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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
LUCE ANDREA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 877/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo N. 1 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia N. 68 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003528 21 IVA-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003528 21 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003528 21 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003528 21 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003528 21 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente, con ricorso notificato il 23 giugno 2025 ed iscritto a ruolo il 23 luglio 2025 al n. 877/2025 di
R.G., ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220259000352821000 notificata in data 22 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione alle seguenti cartelle:
cartella n. 01220130006013919000, tassa smaltimento rifiuti anno 2012, Ente impositore: Comune di
Avellino; cartella n. 01220130013673576000, Tares anno 2013, Ente impositore: Comune di Avellino;
cartella n. 01220150001337500000, Tari anno 2014, Ente Impositore: Comune di Avellino;
cartella n.
01220160001726257000, Tari anno 2015, Ente Impositore: Comune di Avellino;
cartella n.
01220160003977463000, Iva anno 2012, Ente Impositore: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Avellino;
2. A motivi ha dedotto: l'inesistenza e/o l'invalidità e/o tardività delle notifiche delle cartelle sottese all'avviso di intimazione e degli atti presupposti;
nullità per violazione dell'artt. 6, comma 5, L. 212/2000; la prescrizione dei crediti;
la decadenza dal diritto con la condanna delle resistenti al pagamento in solido delle spese del giudizio.
3. Si è costituita in data 10 settembre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, deducendo l'inammissibilità del ricorso poiché l'atto prodromico a quello impugnato risulta correttamente notificato, l'infondatezza nel merito.
4. Non si sono costituiti il Comune di Avellino e l'Agente della Riscossione seppur convenuti in giudizio.
5. All'udienza di trattazione del merito del 19 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'atto d'imposizione derivante da atti di accertamento validi e definitivi, può essere impugnato soltanto per vizi propri come per legge, giacché solo la mancata notificazione o la nullità dell'atto antecedente, consente l'impugnazione dell'atto di riscossione, unitamente all'atto non notificato, in ordine agli elementi sostanziali dell'obbligazione tributaria (Cass. n. 22108/2024).
Nella fattispecie in esame risulta provata solo la notifica della cartella n. 01220160003977463000, Iva anno
2012, a mezzo messo notificatore: risultano compiute tutte le attività stabilite dall'art. 140 c.p.c. ed il ricevimento della raccomandata informativa avvenuta in data 12 luglio 2016; non risulta maturato il termine di prescrizione: i crediti erariali per la loro riscossione si prescrivono in dieci anni con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c. (Cassazione civile sez. trib. - 15/06/2023, n. 17234).
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia dell'intimazione impugnata limitatamente alle cartelle n.
01220130006013919000 per tassa smaltimento rifiuti anno 2012, n. 01220130013673576000 per Tares anno 2013, n. 01220150001337500000 per Tari anno 2014, n. 01220160001726257000 per Tari anno 2015, mancando in atti la prova della loro notifica.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In punto di regolamentazione delle spese, tenuto conto delle circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame, le stesse vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva.
Compensa le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
LUCE ANDREA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 877/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo N. 1 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia N. 68 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003528 21 IVA-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003528 21 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003528 21 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003528 21 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90003528 21 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente, con ricorso notificato il 23 giugno 2025 ed iscritto a ruolo il 23 luglio 2025 al n. 877/2025 di
R.G., ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220259000352821000 notificata in data 22 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione alle seguenti cartelle:
cartella n. 01220130006013919000, tassa smaltimento rifiuti anno 2012, Ente impositore: Comune di
Avellino; cartella n. 01220130013673576000, Tares anno 2013, Ente impositore: Comune di Avellino;
cartella n. 01220150001337500000, Tari anno 2014, Ente Impositore: Comune di Avellino;
cartella n.
01220160001726257000, Tari anno 2015, Ente Impositore: Comune di Avellino;
cartella n.
01220160003977463000, Iva anno 2012, Ente Impositore: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Avellino;
2. A motivi ha dedotto: l'inesistenza e/o l'invalidità e/o tardività delle notifiche delle cartelle sottese all'avviso di intimazione e degli atti presupposti;
nullità per violazione dell'artt. 6, comma 5, L. 212/2000; la prescrizione dei crediti;
la decadenza dal diritto con la condanna delle resistenti al pagamento in solido delle spese del giudizio.
3. Si è costituita in data 10 settembre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, deducendo l'inammissibilità del ricorso poiché l'atto prodromico a quello impugnato risulta correttamente notificato, l'infondatezza nel merito.
4. Non si sono costituiti il Comune di Avellino e l'Agente della Riscossione seppur convenuti in giudizio.
5. All'udienza di trattazione del merito del 19 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'atto d'imposizione derivante da atti di accertamento validi e definitivi, può essere impugnato soltanto per vizi propri come per legge, giacché solo la mancata notificazione o la nullità dell'atto antecedente, consente l'impugnazione dell'atto di riscossione, unitamente all'atto non notificato, in ordine agli elementi sostanziali dell'obbligazione tributaria (Cass. n. 22108/2024).
Nella fattispecie in esame risulta provata solo la notifica della cartella n. 01220160003977463000, Iva anno
2012, a mezzo messo notificatore: risultano compiute tutte le attività stabilite dall'art. 140 c.p.c. ed il ricevimento della raccomandata informativa avvenuta in data 12 luglio 2016; non risulta maturato il termine di prescrizione: i crediti erariali per la loro riscossione si prescrivono in dieci anni con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c. (Cassazione civile sez. trib. - 15/06/2023, n. 17234).
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia dell'intimazione impugnata limitatamente alle cartelle n.
01220130006013919000 per tassa smaltimento rifiuti anno 2012, n. 01220130013673576000 per Tares anno 2013, n. 01220150001337500000 per Tari anno 2014, n. 01220160001726257000 per Tari anno 2015, mancando in atti la prova della loro notifica.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In punto di regolamentazione delle spese, tenuto conto delle circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame, le stesse vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva.
Compensa le spese.