Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2017, n. 24857
CASS
Sentenza 21 aprile 2017

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Massime1

Ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all'obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute in prestito. (In motivazione la Corte ha osservato che, con particolare riguardo al contratto di mutuo, il denaro per definizione transita in proprietà del mutuatario, il quale è libero di disporne secondo i propri voleri, con la conseguenza che la mancata restituzione, da parte sua, di quanto ricevuto non comporta alcuna interversione nel possesso idonea ad integrare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 646 cod. pen.).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2017, n. 24857
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24857
Data del deposito : 21 aprile 2017

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