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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/DI/000001070/0/001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1992/2025 depositato il
19/05/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'Avviso di liquidazione n. 2022/001/DI/000001070/0/001 Registro, anno di imposta 2022 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano –con il quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento dell'importo di Euro 2.418,75 relativo all'imposta di registro del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1070/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 14 gennaio 2022.
La controversia trae origine dalla cessione in data 25.01.2019 da parte del ricorrente del 50% del capitale sociale di Società_1 S.r.l. corrente in Milano alla Indirizzo_1, al Sig. Nominativo_1 e il sig. Nominativo_2 figurava quale avallante delle cambiali con cui il debitore doveva provvedere al pagamento della somma di € 75.000,00 (su un totale del prezzo di cessione pari a € 85.280,00). Causa il mancato rispetto delel scadenze previste, i Nominativo_2 risultavano debitori della somma di € 42.500,00 e il ricorrente otteneva un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (n. 20562/2021) con cui si condannava
Nominativo_1 al pagamento della predetta somma a favore del Ricorrente_1. Veniva richiesto dalla AGE DPI di Milano il pagamento della tassa di registro pari al 3% della somma ingiunta e il ricorrente provvedeva al pagamento. In data 30/01/2019, interveniva una scrittura privata con cui Nominativo_2 confermava di aver ricevuto dal Ricorrente_1 come finanziamento la somma di € 40.550,00 “al fine di facilitare la partecipazione alla compagine sociale” – impegnandosi a corrispondere al ricorrente la somma di € 39.960,00 in 60 rate mensili.
A garanzia del pagamento Nominativo_2 consegnava al Ricorrente_1 quattro assegni bancari dell'importo di
€ 10.000,00 – risultati non coperti. Il ricorrente richiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo
contro
Nominativo_2 per la somma di € 40.000,00 oltre a penale e spese legali e in data 14/11/2014, il Ricorrente_1 riceveva la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta oggetto dell'odierna impugnazione. Il ricorrente presentava istanza di autotutela che veniva rigettata dall'Ufficio.
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento eccependo la nullità dello stesso in quanto errato poichè sottopone a tassazione anche la scrittura privata recante impegno a pagare somme , atto enunciato, mentre era stato chiesta la condanna del debitore in forza degli assegni bancari rilasciati al Ricorrente_1 a garanzia del pagamento. Richiama la giurisprudenza della Cassazione che ha ritenuto illegittima e infondata la tassazione applicata alla scrittura privata enunciata nel provvedimento dall'autorità giudiziaria. ( sent. Cass. n. 28559 del 6 /11/ 2019).
Afferma che il semplice richiamo di un atto e/o accordo intervenuto tra le parti non può generare un'imposizione tributaria quando lo stesso non venga azionato o messo in esecuzione. Conclude chiedendo dichiarare la nullità dell'avviso di liquidazione impugnato per illegittimità dello stesso, con vittoria di spese.
Si costituiva la Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano chiedendo il rigetto del ricorso con contestuale conferma della legittimità dell'atto impositivo e la condanna alle spese. Conferma la applicazione nel caso in esame dell'art. 22 DPR 131/1986 in materia di enunciazione di atti non registrati e l'imposta d'atto giustifica la tassazione sia del decreto ingiuntivo che della scrittura privata.. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso la condanna alle spese del ricorrente.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa contestando le difese dell'ufficio Resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue:
L'art. 22 del TUR stabilisce quali sono gli elementi strutturali per la tassazione dell'atto enunciato in ragione all'atto enunciante (il Decreto Ingiuntivo) indicando che se in un provvedimento giudiziario presentato per la registrazione sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti non registrati l'imposta si applica anche a queste disposizioni : " Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate".
Tale principio è confermato dalla Circolare del 30 marzo 2001, n. 34/E che, in materia di imposta di registro da applicare al decreto ingiuntivo, dichiara quanto segue: «la condanna al pagamento delle somme dovute deve, quindi, mantenersi distinta dai rapporti sottostanti che, comunque, sono da assoggettare all'imposta di registro se enunciati, in applicazione del più volte menzionato articolo 22 del citato testo unico dell'imposta di registro».
I presupposti in presenza dei quali si può e si deve procedere a questa seconda tassazione, così come confermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass., SS.UU, n. 14432/2023 che richiama Cass.
3839-3841/2023, 3216/2019 e 15585/2010; vedi anche Cass. 20305/2020) sono tre: l'autonomia giuridica oggettuale dell'enunciazione, l'identità delle parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato, la permanenza degli effetti di quest'ultimo, presupposti tutti ricorrenti nel caso in esame.
Il primo requisito è stato ulteriormente specificato dalla Corte di Cassazione che in una recente ordinanza
(cfr. Ordinanza, n. 2296/2024) afferma quando segue: «la tassazione per enunciazione, dunque, non può operare se nell'atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico». La scrittura privata intercorsa tra Nominativo_2 e Ricorrente_1 presenta tutti e tre gli elementi costitutivi di cui supra:
1) essa ha forma e contenuto del tutto chiari – motivo per cui la sua enunciazione deve considerarsi autonoma ed autosufficiente;
2) la stessa intercorre tra le medesime parti dell'atto enunciante (Nominativo_2 e Ricorrente_1);
3) i suoi effetti sono ancora pendenti, in quanto il rapporto obbligatorio non si è ancora estinto.
Nel caso che ci occupa la presenza di tutti questi elementi ha portato anche alla registrazione dell'atto enunciato. In questi termini e sulla base di questi principi si è espressa la Corte di Cassazione con due ordinanze gemelle nn. 2296 e 2443 depositate 23 e 25 gennaio 2024 : Il decreto ingiuntivo, ove idoneo ad identificare soggettivamente ed oggettivamente il rapporto negoziale sottostante, rappresenta una fattispecie di enunciazione ai fini dell'imposta di registro.
Come evidenziato dall'Ufficio è il contribuente stesso che nel ricorso per decreto ingiuntivo afferma che «il predetto importo (credito di € 40.000,00) trae il proprio fondamento giuridico dalla scrittura privata del 30 gennaio 2019»
La scrittura privata del 30/01/2019 stipulata tra Nominativo_2 e il ricorrente ed enunciata nel ricorso per decreto ingiuntivo costituisce il fondamento e il presupposto ai fini dell'emissione del decreto stesso;
la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di una scrittura privata non esclude la tassazione di questa «nel caso in cui essa sia stata enunciata nel contesto delbprovvedimento giurisdizionale, in quanto tale eventualità è contemplata proprio nel terzo comma dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986» (cfr.
Cass. Ord n. 2296/2024).
La recente Ordinanza della Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2443 Anno 2024 ha ribadito che il prelievo fiscale sulla condanna contenuta nel titolo esecutivo ottenuto dalla parte creditrice per il soddisfacimento del proprio diritto non esclude la tassabilità dell'atto enunciato ove esso di per sé integri atto da registrare
(Cass. n. 5946/2007; n. 11756/2008; n. 22243/2015; n. 3232516/2019).
Il decreto ingiuntivo, ove idoneo a identificare soggettivamente e oggettivamente il rapporto negoziale sottostante, rappresenta una fattispecie di enunciazione ai fini dell'imposta di registro. Pertanto, in sede di registrazione del primo (decreto ingiuntivo), pur non verificandosi un caso d'uso, si renderà, comunque, dovuta l'imposta applicabile al secondo atto (negozio enunciato). Sulla scorta della recente giurisprudenza di Cassazione (C. Cass. 23 gennaio 2024, n. 2296 e C. Cass. 25 gennaio 2024, n. 2443) si ritiene legittimo l'operato dell'Ufficio in ordine alla tassazione con imposta di registro non solo del decreto ingiuntivo ma anche della scrittura privata non registrata a norma dell'art. 22
DPR 131/1986 – scrittura enunciata nel ricorso per decreto ingiuntivo e costituente il presupposto dello stesso.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento ma la peculiarità della controversia e ragioni di equità inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/DI/000001070/0/001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1992/2025 depositato il
19/05/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'Avviso di liquidazione n. 2022/001/DI/000001070/0/001 Registro, anno di imposta 2022 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano –con il quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento dell'importo di Euro 2.418,75 relativo all'imposta di registro del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1070/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 14 gennaio 2022.
La controversia trae origine dalla cessione in data 25.01.2019 da parte del ricorrente del 50% del capitale sociale di Società_1 S.r.l. corrente in Milano alla Indirizzo_1, al Sig. Nominativo_1 e il sig. Nominativo_2 figurava quale avallante delle cambiali con cui il debitore doveva provvedere al pagamento della somma di € 75.000,00 (su un totale del prezzo di cessione pari a € 85.280,00). Causa il mancato rispetto delel scadenze previste, i Nominativo_2 risultavano debitori della somma di € 42.500,00 e il ricorrente otteneva un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (n. 20562/2021) con cui si condannava
Nominativo_1 al pagamento della predetta somma a favore del Ricorrente_1. Veniva richiesto dalla AGE DPI di Milano il pagamento della tassa di registro pari al 3% della somma ingiunta e il ricorrente provvedeva al pagamento. In data 30/01/2019, interveniva una scrittura privata con cui Nominativo_2 confermava di aver ricevuto dal Ricorrente_1 come finanziamento la somma di € 40.550,00 “al fine di facilitare la partecipazione alla compagine sociale” – impegnandosi a corrispondere al ricorrente la somma di € 39.960,00 in 60 rate mensili.
A garanzia del pagamento Nominativo_2 consegnava al Ricorrente_1 quattro assegni bancari dell'importo di
€ 10.000,00 – risultati non coperti. Il ricorrente richiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo
contro
Nominativo_2 per la somma di € 40.000,00 oltre a penale e spese legali e in data 14/11/2014, il Ricorrente_1 riceveva la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta oggetto dell'odierna impugnazione. Il ricorrente presentava istanza di autotutela che veniva rigettata dall'Ufficio.
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento eccependo la nullità dello stesso in quanto errato poichè sottopone a tassazione anche la scrittura privata recante impegno a pagare somme , atto enunciato, mentre era stato chiesta la condanna del debitore in forza degli assegni bancari rilasciati al Ricorrente_1 a garanzia del pagamento. Richiama la giurisprudenza della Cassazione che ha ritenuto illegittima e infondata la tassazione applicata alla scrittura privata enunciata nel provvedimento dall'autorità giudiziaria. ( sent. Cass. n. 28559 del 6 /11/ 2019).
Afferma che il semplice richiamo di un atto e/o accordo intervenuto tra le parti non può generare un'imposizione tributaria quando lo stesso non venga azionato o messo in esecuzione. Conclude chiedendo dichiarare la nullità dell'avviso di liquidazione impugnato per illegittimità dello stesso, con vittoria di spese.
Si costituiva la Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano chiedendo il rigetto del ricorso con contestuale conferma della legittimità dell'atto impositivo e la condanna alle spese. Conferma la applicazione nel caso in esame dell'art. 22 DPR 131/1986 in materia di enunciazione di atti non registrati e l'imposta d'atto giustifica la tassazione sia del decreto ingiuntivo che della scrittura privata.. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso la condanna alle spese del ricorrente.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa contestando le difese dell'ufficio Resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue:
L'art. 22 del TUR stabilisce quali sono gli elementi strutturali per la tassazione dell'atto enunciato in ragione all'atto enunciante (il Decreto Ingiuntivo) indicando che se in un provvedimento giudiziario presentato per la registrazione sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti non registrati l'imposta si applica anche a queste disposizioni : " Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate".
Tale principio è confermato dalla Circolare del 30 marzo 2001, n. 34/E che, in materia di imposta di registro da applicare al decreto ingiuntivo, dichiara quanto segue: «la condanna al pagamento delle somme dovute deve, quindi, mantenersi distinta dai rapporti sottostanti che, comunque, sono da assoggettare all'imposta di registro se enunciati, in applicazione del più volte menzionato articolo 22 del citato testo unico dell'imposta di registro».
I presupposti in presenza dei quali si può e si deve procedere a questa seconda tassazione, così come confermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass., SS.UU, n. 14432/2023 che richiama Cass.
3839-3841/2023, 3216/2019 e 15585/2010; vedi anche Cass. 20305/2020) sono tre: l'autonomia giuridica oggettuale dell'enunciazione, l'identità delle parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato, la permanenza degli effetti di quest'ultimo, presupposti tutti ricorrenti nel caso in esame.
Il primo requisito è stato ulteriormente specificato dalla Corte di Cassazione che in una recente ordinanza
(cfr. Ordinanza, n. 2296/2024) afferma quando segue: «la tassazione per enunciazione, dunque, non può operare se nell'atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico». La scrittura privata intercorsa tra Nominativo_2 e Ricorrente_1 presenta tutti e tre gli elementi costitutivi di cui supra:
1) essa ha forma e contenuto del tutto chiari – motivo per cui la sua enunciazione deve considerarsi autonoma ed autosufficiente;
2) la stessa intercorre tra le medesime parti dell'atto enunciante (Nominativo_2 e Ricorrente_1);
3) i suoi effetti sono ancora pendenti, in quanto il rapporto obbligatorio non si è ancora estinto.
Nel caso che ci occupa la presenza di tutti questi elementi ha portato anche alla registrazione dell'atto enunciato. In questi termini e sulla base di questi principi si è espressa la Corte di Cassazione con due ordinanze gemelle nn. 2296 e 2443 depositate 23 e 25 gennaio 2024 : Il decreto ingiuntivo, ove idoneo ad identificare soggettivamente ed oggettivamente il rapporto negoziale sottostante, rappresenta una fattispecie di enunciazione ai fini dell'imposta di registro.
Come evidenziato dall'Ufficio è il contribuente stesso che nel ricorso per decreto ingiuntivo afferma che «il predetto importo (credito di € 40.000,00) trae il proprio fondamento giuridico dalla scrittura privata del 30 gennaio 2019»
La scrittura privata del 30/01/2019 stipulata tra Nominativo_2 e il ricorrente ed enunciata nel ricorso per decreto ingiuntivo costituisce il fondamento e il presupposto ai fini dell'emissione del decreto stesso;
la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di una scrittura privata non esclude la tassazione di questa «nel caso in cui essa sia stata enunciata nel contesto delbprovvedimento giurisdizionale, in quanto tale eventualità è contemplata proprio nel terzo comma dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986» (cfr.
Cass. Ord n. 2296/2024).
La recente Ordinanza della Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2443 Anno 2024 ha ribadito che il prelievo fiscale sulla condanna contenuta nel titolo esecutivo ottenuto dalla parte creditrice per il soddisfacimento del proprio diritto non esclude la tassabilità dell'atto enunciato ove esso di per sé integri atto da registrare
(Cass. n. 5946/2007; n. 11756/2008; n. 22243/2015; n. 3232516/2019).
Il decreto ingiuntivo, ove idoneo a identificare soggettivamente e oggettivamente il rapporto negoziale sottostante, rappresenta una fattispecie di enunciazione ai fini dell'imposta di registro. Pertanto, in sede di registrazione del primo (decreto ingiuntivo), pur non verificandosi un caso d'uso, si renderà, comunque, dovuta l'imposta applicabile al secondo atto (negozio enunciato). Sulla scorta della recente giurisprudenza di Cassazione (C. Cass. 23 gennaio 2024, n. 2296 e C. Cass. 25 gennaio 2024, n. 2443) si ritiene legittimo l'operato dell'Ufficio in ordine alla tassazione con imposta di registro non solo del decreto ingiuntivo ma anche della scrittura privata non registrata a norma dell'art. 22
DPR 131/1986 – scrittura enunciata nel ricorso per decreto ingiuntivo e costituente il presupposto dello stesso.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento ma la peculiarità della controversia e ragioni di equità inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.