Ordinanza collegiale 29 dicembre 2025
Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 05/03/2026, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14303 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rino Liburdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Viterbo, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive –D.A.S.P.O. - emesso in data 21.08.2025 e notificato all’interessato il 23.08.2025 dalla Questura di Viterbo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Viterbo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. SC GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Vista la memoria della Questura di Viterbo del 16.01.2026, in atti, con cui si chiarisce che il provvedimento impugnato non preclude l’eventuale attività sportiva agonistica professionale del destinatario, che peraltro non risulta avere presentato in tal senso alcuna richiesta all’amministrazione procedente;
preso atto che, all’odierna camera di consiglio, la difesa di parte ricorrente, vista la citata nota della Questura, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;
ritenuto, pertanto, che quanto sopra determini l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata a verbale;
ritenuto, infine, che sussistano giustificati motivi, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie, per disporre la compensazione delle spese di fase tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SC GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC GI | EL NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.