TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 551
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Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
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Ordinanza collegiale 2 ottobre 2025
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Ordinanza collegiale 19 novembre 2025
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Sentenza 24 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 241/1990 (mancanza comunicazione avvio procedimento)

    Il motivo è infondato. La sanzione è prevista dall'art. 6 bis, comma 5, D.P.R. n. 380/2001, la cui natura vincolata esclude la rilevanza di violazioni meramente procedurali ai sensi dell'art. 21 octies L. 241/1990. Il provvedimento impugnato ha carattere doveroso.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio

    Il motivo è infondato. Non è previsto un obbligo di contraddittorio nella fase di accertamento dei presupposti della sanzione, specialmente in procedimenti vincolati. Il sopralluogo è un atto istruttorio meramente ricognitivo e non presuppone l'instaurazione di un contraddittorio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria

    Il motivo è respinto. La contestazione relativa alla maggiore altezza della pedana rispetto a quella indicata nella CILA è fondata sul provvedimento impugnato. La perizia di parte ammette implicitamente il superamento dell'altezza massima consentita. Una delle motivazioni del provvedimento impugnato è idonea a sorreggerlo autonomamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 551
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 551
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo