Sentenza 7 giugno 2023
Massime • 2
In tema di misure cautelari personali, il giudice che valuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti di natura sessuale non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative riguardanti i fatti per cui si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, né è obbligato a fissare la data entro cui espletare la necessaria attività d'indagine, stante la sussistenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che spetta eventualmente all'indagato indicare gli elementi contrari che depongono per l'insussistenza certa dell'esigenza, diversamente ammettendosi una non corretta sovrapposizione tra procedimenti cautelari che seguono, "ex positivo iure", regole diverse).
In tema di misure cautelari personali, il licenziamento dell'indagato, gravemente indiziato della commissione di reati comuni anche a base violenta all'interno di una struttura sanitaria per anziani, non è idoneo ad elidere l'attualità del pericolo di reiterazione, posto che l'esigenza di cautela può riproporsi in qualsiasi momento e in ogni circostanza, non essendo la commissione di ulteriori reati della stessa specie agevolata dalla specifica qualifica soggettiva rivestita dal predetto.
Commentario • 1
- 1. Art. 572 c.p. “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”: commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 11 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 24375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24375 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |