CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2023, n. 29937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29937 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA nei confronti di AN IC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 19/12/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IC Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma con ordinanza del 19/12/2022 ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza con la quale AN IC ha chiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 04/06/2022, dichiarata irrevocabile il successivo 09/10/2022; istanza fondata sull'impossibilità di Penale Sent. Sez. 6 Num. 29937 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 10/05/2023 presentare tempestivamente appello avverso la condanna in primo grado per l'intervenuta morte del proprio difensore. 2. Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo di essere venuto a conoscenza dell'intervenuto decesso del difensore di fiducia solo a seguito del formale invio del certificato di morte del legale da parte dei prossimi congiunti del professionista il 18;05/2022, di tal che la richiesta di restituzione nel termine per impugnare è tempestiva e fondata. CONSIDERATO' IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La richiesta di restituzione in termini, basata sull'intervenuto decesso del difensore di fiducia dell'imputato, è stata respinta dalla Corte territoriale sul presupposto che l'imputato aveva avuto legale conoscenza del provvedimento giurisdizionale con la notifica dell'ordine di esecuzione della pena, avvenuta il 03/05/2022, e, quindi, da tale data doveva decorrere il termine decadenziale di dieci giorni per la presentazione dell'istanza, tardiva in quanto intervenuta solo il successivo 20/05/2022. 3. Rileva il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di precisare che «l'impossibilità di esercizio del mandato da parte del difensore di fiducia per arresto o morte intervenute nelle more del termine per impugnare la sentenza, dà luogo ad un caso di forza maggiore, cui consegue il diritto del nuovo difensore eventualmente nominato dall'imputato alla restituzione nel suddetto termine nella sua integralità» (Sez. 6 n. 41381 del 08/11/201, Esposito, Rv, 251067). 4. Nel ricorso si evidenzia che AN è venuto a conoscenza del decesso del difensore solo a seguito del formale invio del certificato di morte da parte dei prossimi congiunti del professionista, certificato ricevuto in data 18/05/2022 (circostanza questa non negata dall'ordinanza impugnata). Sul punto, come rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, vi è un recente precedente della 4 Sez. (sent. n. 26578 del 1.5/09/2020, Kapaj, non massimata) nel quale si è affermato il principio - che qui va ribadito - secondo il quale è erroneo far decorrere il termine di dieci giorni previsto dal primo comma dell'art. 175 cod. pen. dal decesso del difensore ovvero dalla notifica dell'ordine di carcerazione;
ciò in quanto «la cessazione della causa di forza maggiore, momento dal quale decorre il termine breve previsto dalla norma citata, non può che derivare dalla conoscenza ufficiale da parte dell'imputato del decesso del suo avvocato con possibilità di nominare un nuovo legale in sostituzione di quello defunto;
in tal senso, la notifica dell'ordine di carcerazione si profila come un 2 evento neutro, trattandosi di atto che non menziona la morte del difensore, né specifica le ragioni per cui la sentenza è passata in giudicato», 5. Facendo applicazione al caso di specie di questo principio, l'istanza presentata nell'interesse del ricorrente e dichiarata inammissibile per tardività dalla Corte territoriale risulta invece fondata e tempestiva in quanto presentata il 20/05/2022 (a fronte della comunicazione del decesso del cifensore ricevuta il precedente 18/05/2022). Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con conseguente restituzione del ricorrente nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna in primo grado emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 04/06/2021.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e restituisce il ricorrente nel termine per proporre appello contro la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 4 giugno 2021. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere IC Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma con ordinanza del 19/12/2022 ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza con la quale AN IC ha chiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 04/06/2022, dichiarata irrevocabile il successivo 09/10/2022; istanza fondata sull'impossibilità di Penale Sent. Sez. 6 Num. 29937 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 10/05/2023 presentare tempestivamente appello avverso la condanna in primo grado per l'intervenuta morte del proprio difensore. 2. Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo di essere venuto a conoscenza dell'intervenuto decesso del difensore di fiducia solo a seguito del formale invio del certificato di morte del legale da parte dei prossimi congiunti del professionista il 18;05/2022, di tal che la richiesta di restituzione nel termine per impugnare è tempestiva e fondata. CONSIDERATO' IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La richiesta di restituzione in termini, basata sull'intervenuto decesso del difensore di fiducia dell'imputato, è stata respinta dalla Corte territoriale sul presupposto che l'imputato aveva avuto legale conoscenza del provvedimento giurisdizionale con la notifica dell'ordine di esecuzione della pena, avvenuta il 03/05/2022, e, quindi, da tale data doveva decorrere il termine decadenziale di dieci giorni per la presentazione dell'istanza, tardiva in quanto intervenuta solo il successivo 20/05/2022. 3. Rileva il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di precisare che «l'impossibilità di esercizio del mandato da parte del difensore di fiducia per arresto o morte intervenute nelle more del termine per impugnare la sentenza, dà luogo ad un caso di forza maggiore, cui consegue il diritto del nuovo difensore eventualmente nominato dall'imputato alla restituzione nel suddetto termine nella sua integralità» (Sez. 6 n. 41381 del 08/11/201, Esposito, Rv, 251067). 4. Nel ricorso si evidenzia che AN è venuto a conoscenza del decesso del difensore solo a seguito del formale invio del certificato di morte da parte dei prossimi congiunti del professionista, certificato ricevuto in data 18/05/2022 (circostanza questa non negata dall'ordinanza impugnata). Sul punto, come rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, vi è un recente precedente della 4 Sez. (sent. n. 26578 del 1.5/09/2020, Kapaj, non massimata) nel quale si è affermato il principio - che qui va ribadito - secondo il quale è erroneo far decorrere il termine di dieci giorni previsto dal primo comma dell'art. 175 cod. pen. dal decesso del difensore ovvero dalla notifica dell'ordine di carcerazione;
ciò in quanto «la cessazione della causa di forza maggiore, momento dal quale decorre il termine breve previsto dalla norma citata, non può che derivare dalla conoscenza ufficiale da parte dell'imputato del decesso del suo avvocato con possibilità di nominare un nuovo legale in sostituzione di quello defunto;
in tal senso, la notifica dell'ordine di carcerazione si profila come un 2 evento neutro, trattandosi di atto che non menziona la morte del difensore, né specifica le ragioni per cui la sentenza è passata in giudicato», 5. Facendo applicazione al caso di specie di questo principio, l'istanza presentata nell'interesse del ricorrente e dichiarata inammissibile per tardività dalla Corte territoriale risulta invece fondata e tempestiva in quanto presentata il 20/05/2022 (a fronte della comunicazione del decesso del cifensore ricevuta il precedente 18/05/2022). Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con conseguente restituzione del ricorrente nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna in primo grado emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 04/06/2021.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e restituisce il ricorrente nel termine per proporre appello contro la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 4 giugno 2021. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2023 Il Presidente