Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Ordinanza collegiale 2 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 19 novembre 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00551/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01094/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2022, proposto da
CE Di RT, rappresentato e difeso dagli avvocati CE Muzzopappa, Stefano Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Iconio Massara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via A. Spinelli, Snc;
per l’annullamento
del verbale di contravvenzione alle norme in materia di controllo dell'attività edilizia (DPR 6 giugno 2001 n. 380 modificato con D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301) n. 11/2022 del 20/05/2022 - prot. n. 9364 P.L. del 20/05/2022 emesso dalla Polizia Locale della Citta di Pizzo e notificato a mezzo pec al legale rappresentante della Società Pepe Nero Srls in data 20/05/2022;
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente, conosciuto e non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pizzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. RI FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 20 maggio 2022 il Comandante della Polizia Locale del Comune di Pizzo ed un architetto del Comune hanno eseguito un sopralluogo all’esterno del locale denominato “Pepe Nero”, destinato all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Gli accertamenti effettuati hanno condotto all’adozione di due distinti provvedimenti sanzionatori:
a) provvedimento prot. n. 9364 P.L. del 20 maggio 2022 – verbale n. 11/2022: ivi si rende noto che, a seguito delle misurazioni della pedana collocata all’esterno del locale, sono state accertate: “ una maggiore occupazione del suolo pubblico rispetto a quella concessa (mq.occupati 60,60, mq in concessione 56,80); -una maggiore altezza massima della pedana dal suolo rispetto a quella indicata nell'elaborato Relazione tecnica (altezza massima indicata nella relazione tecnica cm. 30,00, altezza massima realizzata rispetto alla sede stradale cm. 80,00); Inoltre, è stato altresì accertato, che detta pedana, risulta essere stata installata in difformità alle prescrizioni dettate da questo Comando di Polizia Locale con nota n. 15892 del 25.07.2019 e contenute nella concessione n. 81 del 25.07.2019 ”. È stata conseguentemente irrogata al titolare dell’impresa la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 ai sensi dell’art. 6 bis D.P.R. n. 380/2001.
b) provvedimento prot. n. 9365 P.L. del 20 maggio 2022 – verbale n. 240/2022: ivi si rende noto che, sempre in forza delle medesime misurazioni, il titolare “ Ha violato la norma del Nuovo Codice della strada/ Art. 20, comma 1 e 14. Per aver occupato, su via G. Marconi mq. 3,80 di suolo pubblico destinato alla circolazione veicolare e pedonale, con pedana amovibile, realizzata con struttura in acciaio e pannelli multistrato, senza la prescritta autorizzazione dell’ente proprietario ”.
Il secondo provvedimento è stato impugnato innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia, avente giurisdizione in materia.
Il primo provvedimento è stato invece impugnato innanzi a questo T.A.R. con il presente ricorso affidato a tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione dell’art. 7 l.n. 241/1990, ovverosia la mancanza di comunicazione di avvio del procedimento o comunque la mancata indicazione delle ragioni di urgenza che ne giustificavano l’omissione.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione del principio del contraddittorio, ritenendo che esso doveva essere garantito anche durante gli accertamenti eseguiti col sopralluogo.
Con il terzo motivo censura l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, richiamando le risultanze della propria perizia di parte.
In data 28 aprile 2023 si è costituito in giudizio il Comune di Pizzo, deducendo l’infondatezza delle censure del ricorrente.
In data 10 luglio 2025 parte ricorrente ha depositato memoria con la quale richiama a propria difesa le risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio disposta in un diverso giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia, ma avente ad oggetto la medesima pedana di cui si discute.
All’esito dell’udienza pubblica del 24 settembre 2025, con ordinanza collegiale istruttoria n. 1550 del 2 ottobre 2025, si è “ Ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, tutti i documenti allegati alla CILA del 18 gennaio 2022 e che a tale adempimento provveda parte ricorrente mediante deposito in giudizio della documentazione in questione.
Ritenuto inoltre necessario acquisire dal Comune, sempre mediante deposito in giudizio, copia della autorizzazione n. 69 del 27 aprile 2018, nonché copia del parere dei Vigili Urbani cui si fa riferimento nella autorizzazione n. 81/2019 ”.
Il Comune ha ottemperato in data 30 ottobre 2025.
Parte ricorrente ha invece chiesto una proroga dei termini inizialmente assegnati, poi accordata con ordinanza collegiale n. 1913 del 19 novembre 2025. Parte ricorrente ha dunque proceduto al deposito della documentazione richiesta dal Collegio in data 28 gennaio 2026.
In data 13 febbraio 2026, il Comune di Pizzo ha depositato memoria nella quale anzitutto ho chiesto la riunione del presente giudizio con quello avente N.R.G. 600/2023.
All’udienza pubblica del 24 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve essere anzitutto respinta la richiesta di riunione avanzata dal Comune in quanto essa riguarda un ricorso che presenta elemento oggettivo (cioè provvedimento impugnato) diverso da quello ora in esame.
Passando all’esame del merito, con il primo motivo di ricorso parte ricorrente censura la violazione dell’art. 7 l.n. 241/1990, ovverosia la mancanza di comunicazione di avvio del procedimento o comunque la mancata indicazione delle ragioni di urgenza che ne giustificavano l’omissione.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto precisato che il provvedimento impugnato, dopo aver indicato le violazioni accertate, individua la norma a fondamento della sanzione nell’art. 6 bis D.P.R. n. 380/2001.
L’art. 6 bis D.P.R. n. 380/2001 è rubricato “ Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata ”, c.d. CILA, e prevede quanto segue: “ 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente (…) ”.
La fonte del potere sanzionatorio in materia di CILA è invece il comma 5 del medesimo articolo, ove si legge che: “ La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro ”. Tale disposizione viene pacificamente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che il potere sanzionatorio è esercitabile non solo in caso di CILA del tutto mancante, ma anche in caso di “ comunicazione incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità, ma pur sempre eseguibili con semplice comunicazione ” (ex multis, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 03/12/2024, n.21709; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 27/06/2024, n.3985; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 18/03/2024, n.1784; T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 12/06/2023, n.1932).
La sanzione prevista dal comma in esame ha una natura evidentemente vincolata, perché a fronte di una CILA mancante, incompleta, irregolare o di lavori eseguiti in difformità, non sussiste un ulteriore margine discrezionale dell’amministrazione né rispetto alla scelta se applicare la sanzione o meno, né in ordine alla sua quantificazione.
In altre parole, il provvedimento impugnato ha carattere doveroso, come accade in via generale per tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi (Consiglio di Stato n. 3971/2019; n. 2052/2019) il che esclude che possano assumere rilevanza violazioni di carattere meramente procedimentale, alla luce del disposto di cui all’art. 21 octies l.n. 241/1990 (T.A.R. Salerno, sez. II, 27/01/2023, n.192, riguardante caso analogo al presente).
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura la violazione del principio del contraddittorio, ritenendo che esso doveva essere garantito anche durante il sopralluogo, del quale egli non è stato avvertito, non potendovi pertanto prendere parte.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto precisato che nello schema procedimentale di cui all’art. 6 bis, comma 5, D.P.R. n. 380/2001 non è previsto alcun obbligo di contraddittorio nella fase di accertamento dei presupposti della sanzione.
Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie considerato che, come detto sopra, il procedimento in questione ha natura vincolata, salva sempre la possibilità per il destinatario della sanzione di contestarne i presupposti.
Né un obbligo di partecipazione può trarsi dalla legge sul procedimento amministrativo. Non sussiste infatti un generale obbligo per l’amministrazione, in mancanza di diversa espressa previsione, di garantire la partecipazione attiva del privato a tutti gli atti dell’istruttoria procedimentale. Un obbligo di questo tipo si tradurrebbe infatti in un eccessivo aggravio del procedimento.
In un procedimento come quello in esame il sopralluogo non è altro che un atto istruttorio, volto ad accertare lo stato dei luoghi ai fini dell’eventuale esercizio del potere sanzionatorio.
Ritiene il Collegio, sul punto, di aderire all’orientamento giurisprudenziale per cui: “ L'effettuazione di un sopralluogo è finalizzata ad acquisire cognizione dello stato dei luoghi e consiste in attività materiali di osservazione, descrizione e misurazione dei luoghi. Tale attività ha carattere meramente ricognitivo e non presuppone l'instaurazione di un contraddittorio. Essa non influisce in alcun modo sulla partecipazione procedimentale del soggetto interessato, data la possibilità di accedere agli atti e di contestare eventuali discordanze tra lo stato dei luoghi quale rappresentato e quello definitivo ” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 08/01/2016, n.17; nello stesso senso anche T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 13/11/2013, n.997).
Il motivo va pertanto respinto.
Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente contesta i presupposti della sanzione applicata.
Va premesso che, sebbene entrambe le parti abbiano discusso, nelle loro memorie, anche rispetto all’occupazione di suolo pubblico, il provvedimento impugnato in questa sede attiene specificatamente alla realizzazione della pedana per CILA incompleta o irregolare o per realizzazione difforme dalla CILA.
Nel caso di specie è infatti pacifico tra le parti che il ricorrente abbia presentato CILA relativa alla realizzazione della pedana in data 18 gennaio 2022.
Si rammenta che le violazioni contestate dal provvedimento impugnato sono le seguenti: a) una maggiore occupazione del suolo pubblico rispetto a quella concessa (mq.occupati 60,60, mq in concessione 56,80); b) una maggiore altezza massima della pedana dal suolo rispetto a quella indicata nell'elaborato Relazione tecnica (altezza massima indicata nella relazione tecnica cm. 30,00, altezza massima realizzata rispetto alla sede stradale cm. 80,00); c) installazione della pedana in difformità alle prescrizioni dettate dal Comando di Polizia Locale con nota n. 15892 del 25.07.2019 e contenute nella concessione n. 81 del 25.07.2019.
Per quanto riguarda la contestazione sub b), l’acquisizione disposta dal Collegio degli allegati tecnici alla richiesta di CILA ha permesso di verificare che, come effettivamente dichiarato dal Comune nel provvedimento impugnato, la comunicazione di inizio lavori aveva ad oggetto una pedana dell’altezza massima di 30 cm.
La contestazione del Comune per cui l’altezza massima della pedana realizzata sarebbe superiore non è stata espressamente contestata nel ricorso, il che basterebbe già di per se a respingere il gravame.
Anche laddove dovesse ritenersi che la consulenza di parte e le osservazioni ivi svolte sia parte integrante del ricorso, in questa si legge che “ L’area in concessione, dove risulta posizionata la pedana, non è in piano, ma bensì in dislivello con una pendenza longitudinale di circa il 3,5 %. L’altezza massima realizzata rispetto alla sede stradale non è di cm 80,00, come scritto nel verbale, ma di altezza media di circa 35,00 cm ”. L’affermazione per cui l’altezza media della pedana è di 35 cm in realtà costituisce esplicita ammissione del fatto che sia stata superata l’altezza massima indicata nella relazione tecnica della CILA. Vieppiù considerato che il firmatario della relazione tecnica della CILA e il firmatario della consulenza di parte sono lo stesso soggetto.
Alla luce di ciò non è ammissibile la richiesta di verificazione o CTU perché essa richiederebbe che sia offerto un principio di prova rispetto al non superamento dell’altezza massima di 30 cm, mentre nel caso di specie è stato offerto un principio di prova di segno contrario.
Poiché una delle motivazioni del provvedimento impugnato regge alle censure del ricorrente ed è di per sé idonea a sorreggere il provvedimento impugnato, va applicata la giurisprudenza per cui: “ L'annullamento di un attoplurimotivato di segno negativo è condizionato alla presentazione di censure in ordine a tutte le autonome motivazioni, in grado da sole di sostenere la decisione; il mancato accoglimento anche di uno solo dei motivi determina, dunque, l'inammissibilità degli altri per difetto d'interesse in quanto il privato non potrebbe trovare alcuna soddisfazione dall'eventuale accoglimento di una delle restanti censure, reggendosi il provvedimento gravato su altro autonomo motivo passato indenne al vaglio di legittimità ” (Consiglio di Stato sez. V, 05/12/2022, n.10643).
Sul punto va richiamato anche il precedente di questa Sezione, cui il Collegio intende dare seguito, secondo cui: “ Allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l'accertamento dell'inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni ” (T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 08/04/2024, n.566; anche T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 24/02/2025, n.375).
Le restanti censure del ricorrente vanno dunque respinte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Pizzo, che liquida in € 500,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RE, Presidente
CE Tallaro, Consigliere
RI FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI FF | VO RE |
IL SEGRETARIO