Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 1303
CASS
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Fatto non commesso

    Il ricorso è stato qualificato come appello e, in quanto tale, dichiarato inammissibile poiché la sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p. I motivi di ricorso sono stati ritenuti versati in fatto e quindi non ammessi.

  • Rigettato
    Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

    Il ricorso è stato qualificato come appello e, in quanto tale, dichiarato inammissibile poiché la sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p. I motivi di ricorso sono stati ritenuti versati in fatto e quindi non ammessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 1303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1303
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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