Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2003, n. 11983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11983 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
C. 64083 R.G.N. 7273/99 E N O 6 I 8 A Z 9 I 5 1 A / . R R 4 N / T A - 6 S REPUBBLICA ITALIANA Ud. 12/11/02 T 2 B . U . R E . B L I P Cron. 25865 R L . R D A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1--1.9.8. T A . L B E D D A T I S A E LA CORTE SUP EM 1 I N 3 E N 1 R S E E . S I T E N A SEZIONE TRIBUTARIA A M composta dai signori: dott. Bruno SACCUCCI presidente dott. GI MARZIALE cons. relatore dott. Eugenio AMARI consigliere dott. Francesco RUGGERO consigliere dott. Achille MELONCELLI consigliere . ha pronunciato la seguente: N Tributi/IVA/Detrazione/Presupposti SENTENZA Società immobiliari. sul ricorso proposto da: SEC. 5 NATALIZIA S.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95, presso gli avv.ti Eduardo Bruno e Gerardo Ghiura, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
· ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi GI IA 1 4065 n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 694/05/97 dep.17 febbraio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 5 novembre 2002 dal relatore dott. GI IA;
Udito l'avv. Massimo Baghetti;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Marcello Matera, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che la s.r.l. Natalizia, avente ad oggetto la costruzione e la vendita di immobili, proponeva tempestivamente Tavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in premessa, deducendo: - di avere a suo tempo impugnato l'avviso con il quale l'Ufficio IVA di Latina aveva rettificato la dichiarazione presentata per l'anno 1989, contestando l'indebita detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa per l'acquisto di beni e i servizi utilizzati per la costruzione di un edificio ai sensi dell'art. 19, primo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633; GI IA 2 Д ието che, nel corso di una precedente verifica si era creduto di rilevare a suo carico un'ulteriore irregolarità, riguardante l'indebita applicazione dell'aliquota agevolata prevista per le costruzioni aventi le caratteristiche previste dall'art. 13, legge 2 luglio 1949, n. 408; che tale rilievo, formalizzato nel processo verbale di constatazione, non era stato recepito nell'avviso di rettifica impugnato, il quale era stato motivato con esclusivo riferimento alla mancanza delle condizioni richieste dal 5 citato art. 19, primo comma, d.p.r. 633/72 per la detrazione di imposta;
che la Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza del 7 febbraio 1997, aveva riconosciuto il proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19, primo comma, d.p.r. 633/72, ma aveva respinto il ricorso, osservando che l'edificio non era conforme ai requisiti prescritti dall'art. 13 della citata legge 408/49; che l'appello, proposto da essa ricorrente in relazione all'affermata inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata e ribadendo il proprio diritto alla detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 19 d.p.r. 633/72, era GI Ma 3 stato respinto dalla Commissione tributaria regionale;
che la società chiede la cassazione di tale sentenza con quattro motivi di ricorso;
che l'Amministrazione finanziaria resiste. " Considerato in diritto che la Commissione tributaria regionale, dopo aver rilevato che la vertenza aveva "tratto le mosse" da una verifica fiscale con la quale era stata accertata "la non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 della legge n. 408/89" ha confermato l'esattezza - dell'accertamento espresso, a tale riguardo, dalla decisione di primo grado;
che con i motivi di ricorso che, per la loro connessione possono - essere esaminati congiuntamente, la società ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione censura la sentenza impugnata assumendo: che l'art. 13, legge 408/49 attiene alla determinazione dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata d'imposta in tema di IVA e, quindi, a materia del tutto estranea alle ragioni che avevano indotto l'Amministrazione finanziaria a negare, nel caso di specie, il diritto alla detrazione d'imposta sugli acquisti secondo i principi dettati GI dall'art. 19, primo comma, d.p.r. 633/72; che non vi è congruenza tra la motivazione della sentenza impugnata e le ragioni poste dall'Amministrazione a fondamento della pretesa impositiva;
che tali ragioni non possono essere desunte dal processo verbale di constatazione, dovendo essere ricavate unicamente dall'avviso di rettifica;
che sulla questione relativa alla detraibilità dell'imposta, che pure era stata specificamente dedotta con l'atto d'appello, la : Commissione tributaria regionale non si è in alcun modo pronunziata;
che la motivazione della sentenza impugnata era da - ritenersi, sotto gli aspetti appena considerati, "carente ed illogica"; che un'ulteriore carenza della motivazione è riscontrabile anche in ordine al mancato accoglimento della richiesta di ammissione di una consulenza tecnica per la valutazione dei requisiti dell'immobile; che l'estraneità dell'art. 13, legge 2 luglio 1989 [recte: 1949], n. 408, alla individuazione dei presupposti per la detrazione dell'IVA assolta o addebitata a titolo di rivalsa è di tutta GI IA evidenza, posto che detta norma, come già rilevato, attiene alla determinazione dell'aliquota d'imposta applicabile, mentre la detraibilità dell'TVA è legata alla possibilità che il soggetto che abbia pagato l'imposta o al quale l'imposta medesima sia stata addebitata a titolo di rivalsa, possa essere considerato (non quale consumatore finale, ma) quale soggetto passivo d'imposta (art. 19, d.p.r. 633/72) e, quindi, alla ricorrenza di condizioni del tutto diverse da quelle considerate dalla disposizione sopra indicata;
: che, per la verità, nella sentenza impugnata si premette che "la vertenza ha tratto le mosse da verifica fiscale con cui è stata accertata la non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 della legge n. 408/1989 [recte: 1949]"; che, tuttavia, tale riferimento non appare sufficiente ad individuare l'oggetto del giudizio;
che, invero, solo i “motivi” puntualizzati nell'avviso di accertamento sono idonei a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili nella successiva fase contenziosa a sostegno della pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria (Cass. 13 aprile 1991, n. 3935; 25 luglio 1997, n. 6958; 19 ottobre 2001, n. 12774); GI Mar 6 che lo stesso valore non può, invece, essere riconosciuto agli eventuali riferimenti contenuti nel processo verbale di constatazione, trattandosi di atto il cui contenuto e le cui finalità si esauriscono nel reperimento e nell'acquisizione di elementi utili ai fini dell'accertamento e, appunto perché tale, non è direttamente impugnabile dal contribuente (Cass. 28 ! aprile 1998, n. 4312; Comm. Trib. Centrale, 7 giugno 2001, n. 4347); che appare quindi evidente che il riferimento alla "verifica fiscale non può essere ritenuto di per sé sufficiente alla individuazione dell'oggetto del giudizio;
che nella sentenza impugnata manca ogni altro, sia pur minimo, riferimento utile alla individuazione delle ragioni originariamente poste a fondamento della pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria;
che non è quindi possibile verificare, sulla base della sentenza impugnata, se le ragioni addotte a sostegno della decisione adottata siano, 0 meno, congruenti con quelle indicate nell'avviso di accertamento;
che tale lacuna è sufficiente ad integrare gli estremi del vizio prefigurato dall'art. 360, n. 5, c.p.c., la cui ricorrenza è stata GI IA 7 specificamente denunziata dalla ricorrente (p. 9, lett. “c”); che il ricorso deve essere quindi accolto per tale assorbente ragione, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, perché, tenendo conto delle considerazioni sopra esposte e sulla base dei motivi indicati nell'avviso di accertamento, accerti se le ragioni ritenute nella sentenza impugnata idonee a sorreggere la pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria siano, o meno, congruenti con i "motivi" dell'avviso di rettifica;
10 che le ulteriori doglianze formulate dalla società ricorrente restano assorbite;
che il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione della presente fase;
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria del Lazio. Cosi deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2002. Maybach UPREN Il Presidente L'estensore for чи A S B A GI IA CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Arnaldo Casano - 8 AGO. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Arnaldo AN MO