deposito : 3 marzo 2017

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