Sentenza 22 giugno 2017
Massime • 1
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno bancario, anche se dotato di clausola di non traferibilità, in quanto il titolo è comunque girabile per l'incasso (cd. girata impropria), potendo esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell'impiegato della banca e dell'istituto da questi rappresentato.
Commentari • 8
- 1. Rimessa alle Sezioni Unite la questione della rilevanza penale delEmanuele Birritteri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Il prossimo 19 luglio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione saranno chiamate a risolvere la seguente questione di diritto: “se la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di “non trasferibilità” rientra nella fattispecie descritta dall'art. 485 cod. pen. (rubricato “Falsità in scrittura privata” ed oggi depenalizzata, a seguito dell'intervento del D.lgs. n. 7 del 2016) e non in quella – differente – della “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito” (di cui all'art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo D.lgs. n. 7 del 2016)”. 2. Questa la vicenda …
Leggi di più… - 2. Cass. Pen., SS. UU., 19 luglio 2018, n. 40256https://www.iusinitinere.it/
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite l'abolitio criminis, la corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni unite sull'irrilevanza penale del falso in assegnoSandra Maria Benedetta Picicuto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza n. 40256 del 19 luglio 2018 la Suprema Corte a Sezioni Unite si è pronunciata sul contrasto giurisprudenziale, insorto a seguito della novella legislativa apportata dal d. lgs. 7/2016, circa la persistente rilevanza penale del falso in assegno bancario non trasferibile, concludendo per l'intervenuta depenalizzazione. La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite dalla seconda sezione penale, con ordinanza del 7 marzo 2016, al fine di dirimere il conflitto interpretativo relativo all'abrogazione dell'ipotesi di falsificazione di assegno bancario non trasferibile, su cui verteva l'unico …
Leggi di più… - 4. La falsità dell’assegnoAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 1 marzo 2022
- 5. Assegno bancario falso o clonato: Quando è reato?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2021
Approfondimenti Indice: 1. Premessa 2. L'abrogazione del reato previsto dall'art. 485 c.p. 3. Il nuovo testo dell'art. 491 c.p. 1. Premessa Porre in circolazione un assegno clonato configura l'ipotesi di reato prevista dall'art. 485 cp. Il reato in argomento si consuma nel momento in cui, per la prima volta, si fa uso della scrittura falsificata, ossia quando essa esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi. 2. L'abrogazione del reato previsto dall'art. 485 c.p. Deve darsi conto che la fattispecie di cui all'art.485 c.p. è stata tuttavia trasformata in illecito civile per effetto del Dlgs. 7/8/2016 n. 7 conseguendone che con …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2017, n. 36670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36670 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2017 |
Testo completo
36670-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 22.06.2017 Sentenza n. 1670 Reg. gen. n. 50494/2016 composta dai signori: dott. Giovanni Diotallevi Presidente dott. Geppino Rago Consigliere dott. Ignazio Pardo Consigliere dott. Fabio Di Pisa Consigliere Consigliere est. dott. Giuseppe Sgadari ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MI RT, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 04/03/2016 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. RE LA, per la parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese;
avv. Dario Gucci per il ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano dell'1/12/2014, riqualificava il reato di cui al capo B) ai sensi dell'art. 485 cod.pen. in relazione all'art. 491 1 m stesso codice e confermava la responsabilità del ricorrente per tale reato e per quello di truffa aggravata di cui al capo A), condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 100,00 di multa, oltre le sanzioni civili.
2. La Corte riteneva provato che il ricorrente, con artifici e raggiri consistiti nella prospettazione alla persona offesa di lucrosi affari derivanti dalla vendita di orologi-cellulari di particolare tecnologia che avrebbe dovuto essere realizzata in società tra le parti, avesse ottenuto da LA RE diverse somme di danaro in assegni, senza mai realizzare lo scopo e falsificando anche un titolo di credito consegnato alla persona offesa in garanzia degli ultimi esborsi da costei effettuati, secondo quanto contestato al capo B).
3. Ricorre per cassazione RT MI, nel suo stesso interesse, deducendo: 1) violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte valutato l'alternativa ricostruzione difensiva secondo la quale le somme consegnate dalla persona offesa all'imputato avrebbero avuto come causale un finanziamento a tassi usurari;
2) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 491 cod.pen., dal momento che l'assegno di che trattasi - del quale l'imputato avrebbe modificato l'importo e non la firma del titolare del conto come erroneamente sostenuto dalla Corte essendo non trasferibile e, quindi, non rientrante tra quei titoli di credito previsti dalla norma citata che rendono la condotta ancora penalmente rilevante;
3) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
1.Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare l'infondatezza. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con l'intera motivazione della sentenza impugnata e di quella del Tribunale che con essa si fonde stante l'omogeneità del giudizio di responsabilità in ordine al reato di truffa, laddove la Corte ed ancor meglio il Tribunale, hanno precisato che dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti e versata in atti, emergeva chiaramente che i contraenti sarebbero dovuti entrare in società per la vendita degli orologi-cellulari e percepire utili, solo impropriamente chiamati "interessi" dalla persona offesa durante il suo esame testimoniale, senza con questo alludere ad altri tipi di accordi come si sostiene in ricorso (fg. 4 della sentenza di primo grado). A ciò, la Corte di Appello ha, poi, aggiunto l'altrettanto decisivo rilievo secondo cui dell'esercizio di questa fantomatica attività commerciale da intraprendere, il 2 S ricorrente non aveva fornito alcuna prova, a conferma delle dichiarazioni della vittima sul carattere truffaldino della proposta, ulteriormente corroborato dalla incontestata falsificazione del titolo di credito di cui al capo B) da parte del ricorrente. Ne consegue che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, in termini di truffa, è insindacabile in quanto immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede.
2. E' infondato anche il secondo motivo. Vero è che a fg. 4 della sentenza del Tribunale è stato precisato che l'assegno di cui al capo B) non era trasferibile. Tuttavia, ad avviso del Collegio, siffatto titolo di credito rientra ancora tra quelli che, ai sensi dell'art. 491 cod.pen., se falsificati rendono penalmente rilevante la condotta. Difatti, sebbene dotato di clausola di non trasferibilità, l'assegno era pur sempre girabile per l'incasso (cosiddetta girata impropria), momento nel quale era ancora possibile che esso esercitasse la sua funzione dissimulatoria, almeno nei confronti dell'impiegato di banca e dell'istituto di credito da questi rappresentato. Non è condivisibile, sotto il cennato profilo, l'assunto riveniente da Sez. 5, n. 11999 del 17/01/2017, Toma, Rv. 269710; dal momento che la nuova disposizione dell'art. 491 cod. pen., per effetto del D.Lgs. n. 7 del 2016, non distingue tra un tipo di girata ed un'altra, né nei lavori preparatori al citato testo normativo si trova traccia della volontà di depenalizzare per le vie di fatto la maggior parte dei più gravi falsi in assegni, tenuto conto che, a seguito della Legge di Stabilità del 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015), tutti gli assegni per un importo superiore ad euro 1000 devono obbligatoriamente essere dotati di clausola di non trasferibilità. Con la conseguenza che, del tutto irragionevolmente a voler seguire l'opposta tesi, la falsificazione di un titolo di credito di importo inferiore a mille euro, non dotato di clausola di non trasferibilità, sarebbe un fatto ancora penalmente perseguibile ai sensi del nuovo art. 491 cod. pen., al contrario della stessa falsificazione apposta su un assegno di importo maggiore e, per questo, espressione di un maggior disvalore della condotta e di possibili maggiori effetti dannosi sulla vittima (l'impiegato di banca che dà seguito all'operazione e l'istituto bancario). Né appare conducente richiamare in proposito quanto affermato da Sez. U, n. 4 del 20/02/10971, Guarracino, decisione intervenuta su un assetto normativo nel quale tutte le falsificazioni su assegni erano comunque penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 485 cod. pen., oggi abrogato, o ai sensi dell'art. 491 stesso codice. 3 え Infine, non varrebbe ad escludere la punibilità della condotta il rilievo secondo cui la falsificazione era intervenuta sull'importo dell'assegno e non sulla firma di traenza, tenuto conto della capacità ingannatoria anche di questo tipo di condotta al fine di ottenere il risultato sperato dall'agente; così dovendosi ribadire quanto affermato da risalente ma ancora efficace e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, che sottolinea come l'inidoneità dell'azione o del mezzo, ai fini di escludere la punibilità ex art. 49 cod. pen., deve avere carattere assoluto (Sez. 5, n. 830 del 22/05/1967, Mascherpa, rv. 104791).
3. E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso. La pacifica giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ritiene che ai fini della configurabilità dell'abuso di prestazione d'opera, prevista dall'art. 61 n. 11 cod.pen., la prestazione di servizio, alla cui base sia riscontrabile un rapporto di fiducia tra le parti, non può costituire l'oggetto materiale del delitto, ma deve essere allo stesso preesistente e tale da agevolarne la commissione (fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso, osservando che il contratto di servizi❤ sottoscritto dalle parti aveva costituito l'oggetto del delitto di truffa, in quanto concluso per effetto dei raggiri accertati nel giudizio di merito) (Sez. 2, n. 43729 del 12/2010, Dinoia, Rv. 248975). Nel caso in esame, non si rileva un rapporto tra le parti preesistente alla stessa vicenda truffaldina, tale non potendosi considerare, per l'assenza di una capacità di agevolazione della truffa, il fatto che negli anni pregressi, come risulta dalla sentenza impugnata sia pure in un passaggio differente rispetto a quello dedicato all'analisi della questione, il ricorrente avesse curato i sistemi di allarme domestici della persona offesa;
attività del tutto sganciata da quella che era successivamente stata oggetto della truffa, a maggior ragione laddove si consideri che l'aggravante in discorso, non descritta in fatto nella imputazione ma solo enunciata nel titolo, risulta contestata come "abuso di relazioni di ufficio", relazioni mai esplicitate dai giudici di merito. Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio con riguardo a tale aggravante, la cui eliminazione, potenzialmente idonea - attraverso un esame di merito non effettuabile in questa sede - ad influire sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze adottato dal Tribunale e non modificato dalla Corte di Appello, comporta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato, il che comporta che la responsabilità del ricorrente deve essere dichiarata irrevocabile, con la condanna di questi al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile e liquidate come da dispositivo. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11 cod.pen., che esclude, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze, ai fini della determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità del ricorrente, che condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile RE LA, liquidate in euro 3.600,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre CPA e IVA. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.06.2017. fuskellow Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanni Diotallevi. DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12.4 LUG. 2017 IL H Cancelliere 5