Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2017, n. 36670
CASS
Sentenza 22 giugno 2017

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In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno bancario, anche se dotato di clausola di non traferibilità, in quanto il titolo è comunque girabile per l'incasso (cd. girata impropria), potendo esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell'impiegato della banca e dell'istituto da questi rappresentato.

Commentari8

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  • 1Rimessa alle Sezioni Unite la questione della rilevanza penale del
    Emanuele Birritteri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Il prossimo 19 luglio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione saranno chiamate a risolvere la seguente questione di diritto: “se la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di “non trasferibilità” rientra nella fattispecie descritta dall'art. 485 cod. pen. (rubricato “Falsità in scrittura privata” ed oggi depenalizzata, a seguito dell'intervento del D.lgs. n. 7 del 2016) e non in quella – differente – della “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito” (di cui all'art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo D.lgs. n. 7 del 2016)”. 2. Questa la vicenda …

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  • 2Cass. Pen., SS. UU., 19 luglio 2018, n. 40256
    https://www.iusinitinere.it/

    In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite l'abolitio criminis, la corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla …

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  • 3Le Sezioni unite sull'irrilevanza penale del falso in assegno
    Sandra Maria Benedetta Picicuto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza n. 40256 del 19 luglio 2018 la Suprema Corte a Sezioni Unite si è pronunciata sul contrasto giurisprudenziale, insorto a seguito della novella legislativa apportata dal d. lgs. 7/2016, circa la persistente rilevanza penale del falso in assegno bancario non trasferibile, concludendo per l'intervenuta depenalizzazione. La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite dalla seconda sezione penale, con ordinanza del 7 marzo 2016, al fine di dirimere il conflitto interpretativo relativo all'abrogazione dell'ipotesi di falsificazione di assegno bancario non trasferibile, su cui verteva l'unico …

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  • 4La falsità dell’assegno
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 1 marzo 2022

  • 5Assegno bancario falso o clonato: Quando è reato?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2021

    Approfondimenti Indice: 1. Premessa 2. L'abrogazione del reato previsto dall'art. 485 c.p. 3. Il nuovo testo dell'art. 491 c.p. 1. Premessa Porre in circolazione un assegno clonato configura l'ipotesi di reato prevista dall'art. 485 cp. Il reato in argomento si consuma nel momento in cui, per la prima volta, si fa uso della scrittura falsificata, ossia quando essa esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi. 2. L'abrogazione del reato previsto dall'art. 485 c.p. Deve darsi conto che la fattispecie di cui all'art.485 c.p. è stata tuttavia trasformata in illecito civile per effetto del Dlgs. 7/8/2016 n. 7 conseguendone che con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2017, n. 36670
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36670
Data del deposito : 22 giugno 2017

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