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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6802/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJRM000195 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJRM000195 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJRM000195 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12293/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 si oppone all'avviso di accertamento n. 250TJRM000195, notificato in data 03.02.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate recupera a tassazione il maggior reddito riguardante i canoni di locazione percepiti sulla base del contratto Numero_1, serie 3T, registrato il 22.09.2016, presso l'UT di Roma 1 – Trastevere.
Con memoria di costituzione in giudizio l'Ente impositore comunicava la definizione della controversia avendo disposto, in autotutela, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il ricorrente insiste per la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce dell'annullamento dell'avviso di accertamento disposto dall'Ufficio in autotutela.
Spese compensate in ragione dei tempi ragionevoli entro i quali l'Ufficio ha provveduto considerato il ricorso notificato il 24.03.25
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 02.12.2025
Il Giudice monocratico
FE EN
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6802/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJRM000195 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJRM000195 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJRM000195 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12293/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 si oppone all'avviso di accertamento n. 250TJRM000195, notificato in data 03.02.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate recupera a tassazione il maggior reddito riguardante i canoni di locazione percepiti sulla base del contratto Numero_1, serie 3T, registrato il 22.09.2016, presso l'UT di Roma 1 – Trastevere.
Con memoria di costituzione in giudizio l'Ente impositore comunicava la definizione della controversia avendo disposto, in autotutela, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il ricorrente insiste per la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce dell'annullamento dell'avviso di accertamento disposto dall'Ufficio in autotutela.
Spese compensate in ragione dei tempi ragionevoli entro i quali l'Ufficio ha provveduto considerato il ricorso notificato il 24.03.25
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 02.12.2025
Il Giudice monocratico
FE EN