CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 05/06/2023, n. 24058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24058 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HUANG CHUNHUI nato il [...] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24058 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 20/04/2023 N. 116) RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 186 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque, trattandosi di reato contravvenzionale commesso in data 5.3.2017. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Con1ìre estensore Il Pre nte
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24058 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 20/04/2023 N. 116) RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 186 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque, trattandosi di reato contravvenzionale commesso in data 5.3.2017. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Con1ìre estensore Il Pre nte