CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
15:00 in composizione monocratica:
SILVESTRI VI AZ, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3434/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240043255368000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2845/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'avv. Ricorrente_1 rileva, in via pregiudiziale, ex art.3, D.L.vo 546/92, il difetto di giurisdizione della Corte adita, perché giudice speciale, istituito e operante in violazione dell'art. 102, 2° co., della
Costituzione. Rileva, altresì, sempre in via pregiudiziale, la violazione degli artt.111, 2° co., e 24 della
Costituzione per difetto nella Corte di parità, terzietà e imparzialità e negazione del diritto di difesa, rispettivamente. Chiede, pertanto, decisione sulle eccezioni, rilievi e richieste in via pregiudiziale con rimessa degli atti alla Corte Costituzionale per le decisioni in merito e sospensione dei giudizi in corso, fatti salvi, comunque, diritti e interessi, nonché ragioni, azioni e richieste in atti.
Resistente: l'Ufficio ritiene non sussistenti le questioni pregiudiziali riferite da controparte ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento numero 014-2024-00432553-68000, contenente la pretesa di euro 1.155,88 oltre euro 5,88 per diritti di notifica;
la cartella è relativa a spese di giudizio per l'anno 2001.
Avverso tale atto deduce le seguenti censure.
1) illegittimità costituzionale in quanto ai sensi dell'articolo 102, comma 2 della Costituzione non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali pertanto le Corti di giustizia tributaria violano tale norma.
2) difetto di giurisdizione poiché il giudice tributario, essendo stato istituito illegittimamente, sarebbe in palese difetto di giurisdizione.
3) violazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 546/1992 in quanto la cartella impugnata non potrebbe ritenersi notificata bensì solo meramente comunicata, perciò l'omessa notifica comporterebbe la nullità dell'atto.
4) obbligo di astensione del giudice tributario in quanto sarebbe di palmare evidenza il rapporto di collaborazione della Corte adita con l'Agenzia delle entrate essendo peraltro entrambi dipendenti dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze.
5) nella cartella impugnata è richiesto l'importo di euro 5,88 per diritti di notifica;
sarebbe una pretesa arbitraria in quanto la comunicazione via pec effettuata dall'ufficio non comporterebbe spese.
6) l'ennesima pretesa comunicata al ricorrente confermerebbe un fumus persecutionis illecito e configurerebbe un'ipotesi di reato.
La comunicazione dell'atto impugnato avrebbe prodotto un danno per il quale si chiede il risarcimento computato in euro 5000 ovvero in un'altra somma ritenuta congrua.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente alle censure ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione e falsa applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 16-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, in tema di "Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici" nell'ambito del processo tributario.
All'udienza pubblica del 4 dicembre 2025 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
In particolare, l'avvocato Ricorrente_1 rileva, in via pregiudiziale, ex art.3, D.L.vo 546/92, il difetto di giurisdizione della Corte adita, perché giudice speciale, istituito e operante in violazione dell'art. 102, 2° co., della Costituzione. Rileva, altresì, sempre in via pregiudiziale, la violazione degli artt.111, 2° co., e 24 della Costituzione per difetto nella Corte di terzietà e imparzialità e negazione del diritto di difesa, rispettivamente. Chiede, pertanto, decisione sulle eccezioni, rilievi e richieste in via pregiudiziale con rimessa degli atti alla Corte Costituzionale per le decisioni in merito e sospensione dei giudizi in corso, fatti salvi, comunque, diritti e interessi, nonché ragioni, azioni e richieste in atti.
L'Ufficio ritiene non sussistenti le questioni pregiudiziali riferite da controparte ed insiste per il rigetto del ricorso. All'esito della discussione il ricorso è stato spedito in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni sollevate in via pregiudiziale all'odierna udienza pubblica, alcune delle quali peraltro già indicate nel ricorso introduttivo, sono state già esaminate compiutamente in varie sentenze di questa
Corte, pronunciate su analoghi ricorsi dello stesso ricorrente (si veda tra tante CGT Bari 2793/2025).
Questo giudice monocratico condivide pienamente il contenuto di tali sentenze che quindi qui ribadisce.
Si richiama innanzitutto quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero
124/2025 del 23.6.2025 e va rilevato che la Corte di Giustizia Tributaria deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione, mentre l'invocato art. 102, comma 2, vieta l'istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati nella carta costituzionale;
inoltre, ad integrazione di tale disciplina, la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione prevede l'obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti entro il termine ordinatorio di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione medesima.
In proposito, con sentenza n. 39/2010, la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore ordinario, nel modificare la disciplina di tali organi giurisdizionali, sia in sede di prima revisione, sia successivamente, incontra il duplice limite costituzionale di non snaturare, come elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizione speciale, le materie attribuite a dette giurisdizioni e di assicurare la loro conformità a Costituzione.
In coerenza con questi principi, con riguardo alla materia devoluta alla cognizione dei giudici tributari, la
Corte costituzionale ha rilevato che la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 73/2005, ha inoltre affermato che il contributo unificato (da cui trae origine il presente gravame) ha natura di entrata tributaria;
la Corte di Cassazione a SS.UU. ha confermato tale qualificazione con numerose pronunce tra cui n. 3007/08 e 3008/08, 9840/115994/2012.
Il ricorrente sostiene inoltre che il giudice tributario dovrebbe astenersi al fine di non incorrere nella violazione dell'art. 111, comma 2, della carta costituzionale.
Va richiamato in proposito quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2024 del
14.11.2024, con la quale si è ritenuto che le censure sull'ingerenza del MEF non fossero supportate da un'effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà del giudice tributario.
In definitiva tutte le eccezioni preliminari proposte dal ricorrente e ribadite in udienza devono essere respinte.
Sempre, in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Agenzia in relazione alla prospettata invalidità del deposito del ricorso in modalità cartacea.
Con l'entrata in vigore dell'art. 16, D.L. n. 119 del 23.10.2018, convertito dalla legge 136/2018, nell'ambito del processo tributario venne reso obbligatorio il deposito in modalità telematica degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali. In applicazione di tale novella normativa, venne introdotto il comma 3 all'art. 16 bis, D. Lgs.
546/1992, che trovava applicazione per i ricorsi notificati a decorrere dal primo luglio 2009.
Inoltre, sempre ad opera del D.L. 119/2018, venne introdotto anche il comma 3 bis, in base al quale il soggetto che sta in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, stesso decreto, aveva facoltà di utilizzare anche le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
In sostanza, l'unica deroga all'obbligatorietà del processo tributario telematico riguardava i ricorsi aventi valore inferiore a euro 3.000,00, per i quali il contribuente non si avvalga dell'assistenza tecnica.
Senonché, con l'art. 1, comma 1, lett. g), D. Lgs. 220/2023, per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, venne abrogato il su richiamato comma 3 bis dell'art 16 del D.Lgs. 546/1992, correlativamente venne aggiunto il comma 4 bis che introdusse una clausola di salvaguardia stabilendo che la violazione delle norme ricordate non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarle nel termine perentorio stabilito dal giudice.
Alla luce di quanto sin qui richiamato occorre rilevare che con decreto presidenziale n. 920/2025 Sez.1 depositato il 04/07/2025 e comunicato il 9 luglio successivo all'indirizzo pec del ricorrente indicato espressamente nell'atto introduttivo del ricorso, venne assegnato al ricorrente il termine perentorio di 20 giorni per adempiere all'obbligo di deposito in formato digitale di tutti gli atti depositati in formato cartaceo.
Ciononostante, l'avvocato Ricorrente_1 non ha adempiuto a tale disposto, conseguentemente si dovrà dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Amministrazione resistente, che liquida forfettariamente in euro 250,00.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
15:00 in composizione monocratica:
SILVESTRI VI AZ, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3434/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240043255368000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2845/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'avv. Ricorrente_1 rileva, in via pregiudiziale, ex art.3, D.L.vo 546/92, il difetto di giurisdizione della Corte adita, perché giudice speciale, istituito e operante in violazione dell'art. 102, 2° co., della
Costituzione. Rileva, altresì, sempre in via pregiudiziale, la violazione degli artt.111, 2° co., e 24 della
Costituzione per difetto nella Corte di parità, terzietà e imparzialità e negazione del diritto di difesa, rispettivamente. Chiede, pertanto, decisione sulle eccezioni, rilievi e richieste in via pregiudiziale con rimessa degli atti alla Corte Costituzionale per le decisioni in merito e sospensione dei giudizi in corso, fatti salvi, comunque, diritti e interessi, nonché ragioni, azioni e richieste in atti.
Resistente: l'Ufficio ritiene non sussistenti le questioni pregiudiziali riferite da controparte ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento numero 014-2024-00432553-68000, contenente la pretesa di euro 1.155,88 oltre euro 5,88 per diritti di notifica;
la cartella è relativa a spese di giudizio per l'anno 2001.
Avverso tale atto deduce le seguenti censure.
1) illegittimità costituzionale in quanto ai sensi dell'articolo 102, comma 2 della Costituzione non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali pertanto le Corti di giustizia tributaria violano tale norma.
2) difetto di giurisdizione poiché il giudice tributario, essendo stato istituito illegittimamente, sarebbe in palese difetto di giurisdizione.
3) violazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 546/1992 in quanto la cartella impugnata non potrebbe ritenersi notificata bensì solo meramente comunicata, perciò l'omessa notifica comporterebbe la nullità dell'atto.
4) obbligo di astensione del giudice tributario in quanto sarebbe di palmare evidenza il rapporto di collaborazione della Corte adita con l'Agenzia delle entrate essendo peraltro entrambi dipendenti dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze.
5) nella cartella impugnata è richiesto l'importo di euro 5,88 per diritti di notifica;
sarebbe una pretesa arbitraria in quanto la comunicazione via pec effettuata dall'ufficio non comporterebbe spese.
6) l'ennesima pretesa comunicata al ricorrente confermerebbe un fumus persecutionis illecito e configurerebbe un'ipotesi di reato.
La comunicazione dell'atto impugnato avrebbe prodotto un danno per il quale si chiede il risarcimento computato in euro 5000 ovvero in un'altra somma ritenuta congrua.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente alle censure ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione e falsa applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 16-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, in tema di "Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici" nell'ambito del processo tributario.
All'udienza pubblica del 4 dicembre 2025 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
In particolare, l'avvocato Ricorrente_1 rileva, in via pregiudiziale, ex art.3, D.L.vo 546/92, il difetto di giurisdizione della Corte adita, perché giudice speciale, istituito e operante in violazione dell'art. 102, 2° co., della Costituzione. Rileva, altresì, sempre in via pregiudiziale, la violazione degli artt.111, 2° co., e 24 della Costituzione per difetto nella Corte di terzietà e imparzialità e negazione del diritto di difesa, rispettivamente. Chiede, pertanto, decisione sulle eccezioni, rilievi e richieste in via pregiudiziale con rimessa degli atti alla Corte Costituzionale per le decisioni in merito e sospensione dei giudizi in corso, fatti salvi, comunque, diritti e interessi, nonché ragioni, azioni e richieste in atti.
L'Ufficio ritiene non sussistenti le questioni pregiudiziali riferite da controparte ed insiste per il rigetto del ricorso. All'esito della discussione il ricorso è stato spedito in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni sollevate in via pregiudiziale all'odierna udienza pubblica, alcune delle quali peraltro già indicate nel ricorso introduttivo, sono state già esaminate compiutamente in varie sentenze di questa
Corte, pronunciate su analoghi ricorsi dello stesso ricorrente (si veda tra tante CGT Bari 2793/2025).
Questo giudice monocratico condivide pienamente il contenuto di tali sentenze che quindi qui ribadisce.
Si richiama innanzitutto quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero
124/2025 del 23.6.2025 e va rilevato che la Corte di Giustizia Tributaria deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione, mentre l'invocato art. 102, comma 2, vieta l'istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati nella carta costituzionale;
inoltre, ad integrazione di tale disciplina, la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione prevede l'obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti entro il termine ordinatorio di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione medesima.
In proposito, con sentenza n. 39/2010, la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore ordinario, nel modificare la disciplina di tali organi giurisdizionali, sia in sede di prima revisione, sia successivamente, incontra il duplice limite costituzionale di non snaturare, come elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizione speciale, le materie attribuite a dette giurisdizioni e di assicurare la loro conformità a Costituzione.
In coerenza con questi principi, con riguardo alla materia devoluta alla cognizione dei giudici tributari, la
Corte costituzionale ha rilevato che la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 73/2005, ha inoltre affermato che il contributo unificato (da cui trae origine il presente gravame) ha natura di entrata tributaria;
la Corte di Cassazione a SS.UU. ha confermato tale qualificazione con numerose pronunce tra cui n. 3007/08 e 3008/08, 9840/115994/2012.
Il ricorrente sostiene inoltre che il giudice tributario dovrebbe astenersi al fine di non incorrere nella violazione dell'art. 111, comma 2, della carta costituzionale.
Va richiamato in proposito quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2024 del
14.11.2024, con la quale si è ritenuto che le censure sull'ingerenza del MEF non fossero supportate da un'effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà del giudice tributario.
In definitiva tutte le eccezioni preliminari proposte dal ricorrente e ribadite in udienza devono essere respinte.
Sempre, in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Agenzia in relazione alla prospettata invalidità del deposito del ricorso in modalità cartacea.
Con l'entrata in vigore dell'art. 16, D.L. n. 119 del 23.10.2018, convertito dalla legge 136/2018, nell'ambito del processo tributario venne reso obbligatorio il deposito in modalità telematica degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali. In applicazione di tale novella normativa, venne introdotto il comma 3 all'art. 16 bis, D. Lgs.
546/1992, che trovava applicazione per i ricorsi notificati a decorrere dal primo luglio 2009.
Inoltre, sempre ad opera del D.L. 119/2018, venne introdotto anche il comma 3 bis, in base al quale il soggetto che sta in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, stesso decreto, aveva facoltà di utilizzare anche le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
In sostanza, l'unica deroga all'obbligatorietà del processo tributario telematico riguardava i ricorsi aventi valore inferiore a euro 3.000,00, per i quali il contribuente non si avvalga dell'assistenza tecnica.
Senonché, con l'art. 1, comma 1, lett. g), D. Lgs. 220/2023, per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, venne abrogato il su richiamato comma 3 bis dell'art 16 del D.Lgs. 546/1992, correlativamente venne aggiunto il comma 4 bis che introdusse una clausola di salvaguardia stabilendo che la violazione delle norme ricordate non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarle nel termine perentorio stabilito dal giudice.
Alla luce di quanto sin qui richiamato occorre rilevare che con decreto presidenziale n. 920/2025 Sez.1 depositato il 04/07/2025 e comunicato il 9 luglio successivo all'indirizzo pec del ricorrente indicato espressamente nell'atto introduttivo del ricorso, venne assegnato al ricorrente il termine perentorio di 20 giorni per adempiere all'obbligo di deposito in formato digitale di tutti gli atti depositati in formato cartaceo.
Ciononostante, l'avvocato Ricorrente_1 non ha adempiuto a tale disposto, conseguentemente si dovrà dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Amministrazione resistente, che liquida forfettariamente in euro 250,00.