CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14202 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso l’ordinanza del 25/06/2025 della Corte di appello, sez. minorenni, di Milano;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 25/06/2025 la Corte di appello, sez. per i minorenni, di Milano respingeva l’istanza di revisione proposta da XXXXXXXXXXX avverso la sentenza emessa il 27/10/2020 dalla Corte di appello, sez. per i minorenni, di Torino, irrevocabile il 19/04/2022. 2. Avverso l’indicata ordinanza, XXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Paolo Antonio Muzzi, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale denuncia difetto ed illogicità della motivazione per omessa valutazione del contenuto della sentenza della Corte di appello di Torino dalla quale emerge il contrasto di giudicati da intendersi come un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici, nonché violazione ed erronea interpretazione dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Premette la difesa che il ricorrente, unitamente al fratello XXXXXXXXXXX, entrambi minorenni all’epoca dei fatti, erano stati condannati con sentenza della Corte di appello, sez. per i minorenni, di Torino del 27/10/2020, irrevocabile il 19/04/2022, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre multa, con i doppi benefici, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, in concorso con XXXXXXXXXXX, separatamente giudicato perché maggiorenne ed anch’esso condannato con sentenza della Corte di appello di Torino del 17/12/2021, che tuttavia escludeva la circostanza aggravante dell’aver determinato alla commissione del delitto due soggetti minori ex art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, ritenendo non dimostrata la partecipazione all’attività di coltivazione da parte dei minori arrivati da pochi giorni. Deduce, quindi, la difesa la sussistenza, tra i fatti storici delle due statuizioni, di una inconciliabilità sotto il profilo ontologico, poiché se ad XXXXXXXXXXX non è stato imputato l’impiego dei minori nel reato, l’odierno ricorrente non poteva essere ritenuto responsabile di un fatto a lui non attribuibile. Lamenta la difesa che la motivazione del provvedimento impugnato ha travisato il contenuto delle sentenze e contiene interpretazioni processuali non condivisibili, posto che: Penale Sent. Sez. 3 Num. 14202 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 06/03/2026 a) la divergenza di interpretazione non si fonda sulla diversità del rito di celebrazione dei processi fra i correi, in quanto le due sentenze sono state emesse all’esito di rito abbreviato;
b) la scelta del rito abbreviato non può essere condizionata all’espunzione del materiale probatorio contenuto nel fascicolo, nel quale è confluita anche la dichiarazione di XXXXXXXXXXX, arrestato insieme al ricorrente. Conclude la difesa che sussisteva un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le sentenze si fondavano: se, infatti, per la posizione di XXXXXXXXXXX, era stata esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 dell’aver costui impiegato nella coltivazione della droga il ricorrente minorenne (che era stato condannato), non vi sarebbe dubbio che tra le due statuizioni sussisterebbe un contrasto sotto il profilo ontologico, risultando inconciliabile, sul piano storico naturalistico, affermare che l’imputato maggiorenne XXXXXXXXXXX non abbia impiegato il ricorrente nella coltivazione della sostanza drogante e ritenere nel contempo il ricorrente responsabile di coltivazione di sostanza stupefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, le situazioni di contrasto di giudicati che legittimano la revisione devono essere tali da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato, con la conseguenza che non possono ravvisarsi sulla base di un contrasto di principio tra due sentenze, che incide direttamente o indirettamente sulla valutazione del materiale probatorio acquisito. In sostanza, l'art. 630, lett. a), cod. proc. pen., nel prevedere la richiesta di revisione per inconciliabilità di giudicati su «fatti», si riferisce agli elementi storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato posto a carico di chi formula la richiesta. La norma, quindi, non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto, la cui oggettività è fuori discussione, per via di una difforme interpretazione della norma penale operata in altra sentenza a carico dei correi, con riferimento alla utilizzabilità di una determinata fonte di prova. Ciò che è emendabile in sede di revisione è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto o l'interpretazione della norma giuridica posta a presupposto di tale valutazione, considerato che queste due ultime evenienze costituiscono l'essenza stessa della giurisdizione. Proprio in applicazione di tali principi la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 25110 del 09/01/2009, Cifariello, Rv. 244519) ha statuito che, in tema di revisione per contrasto di giudicati, l'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto posto a fondamento della sentenza di condanna attraverso la difforme interpretazione di una norma processuale relativa alla utilizzabilità di una determinata fonte di prova operata in una sentenza di assoluzione pronunciata a carico dei coimputati in altro procedimento (nello stesso senso Sez. 4, n. 43871 del 15/05/2018, Mancini, Rv. 274267, secondo cui il contrasto di giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che legittima la revisione, attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti, né all'interpretazione delle norme processuali in relazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova;
tra le non massimate Sez. 3, n. 43813 del 04/10/2023, Consorzio Melinda s.c.a.). Nel caso in esame non si ravvisa affatto un'ipotesi di contrasto tra giudicati riconducibile all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. poiché le sentenze richiamate dal ricorrente affrontano e risolvono in maniera diversa la questione processuale della utilizzabilità delle 2 dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini. E, precisamente, la Corte di appello, sezione per i minorenni, di Torino, nella sentenza del 27/10/2020, che ha giudicato le posizioni di XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX, ha ritenuto che le dichiarazioni spontanee rese da XXXXXXXXXXX, che aveva riferito che i due giovani che si trovavano con lui – tra cui il ricorrente – li aveva portati con sé da poco tempo per farsi aiutare nella coltivazione e nella lavorazione dello stupefacente, poiché rese quale persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, erano utilizzabili, dal momento che l’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita la inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento e poiché tali dichiarazioni sono utilizzabili anche qualora l’imputato si rifiuti di sottoscrivere il verbale, come in quel caso. Diversamente, la Corte di appello di Torino, nella sentenza del 17/12/2021, che ha giudicato, in sede di rinvio, la posizione di XXXXXXXXXXX, ha invece confermato quanto già affermato dalla sentenza della Corte di appello di Torino del 28/10/2020, poi annullata, vale a dire che le dichiarazioni rese dall’imputato XXXXXXXXXXX, nella immediatezza del fatto, provenendo da soggetto che aveva già assunto la qualità di indagato, erano state assunte in violazione del dettato dell’art. 63 cod. proc. pen. e, quindi, affette da inutilizzabilità patologica e non utilizzabili nemmeno nell’ipotesi di giudizio abbreviato. Correttamente, pertanto, la Corte di appello di Milano ha evidenziato che, nella fattispecie in esame, difetta il presupposto dell'allegata inconciliabilità tra i giudicati, la quale implica una oggettiva incompatibilità tra diverse realtà fattuali e non già una diversa valutazione probatoria del medesimo fatto. Non vi è stato un errore nella ricostruzione del fatto storico. Questo, infatti, è stato ricostruito diversamente nei due giudicati sulla base di una piattaforma probatoria compiutamente valutata, ma diversa, che comprendeva, nell'uno, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria da uno dei coimputati nella immediatezza dei fatti, elemento probatorio che è stato invece valutato inutilizzabile nell'altro. Peraltro, la sentenza di assoluzione pronunciata in un separato giudizio non può nemmeno essere considerata, di per sé, «nuova prova», come tale rilevante a norma della lettera c) dell'art. 630 cod. proc. pen., considerato che deve escludersi la possibilità di rivalutare, nel giudizio di revisione, la questione relativa alla utilizzabilità o meno di una prova se già presa in considerazione dai giudici della cognizione principale (Sez. 4, n. 43871 del 15/05/2018, Mancini, cit.).
2. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. All’inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, trattandosi di ricorso proposto da soggetto minorenne all’epoca in cui ha commesso il fatto e trovando, pertanto, applicazione la disciplina della dispensa dalle spese processuali, positivamente stabilita dall'art. 29 d.lgs. n. 272 del 1989 in relazione alle sentenze di condanna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 06/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 25/06/2025 la Corte di appello, sez. per i minorenni, di Milano respingeva l’istanza di revisione proposta da XXXXXXXXXXX avverso la sentenza emessa il 27/10/2020 dalla Corte di appello, sez. per i minorenni, di Torino, irrevocabile il 19/04/2022. 2. Avverso l’indicata ordinanza, XXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Paolo Antonio Muzzi, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale denuncia difetto ed illogicità della motivazione per omessa valutazione del contenuto della sentenza della Corte di appello di Torino dalla quale emerge il contrasto di giudicati da intendersi come un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici, nonché violazione ed erronea interpretazione dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Premette la difesa che il ricorrente, unitamente al fratello XXXXXXXXXXX, entrambi minorenni all’epoca dei fatti, erano stati condannati con sentenza della Corte di appello, sez. per i minorenni, di Torino del 27/10/2020, irrevocabile il 19/04/2022, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre multa, con i doppi benefici, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, in concorso con XXXXXXXXXXX, separatamente giudicato perché maggiorenne ed anch’esso condannato con sentenza della Corte di appello di Torino del 17/12/2021, che tuttavia escludeva la circostanza aggravante dell’aver determinato alla commissione del delitto due soggetti minori ex art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, ritenendo non dimostrata la partecipazione all’attività di coltivazione da parte dei minori arrivati da pochi giorni. Deduce, quindi, la difesa la sussistenza, tra i fatti storici delle due statuizioni, di una inconciliabilità sotto il profilo ontologico, poiché se ad XXXXXXXXXXX non è stato imputato l’impiego dei minori nel reato, l’odierno ricorrente non poteva essere ritenuto responsabile di un fatto a lui non attribuibile. Lamenta la difesa che la motivazione del provvedimento impugnato ha travisato il contenuto delle sentenze e contiene interpretazioni processuali non condivisibili, posto che: Penale Sent. Sez. 3 Num. 14202 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 06/03/2026 a) la divergenza di interpretazione non si fonda sulla diversità del rito di celebrazione dei processi fra i correi, in quanto le due sentenze sono state emesse all’esito di rito abbreviato;
b) la scelta del rito abbreviato non può essere condizionata all’espunzione del materiale probatorio contenuto nel fascicolo, nel quale è confluita anche la dichiarazione di XXXXXXXXXXX, arrestato insieme al ricorrente. Conclude la difesa che sussisteva un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le sentenze si fondavano: se, infatti, per la posizione di XXXXXXXXXXX, era stata esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 dell’aver costui impiegato nella coltivazione della droga il ricorrente minorenne (che era stato condannato), non vi sarebbe dubbio che tra le due statuizioni sussisterebbe un contrasto sotto il profilo ontologico, risultando inconciliabile, sul piano storico naturalistico, affermare che l’imputato maggiorenne XXXXXXXXXXX non abbia impiegato il ricorrente nella coltivazione della sostanza drogante e ritenere nel contempo il ricorrente responsabile di coltivazione di sostanza stupefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, le situazioni di contrasto di giudicati che legittimano la revisione devono essere tali da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato, con la conseguenza che non possono ravvisarsi sulla base di un contrasto di principio tra due sentenze, che incide direttamente o indirettamente sulla valutazione del materiale probatorio acquisito. In sostanza, l'art. 630, lett. a), cod. proc. pen., nel prevedere la richiesta di revisione per inconciliabilità di giudicati su «fatti», si riferisce agli elementi storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato posto a carico di chi formula la richiesta. La norma, quindi, non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto, la cui oggettività è fuori discussione, per via di una difforme interpretazione della norma penale operata in altra sentenza a carico dei correi, con riferimento alla utilizzabilità di una determinata fonte di prova. Ciò che è emendabile in sede di revisione è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto o l'interpretazione della norma giuridica posta a presupposto di tale valutazione, considerato che queste due ultime evenienze costituiscono l'essenza stessa della giurisdizione. Proprio in applicazione di tali principi la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 25110 del 09/01/2009, Cifariello, Rv. 244519) ha statuito che, in tema di revisione per contrasto di giudicati, l'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto posto a fondamento della sentenza di condanna attraverso la difforme interpretazione di una norma processuale relativa alla utilizzabilità di una determinata fonte di prova operata in una sentenza di assoluzione pronunciata a carico dei coimputati in altro procedimento (nello stesso senso Sez. 4, n. 43871 del 15/05/2018, Mancini, Rv. 274267, secondo cui il contrasto di giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che legittima la revisione, attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti, né all'interpretazione delle norme processuali in relazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova;
tra le non massimate Sez. 3, n. 43813 del 04/10/2023, Consorzio Melinda s.c.a.). Nel caso in esame non si ravvisa affatto un'ipotesi di contrasto tra giudicati riconducibile all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. poiché le sentenze richiamate dal ricorrente affrontano e risolvono in maniera diversa la questione processuale della utilizzabilità delle 2 dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini. E, precisamente, la Corte di appello, sezione per i minorenni, di Torino, nella sentenza del 27/10/2020, che ha giudicato le posizioni di XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX, ha ritenuto che le dichiarazioni spontanee rese da XXXXXXXXXXX, che aveva riferito che i due giovani che si trovavano con lui – tra cui il ricorrente – li aveva portati con sé da poco tempo per farsi aiutare nella coltivazione e nella lavorazione dello stupefacente, poiché rese quale persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, erano utilizzabili, dal momento che l’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita la inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento e poiché tali dichiarazioni sono utilizzabili anche qualora l’imputato si rifiuti di sottoscrivere il verbale, come in quel caso. Diversamente, la Corte di appello di Torino, nella sentenza del 17/12/2021, che ha giudicato, in sede di rinvio, la posizione di XXXXXXXXXXX, ha invece confermato quanto già affermato dalla sentenza della Corte di appello di Torino del 28/10/2020, poi annullata, vale a dire che le dichiarazioni rese dall’imputato XXXXXXXXXXX, nella immediatezza del fatto, provenendo da soggetto che aveva già assunto la qualità di indagato, erano state assunte in violazione del dettato dell’art. 63 cod. proc. pen. e, quindi, affette da inutilizzabilità patologica e non utilizzabili nemmeno nell’ipotesi di giudizio abbreviato. Correttamente, pertanto, la Corte di appello di Milano ha evidenziato che, nella fattispecie in esame, difetta il presupposto dell'allegata inconciliabilità tra i giudicati, la quale implica una oggettiva incompatibilità tra diverse realtà fattuali e non già una diversa valutazione probatoria del medesimo fatto. Non vi è stato un errore nella ricostruzione del fatto storico. Questo, infatti, è stato ricostruito diversamente nei due giudicati sulla base di una piattaforma probatoria compiutamente valutata, ma diversa, che comprendeva, nell'uno, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria da uno dei coimputati nella immediatezza dei fatti, elemento probatorio che è stato invece valutato inutilizzabile nell'altro. Peraltro, la sentenza di assoluzione pronunciata in un separato giudizio non può nemmeno essere considerata, di per sé, «nuova prova», come tale rilevante a norma della lettera c) dell'art. 630 cod. proc. pen., considerato che deve escludersi la possibilità di rivalutare, nel giudizio di revisione, la questione relativa alla utilizzabilità o meno di una prova se già presa in considerazione dai giudici della cognizione principale (Sez. 4, n. 43871 del 15/05/2018, Mancini, cit.).
2. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. All’inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, trattandosi di ricorso proposto da soggetto minorenne all’epoca in cui ha commesso il fatto e trovando, pertanto, applicazione la disciplina della dispensa dalle spese processuali, positivamente stabilita dall'art. 29 d.lgs. n. 272 del 1989 in relazione alle sentenze di condanna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 06/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4