Decreto cautelare 23 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/03/2026, n. 4922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4922 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04922/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01023/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2023, proposto da
PA IC, rappresentata e difesa dall’Avvocato Mario Casabona e dall’Abvocato Fabiola Rodorigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Mario Casabona in Riccione, Viale Piacenza n. 4;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Ufficio Scolastico per la Campania, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione – U.S.R. Campania - Scuola Secondaria Statale di Primo Grado "M. D'Azeglio" Prot. n. 0002570 del 24.10.2022, notificato in data 24.10.2022 che, per i motivi indicati in premessa dello stesso provvedimento e sulla base dell'erronea valutazione circa il possesso dei requisiti in capo alla ricorrente, decreta l'esclusione della docente IC PA dalla classe di concorso ADMM sostegno nella scuola secondaria di primo grado;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Decreto impugnato;
e per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria di merito per le classi di concorso per la quale è stata esclusa, precisamente ADMM.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la dichiarazione dell’Avvocato Mario Casabona, con la quale si dichiara la rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a..;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la Dottoressa TA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
con atto sottoscritto dall’Avvocato Mario Casabona in data 11 febbraio 2026 – non notificato - e depositato in pari data, parte ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che:
dato il carattere irrituale della rinuncia, essa debba intendersi come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come da avviso a verbale ex art. 73, comma 3, c.p.a.;
il ricorso debba essere, perciò, dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse;
sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio tra le parti, tenuto conto anche dell’esito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso, come in epigrafe proposto, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
TA CO, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA CO |
IL SEGRETARIO