Sentenza 21 settembre 2006
Massime • 1
La guida di auto senza patente posta in essere da soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, integra l'illecito penale di cui all'art. 6 della legge n. 575 del 1965 e non l'ipotesi di cui all'art. 116, comma tredicesimo, D.Lgs. n. 285 del 1992, depenalizzata ad opera dell'art. 19 D.Lgs. n. 507 del 1999.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2006, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/09/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1523
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 043528/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ER RC, N. IL 09/10/1962;
avverso SENTENZA del 21/06/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
FE AR è stato condannato alle pene di giustizia ed alla confisca del mezzo che stava guidando per il reato di cui alla L. n.575 del 1965, articolo 6 nei due gradi di merito - sentenze del Tribunale di Catanzaro del 29 giugno 2003 e della Corte di Appello della stessa Città del 21 giugno 2006 - perché era alla guida di una auto pur essendogli stata revocata la patente di guida perché persona sottoposta a misura di prevenzione.
Con il ricorso per cassazione il FE ha dedotto la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, comma 13 e art. 120 perché tale norma aveva abrogato la disposizione della L. n. 575 del 1965, articolo 6, essendo quest'ultima una norma generale rispetto all'articolo 113 C.d.S. che è disposizione speciale.
Conseguentemente verrebbero meno anche i presupposti per la confisca del mezzo.
I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati. Come correttamente ha osservato il ricorrente la guida di auto senza patente, o con patente revocata, è attualmente sanzionata dal D.Lgs. n. 285 del 1992, articolo 116, comma 13.
Non si tratta di una abolitio criminis perché si tratta, invece, di una successione di norme incriminatici, essendo diversamente disciplinato e sanzionato un fatto considerato come reato dalla legge precedente, cui consegue l'applicabilità alla guida senza patente, o revocata, o non rinnovata della sola sanzione amministrativa, quale norma più favorevole (Cass. 7601/95 rv. 202238). Tuttavia, mentre l'articolo 116, comma 13, come modificato dal D.Lgs. n. 507 del 1999 si riferisce indifferentemente alle ipotesi di guida senza aver conseguito la patente, di patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice, allorché la guida senza patente sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione speciale di cui alle disposizioni di legge contro la mafia, una tale condotta continua ad integrare, per il suo contenuto specifico, l'ipotesi di illecito penale di cui alla contravvenzione della L. n. 575 del 1965, ex articolo 6 (Cass. 4 novembre 2004 sent. n. 9926; Cass. 18 febbraio 2003 sent. n. 13626). Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007