CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33832 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TT AR nato a [...] il [...] SS RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. ssa MARIA FRANCESCA LOY, la quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. udito l'avvocato GIUSEPPE CALTANISSETTA, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33832 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 15/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 aprile 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia RO GN e RO ME, avendoli ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 81, 624 cod. pen. in relazione al furto di tre zaini di proprietà di persone diverse che li avevano deposti sulla spiaggia e si erano allontanati per fare il bagno. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso proposto nell'interesse del ME. 3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 336 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti i requisiti di validità delle querele. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza di una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione anziché di un singolo reato. 4. Ricorso proposto nell'interesse dell'GN. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta il mancato o insufficiente adempimento del dovere motivazionale anche con riguardo alla determinazione della pena. 5. All'udienza del 15 giugno 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo del ricorso proposto nell'interesse del ME è fondato. Pur in presenza di una diversa formulazione letterale delle tre denunce, si osserva che l'atto sottoscritto da SC AT EA non reca null'altro che la denuncia dei fatti e la richiesta di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione, gli altri due atti due contengono la puntualizzazione che è stata data notizia delle facoltà previste dall'art. 90-bis cod. proc. pen. "previa lettura dei medesimi avvisi in sede di ricezione della denuncia/querela". Ora, la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento (v., di recente, Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 01). 1 Tuttavia, nel caso di specie, non è possibile, nel silenzio del contenuto dell'atto quanto alla manifestazione della volontà punitiva, neppure ricollegare alla sottoscrizione un effetto di appropriazione dell'intestazione dell'atto come denuncia-querela (per tale ipotesi, v. Sez. 5, Sentenza n. 42994 del 14/09/2016, C., Rv. 268201 - 0). L'unico cenno alla "denuncia/querela", peraltro presente, come detto, in solo due dei tre atti, è equivoco poiché si riferisce dell'attività svolta dall'ufficiale di p.g. ed esprime una mera formula sintetica per descrivere l'atto, senza neppure indicare i termini oggettivi idonei a giustificare la prospettata qualificazione dell'atto come querela. 2. L'accoglimento del motivo, non avente carattere personale, giova, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., all'GN e comporta, anche nei suoi confronti, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 15/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. ssa MARIA FRANCESCA LOY, la quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. udito l'avvocato GIUSEPPE CALTANISSETTA, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33832 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 15/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 aprile 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia RO GN e RO ME, avendoli ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 81, 624 cod. pen. in relazione al furto di tre zaini di proprietà di persone diverse che li avevano deposti sulla spiaggia e si erano allontanati per fare il bagno. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso proposto nell'interesse del ME. 3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 336 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti i requisiti di validità delle querele. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza di una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione anziché di un singolo reato. 4. Ricorso proposto nell'interesse dell'GN. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta il mancato o insufficiente adempimento del dovere motivazionale anche con riguardo alla determinazione della pena. 5. All'udienza del 15 giugno 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo del ricorso proposto nell'interesse del ME è fondato. Pur in presenza di una diversa formulazione letterale delle tre denunce, si osserva che l'atto sottoscritto da SC AT EA non reca null'altro che la denuncia dei fatti e la richiesta di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione, gli altri due atti due contengono la puntualizzazione che è stata data notizia delle facoltà previste dall'art. 90-bis cod. proc. pen. "previa lettura dei medesimi avvisi in sede di ricezione della denuncia/querela". Ora, la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento (v., di recente, Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 01). 1 Tuttavia, nel caso di specie, non è possibile, nel silenzio del contenuto dell'atto quanto alla manifestazione della volontà punitiva, neppure ricollegare alla sottoscrizione un effetto di appropriazione dell'intestazione dell'atto come denuncia-querela (per tale ipotesi, v. Sez. 5, Sentenza n. 42994 del 14/09/2016, C., Rv. 268201 - 0). L'unico cenno alla "denuncia/querela", peraltro presente, come detto, in solo due dei tre atti, è equivoco poiché si riferisce dell'attività svolta dall'ufficiale di p.g. ed esprime una mera formula sintetica per descrivere l'atto, senza neppure indicare i termini oggettivi idonei a giustificare la prospettata qualificazione dell'atto come querela. 2. L'accoglimento del motivo, non avente carattere personale, giova, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., all'GN e comporta, anche nei suoi confronti, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 15/06/2023