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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ TR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/10/2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palmi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto OR IN, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 1303 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 12/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il G.u.p. del Tribunale di Palmi, con sentenza del 23 ottobre 2024, dichiarava TR LU responsabile, unitamente a CH OL e ME NO, del reato di cui agli artt. 113 e 589 bis cod. pen. e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589 bis cod. pen. ed esclusa la recidiva, con la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con la sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la durata di anni uno e mesi sei. 2. Il G.u.p. del Tribunale di Palmi aveva accertato che TR LU, in cooperazione colposa con CH OL e ME NO, nelle rispettive qualità di conducente, CH OL, e operatori seduti in cabina di guida, ME NO e TR LU, ponendosi alla guida del veicolo utilizzato per la raccolta di rifiuti urbani Nissan NT400 targato FE761MJ - di proprietà della società RCI BANQUE S.A.ISE, che lo aveva messo a disposizione della S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali s.r.l. - per colpa dovuta a negligenza, imprudenza ed imperizia nonché ad inosservanza dell'art. 191, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e consistita: nell’imboccare contromano la via Cosimo Pirozzo del Comune di Rosarno, per poi inserire la retromarcia e iniziare ad attraversare l'incrocio tra la via Regina Elena e la via Catanzaro con la pala costipatrice del cassone di compattazione completamente sollevata;
nell'effettuare la predetta manovra di retromarcia per immettersi sulla via Catanzaro - in pieno centro abitato ed in orario mattutino di punta, ossia le 10:30 del mattino - senza rispettare le linee guida formulate dall'INAIL sulla sicurezza per gli operatori della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana (trasfuse nel documento di valutazione dei rischi della S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali s.r.l.), secondo cui: premesso che nella raccolta meccanizzata leggera effettuata tramite modalità cosiddetta "porta a porta" gli operatori devono essere due o tre (un autista e uno o due addetti all'assistenza a terra), il mezzo durante le fasi di lavoro deve essere dotato delle quattro frecce di emergenza accese oltre al lampeggiante di segnalazione, gli operatori devono accertarsi che non vi sia nessuno (pedoni, ciclisti etc.) nel raggio d'azione del mezzo e la manovra di retromarcia deve effettuarsi con l'ausilio di personale a terra o di strumenti in dotazione del mezzo (come sensori, avvisatori acustici o telecamere) che coadiuvino l'autista avvertendolo di eventuali ostacoli alla regolare effettuazione della manovra di cui, da solo, non può avvedersi stante la presenza del cassone che ne limita la visuale;
nell'effettuare la predetta manovra di retromarcia senza consentire al 3 pedone, che aveva già iniziato l'attraversamento della via Catanzaro, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza;
non si avvedevano della presenza del pedone Domenica Napoli, che aveva già impegnato la carreggiata, investendola e cagionandone la morte. 3. Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palmi proponeva appello TR LU, articolando due motivi di appello. 3.1. Con il primo motivo, TR LU lamentava che il G.u.p. avrebbe dovuto mandare assolto l’imputato per non aver commesso il fatto. 3.2. Con il secondo motivo, TR LU lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva misura della pena applicata. 4. Il G.u.p. del Tribunale di Palmi, in sede di redazione della scheda ex art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., rilevava che la sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile, ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen. Pertanto, l’atto di appello veniva trasmesso a questa Corte di cassazione. 5. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto OR IN, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile, ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen. 3. Qualificato l’atto di appello come ricorso per cassazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Ed invero i motivi di ricorso sono tutti versati in fatto, di talché il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/12/2025. Il Consigliere estensore La Presidente CA TT ON FE
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto OR IN, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 1303 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 12/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il G.u.p. del Tribunale di Palmi, con sentenza del 23 ottobre 2024, dichiarava TR LU responsabile, unitamente a CH OL e ME NO, del reato di cui agli artt. 113 e 589 bis cod. pen. e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589 bis cod. pen. ed esclusa la recidiva, con la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con la sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la durata di anni uno e mesi sei. 2. Il G.u.p. del Tribunale di Palmi aveva accertato che TR LU, in cooperazione colposa con CH OL e ME NO, nelle rispettive qualità di conducente, CH OL, e operatori seduti in cabina di guida, ME NO e TR LU, ponendosi alla guida del veicolo utilizzato per la raccolta di rifiuti urbani Nissan NT400 targato FE761MJ - di proprietà della società RCI BANQUE S.A.ISE, che lo aveva messo a disposizione della S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali s.r.l. - per colpa dovuta a negligenza, imprudenza ed imperizia nonché ad inosservanza dell'art. 191, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e consistita: nell’imboccare contromano la via Cosimo Pirozzo del Comune di Rosarno, per poi inserire la retromarcia e iniziare ad attraversare l'incrocio tra la via Regina Elena e la via Catanzaro con la pala costipatrice del cassone di compattazione completamente sollevata;
nell'effettuare la predetta manovra di retromarcia per immettersi sulla via Catanzaro - in pieno centro abitato ed in orario mattutino di punta, ossia le 10:30 del mattino - senza rispettare le linee guida formulate dall'INAIL sulla sicurezza per gli operatori della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana (trasfuse nel documento di valutazione dei rischi della S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali s.r.l.), secondo cui: premesso che nella raccolta meccanizzata leggera effettuata tramite modalità cosiddetta "porta a porta" gli operatori devono essere due o tre (un autista e uno o due addetti all'assistenza a terra), il mezzo durante le fasi di lavoro deve essere dotato delle quattro frecce di emergenza accese oltre al lampeggiante di segnalazione, gli operatori devono accertarsi che non vi sia nessuno (pedoni, ciclisti etc.) nel raggio d'azione del mezzo e la manovra di retromarcia deve effettuarsi con l'ausilio di personale a terra o di strumenti in dotazione del mezzo (come sensori, avvisatori acustici o telecamere) che coadiuvino l'autista avvertendolo di eventuali ostacoli alla regolare effettuazione della manovra di cui, da solo, non può avvedersi stante la presenza del cassone che ne limita la visuale;
nell'effettuare la predetta manovra di retromarcia senza consentire al 3 pedone, che aveva già iniziato l'attraversamento della via Catanzaro, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza;
non si avvedevano della presenza del pedone Domenica Napoli, che aveva già impegnato la carreggiata, investendola e cagionandone la morte. 3. Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palmi proponeva appello TR LU, articolando due motivi di appello. 3.1. Con il primo motivo, TR LU lamentava che il G.u.p. avrebbe dovuto mandare assolto l’imputato per non aver commesso il fatto. 3.2. Con il secondo motivo, TR LU lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva misura della pena applicata. 4. Il G.u.p. del Tribunale di Palmi, in sede di redazione della scheda ex art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., rilevava che la sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile, ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen. Pertanto, l’atto di appello veniva trasmesso a questa Corte di cassazione. 5. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto OR IN, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile, ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen. 3. Qualificato l’atto di appello come ricorso per cassazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Ed invero i motivi di ricorso sono tutti versati in fatto, di talché il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/12/2025. Il Consigliere estensore La Presidente CA TT ON FE