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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 556/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 95/2023 depositato il 09/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2095/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 07/06/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 – Dottore Commercialista il quale sta in giudizio personalmente - ha impugnato la sentenza n. 2095 del 2022 pronunciata dalla Sezione II della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è inammissibile.
1.- Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debbano avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”.
Pertanto, il relativo documento dovrà essere “nativo digitale” e sottoscritto "con firma elettronica qualificata o firma digitale".
Il ricorso in esame non è “nativo” digitale: è stato stampato, scansionato e sottoscritto "manualmente": è privo di firma digitale (è presente una firma autografa sul documento scansionato - cfr. documentazione in atti).
2.- La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancanza della firma digitale comporta la nullità del ricorso (appello) essendo la stessa equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, la quale - ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ. - costituisce requisito dell'atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico (Cassazione, del 08/06/2017, n. 14338 ).
3.- La Giurisprudenza di merito (Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 209/1/2021) ha ritenuto che a decorrere dal 1 luglio 2019, il processo tributario si sviluppa solo in modalità telematica, rendendo di fatto giuridicamente “inesistente” il ricorso e tutti gli atti prodotti in cartaceo, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
4.- Con altra pronuncia di merito (Sentenza del 10/10/2022 n. 946/2) della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte è stata affermata l' inammissibilità del ricorso in formato “analogico”: “…E' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec …”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello va dichiarato inammissibile. La sopravvenienza normativa, come sopra richiamata, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 95/2023 depositato il 09/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2095/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 07/06/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 – Dottore Commercialista il quale sta in giudizio personalmente - ha impugnato la sentenza n. 2095 del 2022 pronunciata dalla Sezione II della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è inammissibile.
1.- Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debbano avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”.
Pertanto, il relativo documento dovrà essere “nativo digitale” e sottoscritto "con firma elettronica qualificata o firma digitale".
Il ricorso in esame non è “nativo” digitale: è stato stampato, scansionato e sottoscritto "manualmente": è privo di firma digitale (è presente una firma autografa sul documento scansionato - cfr. documentazione in atti).
2.- La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancanza della firma digitale comporta la nullità del ricorso (appello) essendo la stessa equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, la quale - ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ. - costituisce requisito dell'atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico (Cassazione, del 08/06/2017, n. 14338 ).
3.- La Giurisprudenza di merito (Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 209/1/2021) ha ritenuto che a decorrere dal 1 luglio 2019, il processo tributario si sviluppa solo in modalità telematica, rendendo di fatto giuridicamente “inesistente” il ricorso e tutti gli atti prodotti in cartaceo, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
4.- Con altra pronuncia di merito (Sentenza del 10/10/2022 n. 946/2) della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte è stata affermata l' inammissibilità del ricorso in formato “analogico”: “…E' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec …”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello va dichiarato inammissibile. La sopravvenienza normativa, come sopra richiamata, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NA