CASS
Sentenza 7 febbraio 2022
Sentenza 7 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2022, n. 4267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4267 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TI OL nato a [...] il [...] SO NE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 5 Num. 4267 Anno 2022 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 06/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 settembre 2020, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Pisa che aveva ritenuto LO AN e ON SO colpevoli del delitto loro ascritto ai sensi degli artt. 56, 624, 625 nn. 2 prima ipotesi e 61 n. 5 cod. pen. - per avere compiuto, in concorso fra loro, atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni custoditi nei locali di un'associazione attiva in campo culturale, forzandone la porta d'ingresso e approfittando di condizione che limitavano la privata difesa, non riuscendo nel loro intento per l'intervento delle forze dell'ordine - irrogando le pene indicate in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, per quanto qui di interesse, la Corte territoriale osservava che: - era corretto il giudizio, del Tribunale, di sola equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle riconosciute aggravanti (la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., nulla avendo precisato il primo giudice in ordine alla circostanza di cui all'art. 625 n. 2 prima ipotesi, parimenti contestata) in considerazione della gravità della condotta e dell'intensità del dolo;
- le pene concretamente irrogate dal Tribunale, nonostante il ricordato errore di calcolo, non censurato nell'atto di appello, era congrua e condivisibile, considerando i precedenti del SO e le denunce sporte a carico del AN. 2. Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo, deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, nel quale non si era inserita l'aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n. 2 prima ipotesi cod. pen. e ciò nonostante lo specifico motivo di appello (la cui proposizione era stata a torto negata dalla Corte). 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla misura della pena, non avendone il primo giudice fissato i calcoli intermedi, nonostante lo specifico motivo di gravame. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Birritteri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di appello è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non essendo stato avanzato, sull'esclusione, dal giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., alcuno specifico motivo di appello. Si erano infatti dedotte doglianze solo sulla ritenuta configurabilità di tale ragione di aggravamento della pena e sul mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche su tutte le aggravanti (contestate ai sensi dell'art. 625 n. 2, appunto, e 61 n. 5 cod. pen. e, per il SO, anche in applicazione dell'art. 99 cod. pen.) ma non sul ricordato specifico profilo. Peraltro, dalla lettura delle sentenze di prime cure, e di appello, non emerge che sia stato operato alcun aumento di pena in relazione a tale aggravante e, neppure, che la pena base sia stata fissata tenendone conto, rientrando, la medesima, nei limiti edittali previsti per l'art. 624 cod. pen. anche considerando la riduzione conseguente all'art. 56 cod. pen.. 2. Quanto al secondo motivo di doglianza, deve ricordarsi che la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata (Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 23/01/2014, Birra, Rv. 258461; Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528), obbligo che, nell'odierno processo, i giudici del merito, seppure sinteticamente, avevano assolto, avendo fatto riferimento alla gravità del fatto ed alle precedenti condotte consumate dagli imputati. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 dicembre 2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 5 Num. 4267 Anno 2022 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 06/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 settembre 2020, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Pisa che aveva ritenuto LO AN e ON SO colpevoli del delitto loro ascritto ai sensi degli artt. 56, 624, 625 nn. 2 prima ipotesi e 61 n. 5 cod. pen. - per avere compiuto, in concorso fra loro, atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni custoditi nei locali di un'associazione attiva in campo culturale, forzandone la porta d'ingresso e approfittando di condizione che limitavano la privata difesa, non riuscendo nel loro intento per l'intervento delle forze dell'ordine - irrogando le pene indicate in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, per quanto qui di interesse, la Corte territoriale osservava che: - era corretto il giudizio, del Tribunale, di sola equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle riconosciute aggravanti (la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., nulla avendo precisato il primo giudice in ordine alla circostanza di cui all'art. 625 n. 2 prima ipotesi, parimenti contestata) in considerazione della gravità della condotta e dell'intensità del dolo;
- le pene concretamente irrogate dal Tribunale, nonostante il ricordato errore di calcolo, non censurato nell'atto di appello, era congrua e condivisibile, considerando i precedenti del SO e le denunce sporte a carico del AN. 2. Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo, deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, nel quale non si era inserita l'aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n. 2 prima ipotesi cod. pen. e ciò nonostante lo specifico motivo di appello (la cui proposizione era stata a torto negata dalla Corte). 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla misura della pena, non avendone il primo giudice fissato i calcoli intermedi, nonostante lo specifico motivo di gravame. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Birritteri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di appello è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non essendo stato avanzato, sull'esclusione, dal giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., alcuno specifico motivo di appello. Si erano infatti dedotte doglianze solo sulla ritenuta configurabilità di tale ragione di aggravamento della pena e sul mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche su tutte le aggravanti (contestate ai sensi dell'art. 625 n. 2, appunto, e 61 n. 5 cod. pen. e, per il SO, anche in applicazione dell'art. 99 cod. pen.) ma non sul ricordato specifico profilo. Peraltro, dalla lettura delle sentenze di prime cure, e di appello, non emerge che sia stato operato alcun aumento di pena in relazione a tale aggravante e, neppure, che la pena base sia stata fissata tenendone conto, rientrando, la medesima, nei limiti edittali previsti per l'art. 624 cod. pen. anche considerando la riduzione conseguente all'art. 56 cod. pen.. 2. Quanto al secondo motivo di doglianza, deve ricordarsi che la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata (Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 23/01/2014, Birra, Rv. 258461; Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528), obbligo che, nell'odierno processo, i giudici del merito, seppure sinteticamente, avevano assolto, avendo fatto riferimento alla gravità del fatto ed alle precedenti condotte consumate dagli imputati. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 dicembre 2021.