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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1627/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
NO ND IA MASSIMO, Relatore
IN GIORGIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5530/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Catania - Via Porto Ulisse 51 95121 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250018843154000 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 494/2026 depositato il 18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 23/9/2025 e depositato telematicamente nella segreteria di questa Corte il 3/10/2025, Ricorrente1 impugnava la cartella di pagamento 29320250018843154000 emessa da Agenzia delle Entrate - RI, asseritamente notificatagli il 25/6/2025, con la quale è stato richiesto il pagamento di € 12.349,88 a titolo di controllo tasse e imposte indirette anno 2012 (< sanzioni sentenza CTP 4116/03/2016>>);
premesso che in data 16/9/2025 l'Agenzia delle Entrate aveva adottato provvedimento di sgravio a seguito di <>, rettificando l'importo dovuto in € 9.294,90, il ricorrente adduceva i seguenti motivi:
1) decadenza, posto che l'ufficio finanziario preposto è tenuto a notificare un avviso di liquidazione con il quale si richiede il versamento dell'imposta dovuta entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso stesso (così il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 54 T.U.R.); inoltre, ai sensi delll'art. 76, comma 1, del D.P.R. n.131/86, l'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni;
2) infondatezza della pretesa tributaria per omessa notifica atto presupposto e conseguente nullità;
3) carenza di motivazione.
Con note depositate telematicamente il 20/11/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - RI non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
In data 17/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come chiarito nelle note di parte resistente, e come risultava già evidente dalla lettura della parte motiva della cartella, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto all'iscrizione a ruolo delle sanzioni residue derivanti dalla sentenza n. 4116/03/2016 della CTP di Catania (acquisita esaminata dalla Corte in camera di consiglio); nell'ambito di quel procedimento (n. 4056/14 RGR), l'odierno ricorrente aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione con il quale era stata rideterminata l'imposta di registro derivante dalla registrazione di due atti pubblici;
con la citata sentenza di primo grado (i cui estremi sono richiamati nella cartella qui impugnata), la CTP di Catania aveva rigettato il ricorso, con condanna alle spese di parte ricorrente. La CTR ha poi rigettato l'appello proposto dal contribuente.
Proprio a seguito della citata sentenza n. 4116/03/2016, l'Ufficio ha iscritto a ruolo le sanzioni residue (la cui debenza è stata confermata dal Giudice tributario: v. artt.19 d.lgs. 472/1997 e 68 d.lgs.
546/1992); si rammenta, al riguardo, che in caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, n.16730) .
Precisa condivisibilmente l'Ufficio nelle sue note di costituzione che < delle sanzioni da iscrivere, ha scontato un mero errore di calcolo, corretto in autotutela con lo sgravio n.
2025S499967 di cui la Parte è a conoscenza, iscrivendo successivamente le somme in misura corretta.
Pertanto, le somme richieste non derivano dalla registrazione della sentenza n. 4116/03/2016 ma dalle sanzioni decise con la medesima sentenza. E questo dato era chiaramente evincibile dalla motivazione dell'atto impugnato in quanto si fa riferimento a “tasse e imposte indirette anno 2012 Sentenza CTP
4116/03/2016”. È chiaramente indicato che l'anno d'imposta per le somme richieste è il 2012 (l'anno in cui la Parte ha stipulato gli atti pubblici oggetto di rivalutazione da parte dell'Ufficio) e non il 2016 (anno in cui
è stata depositata la sentenza)>>.
Tanto precisato, è evidente come le eccezioni sollevate da parte ricorrente siano infondate;
nella fattispecie non era necessario l'invio di atto prodromico (sostanzialmente costituito dalla citata sentenza); la motivazione della cartella è senz'altro sufficiente, in quanto richiama una sentenza relativa a giudizio introdotto dallo stesso contribuente (che ha poi proposto appello); ed il termine di prescrizione decennale
è stato rispettato.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 900. - Così deciso in Catania, il 17/2/2026 - Il Giudice Estensore Andrea Ursino (firmato digitalmente) - Il Presidente
FL LO (firmato digitalmente)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
NO ND IA MASSIMO, Relatore
IN GIORGIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5530/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Catania - Via Porto Ulisse 51 95121 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250018843154000 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 494/2026 depositato il 18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 23/9/2025 e depositato telematicamente nella segreteria di questa Corte il 3/10/2025, Ricorrente1 impugnava la cartella di pagamento 29320250018843154000 emessa da Agenzia delle Entrate - RI, asseritamente notificatagli il 25/6/2025, con la quale è stato richiesto il pagamento di € 12.349,88 a titolo di controllo tasse e imposte indirette anno 2012 (< sanzioni sentenza CTP 4116/03/2016>>);
premesso che in data 16/9/2025 l'Agenzia delle Entrate aveva adottato provvedimento di sgravio a seguito di <>, rettificando l'importo dovuto in € 9.294,90, il ricorrente adduceva i seguenti motivi:
1) decadenza, posto che l'ufficio finanziario preposto è tenuto a notificare un avviso di liquidazione con il quale si richiede il versamento dell'imposta dovuta entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso stesso (così il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 54 T.U.R.); inoltre, ai sensi delll'art. 76, comma 1, del D.P.R. n.131/86, l'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni;
2) infondatezza della pretesa tributaria per omessa notifica atto presupposto e conseguente nullità;
3) carenza di motivazione.
Con note depositate telematicamente il 20/11/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - RI non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
In data 17/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come chiarito nelle note di parte resistente, e come risultava già evidente dalla lettura della parte motiva della cartella, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto all'iscrizione a ruolo delle sanzioni residue derivanti dalla sentenza n. 4116/03/2016 della CTP di Catania (acquisita esaminata dalla Corte in camera di consiglio); nell'ambito di quel procedimento (n. 4056/14 RGR), l'odierno ricorrente aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione con il quale era stata rideterminata l'imposta di registro derivante dalla registrazione di due atti pubblici;
con la citata sentenza di primo grado (i cui estremi sono richiamati nella cartella qui impugnata), la CTP di Catania aveva rigettato il ricorso, con condanna alle spese di parte ricorrente. La CTR ha poi rigettato l'appello proposto dal contribuente.
Proprio a seguito della citata sentenza n. 4116/03/2016, l'Ufficio ha iscritto a ruolo le sanzioni residue (la cui debenza è stata confermata dal Giudice tributario: v. artt.19 d.lgs. 472/1997 e 68 d.lgs.
546/1992); si rammenta, al riguardo, che in caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, n.16730) .
Precisa condivisibilmente l'Ufficio nelle sue note di costituzione che < delle sanzioni da iscrivere, ha scontato un mero errore di calcolo, corretto in autotutela con lo sgravio n.
2025S499967 di cui la Parte è a conoscenza, iscrivendo successivamente le somme in misura corretta.
Pertanto, le somme richieste non derivano dalla registrazione della sentenza n. 4116/03/2016 ma dalle sanzioni decise con la medesima sentenza. E questo dato era chiaramente evincibile dalla motivazione dell'atto impugnato in quanto si fa riferimento a “tasse e imposte indirette anno 2012 Sentenza CTP
4116/03/2016”. È chiaramente indicato che l'anno d'imposta per le somme richieste è il 2012 (l'anno in cui la Parte ha stipulato gli atti pubblici oggetto di rivalutazione da parte dell'Ufficio) e non il 2016 (anno in cui
è stata depositata la sentenza)>>.
Tanto precisato, è evidente come le eccezioni sollevate da parte ricorrente siano infondate;
nella fattispecie non era necessario l'invio di atto prodromico (sostanzialmente costituito dalla citata sentenza); la motivazione della cartella è senz'altro sufficiente, in quanto richiama una sentenza relativa a giudizio introdotto dallo stesso contribuente (che ha poi proposto appello); ed il termine di prescrizione decennale
è stato rispettato.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 900. - Così deciso in Catania, il 17/2/2026 - Il Giudice Estensore Andrea Ursino (firmato digitalmente) - Il Presidente
FL LO (firmato digitalmente)