CASS
Sentenza 7 agosto 2024
Sentenza 7 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/08/2024, n. 32190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32190 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OS UE SA nato a [...] il [...] OS EN nato a [...] il [...] ID TO nato a [...] il [...] PI DO nato a [...] il [...] PI NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità come da requisitoria in atti. udito il difensore L'avvocato Pecoraro si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32190 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/06/2024 Ritenuto in fatto 1.PO EM LV, DO AN, PO IN, PI FR, PI LO, con distinti atti, hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza della Prima sezione della Corte di Cassazione n.41797 del 2023 che - salvo l'annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, della condanna di PI LO in relazione al capo E) della rubrica, riguardante un'imputazione di traffico di stupefacenti - ne aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23 giugno 2022, che a sua volta ne aveva statuito la penale responsabilità per il delitto di associazione di tipo mafioso. 2.1 ricorrenti hanno tutti formulato un primo, articolato e composito motivo (per PO EM LV si tratta dell'unico motivo), comune e sostanzialmente identico negli enunciati, concentrato sull'assunta commissione di un errore percettivo o di fatto da parte dei giudici di legittimità, con particolare riferimento alle argomentazioni spese nel motivo dell'impugnazione volto a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Non sarebbero stati esaminati, per una svista, i temi di confutazione, trattati dalla difesa, a riguardo dell'intervenuta soluzione di continuità tra il clan Torino e il clan DO, che non avrebbe fruito dell —avviamento" criminale accumulato dal primo;
delle testimonianze favorevoli alla difesa, rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria (il commissario EN, che aveva dichiarato che il gruppo DO "NON AVEVA POI TANTA FORZA DI FARE STESE" e, suffragato dall'apporto del teste PA, che non sarebbero emersi elementi di prova a sostegno dell'operatività mafiosa del medesimo;
il dr.Basile, che avrebbe riferito che prima della strage delle Fontanelle del 2016 i DO "non erano presenti sul territorio"); della violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen., in quanto la sentenza della Corte di merito avrebbe utilizzato decisioni non irrevocabili come prova dei fatti nel processo (con specifico aggancio alla c.d. strage delle Fontanelle;
non corrisponderebbe al vero, poi, che le captazioni intercettive troverebbero riscontro nei provvedimenti giudiziari in questione); della non riferibilità dell'omicidio di RA FR al clan DO;
degli errores in procedendo commessi dalla Corte d'appello nella selezione degli elementi di riscontro dell'avvenuta "cacciata" dal rione Sanità del gruppo DO, attribuita al clan Vastarella, mentre l'omicidio di PO IE, associato a DO, sarebbe avvenuta ad opera del clan Lo Russo. In errori percettivi sarebbe incorsa la sentenza della Corte di Cassazione anche con riferimento al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sui reati-fine dell'associazione, ai guadagni non certo estorsivi derivanti dalle scommesse ai punti SNAI — perché la difesa aveva dimostrato che PO IN era titolare di un'agenzia SNAI che svolgeva attività regolare;
alla corretta interpretazione delle conversazioni intercettate;
nel complesso, insomma, la Corte di Cassazione non avrebbe fornito risposta alle dettagliate censure difensive sulla inesistenza degli irrinunciabili requisiti di manifestazione di un'organizzazione mafiosa, che non avrebbero potuto enuclearsi dal traffico di stupefacenti e dal prestigio criminale del r 2 solo AN DO e che - come la difesa aveva dimostrato - nemmeno avrebbero potuto evincersi da una presunta ma inesistente continuità rispetto all'attività del clan Torino nel c.d. quartiere Sanità di Napoli. In errore percettivo sarebbe caduta la Corte di legittimità per quanto attinente al c.d. tentato omicidio RA, appartenente al clan Lo Russo, perché i motivi di ricorso della difesa avrebbero dimostrato la sua non riconducibilità al clan DO;
i collaboratori di IU avrebbero parlato, come protagonista dell'agguato, del solo AN DO e non del gruppo criminale e pure la causale sarebbe rimasta incerta. 2.1.1 ricorrenti DO, PO IN, PI LO e PI FR si sono poi tutti affidati ad un secondo motivo di ricorso straordinario per errore percettivo, riguardante il mancato accoglimento delle rispettive istanze di annullamento della sentenza di secondo grado riferite agli altri capi d'imputazione a ciascuno contestati. 2.2.DO AN - con argomenti comuni a PI FR - si è soffermato sul tentato omicidio di RA FR, perché non sarebbero state valutate le critiche al giudizio di credibilità del collaboratore OR, che in definitiva aveva negato il proprio coinvolgimento nel fatto delittuoso;
aveva reso dichiarazioni contraddittorie e anomale, con particolare riferimento alla posizione dell'abitazione della madre, che non aveva affaccio sul bar LA IA frequentato dalla vittima e all'uso di una pistola cal.22 per sparare a RA;
e dichiarazioni comunque illogiche a riguardo degli autori dell'agguato, quando il RA, dopo averlo subìto, aveva raccontato di nutrire sospetti su OZ FR, dalle fattezze incompatibili con quelle di DO e PI;
non erano state vagliate dalla Corte di Cassazione le aporìe citate dai ricorrenti sull'illogicità del movente dell'assalto, poiché l'omicidio del RA è stato poi attribuito al clan Della Corte e tanto sarebbe inconciliabile con l'assegnazione di un ruolo nel primo tentativo di omicidio al clan DO, che avrebbe inteso riappropriarsi del rione Sanità di Napoli;
e, ancora, non si sarebbe tenuto conto dell'astio dei Della Corte per i DO e dunque della possibilità di inferire un interesse del collaboratore Della Corte a calunniare DO. 2.3.PI LO si è appuntata sui vizi percettivi della pronuncia di legittimità per quanto attinente alla affermazione della sua partecipazione all'associazione mafiosa;
non sarebbe stata esattamente interpretata una sua esternazione intercettata sulla operatività del clan, dimostrativa - secondo la difesa - di una sua cessazione nel periodo tra il 2011 e il 2016; non si è valutato quanto addotto dalla difesa in merito ad un coinvolgimento della prevenuta nell'attività di spaccio di stupefacenti, come riferito dai collaboranti, che è cosa diversa dall'appartenenza effettiva e dinamica ad un sodalizio camorristico e sarebbero state trascurate altre emergenze, come le testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria che non avrebbero parlato della PI come di un'intranea all'organizzazione. E infine l'annullamento con rinvio, ordinato per il capo E), avrebbe dovuto refluire inevitabilmente sulle conclusioni prese dalla Corte di Cassazione sui motivi di ricorso riservati alla di lei partecipazione al reato di associazione mafiosa. i 3 2.4.PO IN, infine, ha denunciato carenze percettive della sentenza della Prima sezione in ordine alle ragioni di ricorso esposte sulla sussistenza degli elementi essenziali del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, ritenuto integrato dalla Corte territoriale in riforma dell'assoluzione, invece correttamente pronunciata in primo grado. Sarebbero state irrazionalmente valorizzate alcune conversazioni intercettate, ben diversamente interpretabili (come quella nella quale EN chiede denaro alla madre, estranea a circuiti criminali, per soccorrere SS ed EM;
o quella del 1 marzo 2016, nella quale EN parla col marito DO AN e commenta al plurale, non al singolare, la necessità di farsi crescere "le palle" anzichè "le barbe"); le argomentazioni adottate sarebbero nel complesso apodittiche, perché il ruolo partecipativo non può essere limitato ad un'adesione ideale ad un gruppo criminale, ma deve rivelarsi concreto e fattivo, come da costante orientamento della giurisprudenza. 3.11 Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Nicola Lettieri, ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti fuori dall'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art. 625 bis cod. proc. pen., prima che manifestamente infondati. 1.Va premesso il costante insegnamento di questa Corte, per il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). Infatti, il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto, e non per errore di diritto (Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062). 1.1. Costituisce allora ius receptum che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura 4 valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. Unite, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; conf. da ultimo Sez. 6, ord. n.28424 del 23 giugno 2022, Spadini, Rv. 283667). L'errore percettivo consiste in un errore materiale ed oggettivo, di circoscritta applicazione, di regola identificabile in una svista deliberativa "interna" o in un vizio incontrovertibile della decisione del giudice di legittimità che abbia omesso di considerare un motivo di ricorso o una memoria di parte di valenza decisiva, o abbia dato per esistente, con ricadute ineluttabili, un atto processuale inesistente o ancora come inesistenti un atto o un'iniziativa processuale, a loro volta di valenza dirimente, invece presenti e rinvenibili nel fascicolo procedimentale. 1.2. Ed a proposito della portata infirmante del dedotto errore, quello rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. deve assumere connotato disarticolante, nel senso che deve aver condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata ove esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20 marzo 2014, Apicella, Rv. 259503). Principio, questo, di cui deve tenersi conto anche qualora l'errore di fatto denunciato riguardi l'omesso esame di un motivo dell'originario ricorso per cassazione giacché, anche in questo caso, è necessario che l'omissione abbia influito sulla decisione finale, nel senso che l'errore non può essere considerato decisivo quando quest'ultima non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10 febbraio 2010, Cillari, Rv. 247236). 1.3.E' di ogni evidenza che, nel caso in esame, le censure articolate con il mezzo d'impugnazione straordinario investano il tessuto squisitamente motivazionale della decisione della prima sezione della Corte di Cassazione sulla configurabilità degli elementi costitutivi del delitto di associazione di tipo mafioso e del delitto di tentato omicidio per i quali tutti i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili e condannati nel giudizio di merito, tema estraneo al perimetro dell'istituto processuale e certamente insindacabile in questa sede, salvo congetturare l'introduzione nel sistema di un improprio strumento impugnatorio di indifferenziata "revisione" di tutte le pronunce irrevocabili, sulla cui inammissibilità, anche alla luce di un principio generale dell'ordinamento, che il diritto positivo consente di trarre dal dato testuale dell'art. 637 comma 3 cod. proc. pen., si è espressa la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza n. 90 del 2014. E parimenti sono ictu ocu/i travolte dalla medesima critica le argomentazioni che riguardano l'esegesi tecnico-giuridica delle singole condotte contestate, la ricostruzione e l'interpretazione delle prove, l'interpretazione dei contenuti delle captazioni intercettative, l'interpretazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'apprezzamento della loro credibilità intrinseca ed estrinseca, la preferenza accordata alle une piuttosto che alle altre (sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193); o, ancora, l'omessa disamina di motivi di ricorso, o di loro frammenti, di cui non sia dimostrata l'efficacia demolitiva rispetto alla "ratio decidendi" della decisione della Corte di Cassazione (sez.1, n. 391 del 09/11/2023, Piromalli, Rv. 285553; sez.3, n. 27622 del 26/04/2023, Domi, Rv. 284804), anche perché, come esattamente rimarcato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha spiegato che, sebbene l'articolo 6 § 1 5 della Convenzione obblighi i giudici a motivare le loro decisioni, tale dovere non può essere inteso nel senso di esigere una risposta minuziosa o dettagliata a ciascun argomento (Van de HU c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), e che, nel rigettare una impugnazione, il giudice di appello ben possa, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione gravata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, CO Di VI c. Italia, 20 ottobre 2015; RU TO c. Spagna, 9 dicembre 1994). Si tratta, insomma, sempre e comunque di profili di natura valutativa del tutto fuori fuoco — e dunque affetti, accanto all'improponibilità originaria, da manifesta infondatezza - rispetto ai presupposti e alle finalità del mezzo straordinario di impugnazione che ne occupa, offerti al collegio, nel caso di specie, con l'obbiettivo di invitarlo sic et simpliciter a rivisitare i motivi del ricorso per cassazione già partitamente ed ampiamente affrontati dalla sentenza della Prima sezione. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 19/06/2024 Il consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità come da requisitoria in atti. udito il difensore L'avvocato Pecoraro si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32190 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/06/2024 Ritenuto in fatto 1.PO EM LV, DO AN, PO IN, PI FR, PI LO, con distinti atti, hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza della Prima sezione della Corte di Cassazione n.41797 del 2023 che - salvo l'annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, della condanna di PI LO in relazione al capo E) della rubrica, riguardante un'imputazione di traffico di stupefacenti - ne aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23 giugno 2022, che a sua volta ne aveva statuito la penale responsabilità per il delitto di associazione di tipo mafioso. 2.1 ricorrenti hanno tutti formulato un primo, articolato e composito motivo (per PO EM LV si tratta dell'unico motivo), comune e sostanzialmente identico negli enunciati, concentrato sull'assunta commissione di un errore percettivo o di fatto da parte dei giudici di legittimità, con particolare riferimento alle argomentazioni spese nel motivo dell'impugnazione volto a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Non sarebbero stati esaminati, per una svista, i temi di confutazione, trattati dalla difesa, a riguardo dell'intervenuta soluzione di continuità tra il clan Torino e il clan DO, che non avrebbe fruito dell —avviamento" criminale accumulato dal primo;
delle testimonianze favorevoli alla difesa, rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria (il commissario EN, che aveva dichiarato che il gruppo DO "NON AVEVA POI TANTA FORZA DI FARE STESE" e, suffragato dall'apporto del teste PA, che non sarebbero emersi elementi di prova a sostegno dell'operatività mafiosa del medesimo;
il dr.Basile, che avrebbe riferito che prima della strage delle Fontanelle del 2016 i DO "non erano presenti sul territorio"); della violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen., in quanto la sentenza della Corte di merito avrebbe utilizzato decisioni non irrevocabili come prova dei fatti nel processo (con specifico aggancio alla c.d. strage delle Fontanelle;
non corrisponderebbe al vero, poi, che le captazioni intercettive troverebbero riscontro nei provvedimenti giudiziari in questione); della non riferibilità dell'omicidio di RA FR al clan DO;
degli errores in procedendo commessi dalla Corte d'appello nella selezione degli elementi di riscontro dell'avvenuta "cacciata" dal rione Sanità del gruppo DO, attribuita al clan Vastarella, mentre l'omicidio di PO IE, associato a DO, sarebbe avvenuta ad opera del clan Lo Russo. In errori percettivi sarebbe incorsa la sentenza della Corte di Cassazione anche con riferimento al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sui reati-fine dell'associazione, ai guadagni non certo estorsivi derivanti dalle scommesse ai punti SNAI — perché la difesa aveva dimostrato che PO IN era titolare di un'agenzia SNAI che svolgeva attività regolare;
alla corretta interpretazione delle conversazioni intercettate;
nel complesso, insomma, la Corte di Cassazione non avrebbe fornito risposta alle dettagliate censure difensive sulla inesistenza degli irrinunciabili requisiti di manifestazione di un'organizzazione mafiosa, che non avrebbero potuto enuclearsi dal traffico di stupefacenti e dal prestigio criminale del r 2 solo AN DO e che - come la difesa aveva dimostrato - nemmeno avrebbero potuto evincersi da una presunta ma inesistente continuità rispetto all'attività del clan Torino nel c.d. quartiere Sanità di Napoli. In errore percettivo sarebbe caduta la Corte di legittimità per quanto attinente al c.d. tentato omicidio RA, appartenente al clan Lo Russo, perché i motivi di ricorso della difesa avrebbero dimostrato la sua non riconducibilità al clan DO;
i collaboratori di IU avrebbero parlato, come protagonista dell'agguato, del solo AN DO e non del gruppo criminale e pure la causale sarebbe rimasta incerta. 2.1.1 ricorrenti DO, PO IN, PI LO e PI FR si sono poi tutti affidati ad un secondo motivo di ricorso straordinario per errore percettivo, riguardante il mancato accoglimento delle rispettive istanze di annullamento della sentenza di secondo grado riferite agli altri capi d'imputazione a ciascuno contestati. 2.2.DO AN - con argomenti comuni a PI FR - si è soffermato sul tentato omicidio di RA FR, perché non sarebbero state valutate le critiche al giudizio di credibilità del collaboratore OR, che in definitiva aveva negato il proprio coinvolgimento nel fatto delittuoso;
aveva reso dichiarazioni contraddittorie e anomale, con particolare riferimento alla posizione dell'abitazione della madre, che non aveva affaccio sul bar LA IA frequentato dalla vittima e all'uso di una pistola cal.22 per sparare a RA;
e dichiarazioni comunque illogiche a riguardo degli autori dell'agguato, quando il RA, dopo averlo subìto, aveva raccontato di nutrire sospetti su OZ FR, dalle fattezze incompatibili con quelle di DO e PI;
non erano state vagliate dalla Corte di Cassazione le aporìe citate dai ricorrenti sull'illogicità del movente dell'assalto, poiché l'omicidio del RA è stato poi attribuito al clan Della Corte e tanto sarebbe inconciliabile con l'assegnazione di un ruolo nel primo tentativo di omicidio al clan DO, che avrebbe inteso riappropriarsi del rione Sanità di Napoli;
e, ancora, non si sarebbe tenuto conto dell'astio dei Della Corte per i DO e dunque della possibilità di inferire un interesse del collaboratore Della Corte a calunniare DO. 2.3.PI LO si è appuntata sui vizi percettivi della pronuncia di legittimità per quanto attinente alla affermazione della sua partecipazione all'associazione mafiosa;
non sarebbe stata esattamente interpretata una sua esternazione intercettata sulla operatività del clan, dimostrativa - secondo la difesa - di una sua cessazione nel periodo tra il 2011 e il 2016; non si è valutato quanto addotto dalla difesa in merito ad un coinvolgimento della prevenuta nell'attività di spaccio di stupefacenti, come riferito dai collaboranti, che è cosa diversa dall'appartenenza effettiva e dinamica ad un sodalizio camorristico e sarebbero state trascurate altre emergenze, come le testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria che non avrebbero parlato della PI come di un'intranea all'organizzazione. E infine l'annullamento con rinvio, ordinato per il capo E), avrebbe dovuto refluire inevitabilmente sulle conclusioni prese dalla Corte di Cassazione sui motivi di ricorso riservati alla di lei partecipazione al reato di associazione mafiosa. i 3 2.4.PO IN, infine, ha denunciato carenze percettive della sentenza della Prima sezione in ordine alle ragioni di ricorso esposte sulla sussistenza degli elementi essenziali del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, ritenuto integrato dalla Corte territoriale in riforma dell'assoluzione, invece correttamente pronunciata in primo grado. Sarebbero state irrazionalmente valorizzate alcune conversazioni intercettate, ben diversamente interpretabili (come quella nella quale EN chiede denaro alla madre, estranea a circuiti criminali, per soccorrere SS ed EM;
o quella del 1 marzo 2016, nella quale EN parla col marito DO AN e commenta al plurale, non al singolare, la necessità di farsi crescere "le palle" anzichè "le barbe"); le argomentazioni adottate sarebbero nel complesso apodittiche, perché il ruolo partecipativo non può essere limitato ad un'adesione ideale ad un gruppo criminale, ma deve rivelarsi concreto e fattivo, come da costante orientamento della giurisprudenza. 3.11 Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Nicola Lettieri, ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti fuori dall'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art. 625 bis cod. proc. pen., prima che manifestamente infondati. 1.Va premesso il costante insegnamento di questa Corte, per il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). Infatti, il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto, e non per errore di diritto (Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062). 1.1. Costituisce allora ius receptum che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura 4 valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. Unite, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; conf. da ultimo Sez. 6, ord. n.28424 del 23 giugno 2022, Spadini, Rv. 283667). L'errore percettivo consiste in un errore materiale ed oggettivo, di circoscritta applicazione, di regola identificabile in una svista deliberativa "interna" o in un vizio incontrovertibile della decisione del giudice di legittimità che abbia omesso di considerare un motivo di ricorso o una memoria di parte di valenza decisiva, o abbia dato per esistente, con ricadute ineluttabili, un atto processuale inesistente o ancora come inesistenti un atto o un'iniziativa processuale, a loro volta di valenza dirimente, invece presenti e rinvenibili nel fascicolo procedimentale. 1.2. Ed a proposito della portata infirmante del dedotto errore, quello rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. deve assumere connotato disarticolante, nel senso che deve aver condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata ove esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20 marzo 2014, Apicella, Rv. 259503). Principio, questo, di cui deve tenersi conto anche qualora l'errore di fatto denunciato riguardi l'omesso esame di un motivo dell'originario ricorso per cassazione giacché, anche in questo caso, è necessario che l'omissione abbia influito sulla decisione finale, nel senso che l'errore non può essere considerato decisivo quando quest'ultima non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10 febbraio 2010, Cillari, Rv. 247236). 1.3.E' di ogni evidenza che, nel caso in esame, le censure articolate con il mezzo d'impugnazione straordinario investano il tessuto squisitamente motivazionale della decisione della prima sezione della Corte di Cassazione sulla configurabilità degli elementi costitutivi del delitto di associazione di tipo mafioso e del delitto di tentato omicidio per i quali tutti i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili e condannati nel giudizio di merito, tema estraneo al perimetro dell'istituto processuale e certamente insindacabile in questa sede, salvo congetturare l'introduzione nel sistema di un improprio strumento impugnatorio di indifferenziata "revisione" di tutte le pronunce irrevocabili, sulla cui inammissibilità, anche alla luce di un principio generale dell'ordinamento, che il diritto positivo consente di trarre dal dato testuale dell'art. 637 comma 3 cod. proc. pen., si è espressa la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza n. 90 del 2014. E parimenti sono ictu ocu/i travolte dalla medesima critica le argomentazioni che riguardano l'esegesi tecnico-giuridica delle singole condotte contestate, la ricostruzione e l'interpretazione delle prove, l'interpretazione dei contenuti delle captazioni intercettative, l'interpretazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'apprezzamento della loro credibilità intrinseca ed estrinseca, la preferenza accordata alle une piuttosto che alle altre (sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193); o, ancora, l'omessa disamina di motivi di ricorso, o di loro frammenti, di cui non sia dimostrata l'efficacia demolitiva rispetto alla "ratio decidendi" della decisione della Corte di Cassazione (sez.1, n. 391 del 09/11/2023, Piromalli, Rv. 285553; sez.3, n. 27622 del 26/04/2023, Domi, Rv. 284804), anche perché, come esattamente rimarcato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha spiegato che, sebbene l'articolo 6 § 1 5 della Convenzione obblighi i giudici a motivare le loro decisioni, tale dovere non può essere inteso nel senso di esigere una risposta minuziosa o dettagliata a ciascun argomento (Van de HU c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), e che, nel rigettare una impugnazione, il giudice di appello ben possa, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione gravata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, CO Di VI c. Italia, 20 ottobre 2015; RU TO c. Spagna, 9 dicembre 1994). Si tratta, insomma, sempre e comunque di profili di natura valutativa del tutto fuori fuoco — e dunque affetti, accanto all'improponibilità originaria, da manifesta infondatezza - rispetto ai presupposti e alle finalità del mezzo straordinario di impugnazione che ne occupa, offerti al collegio, nel caso di specie, con l'obbiettivo di invitarlo sic et simpliciter a rivisitare i motivi del ricorso per cassazione già partitamente ed ampiamente affrontati dalla sentenza della Prima sezione. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 19/06/2024 Il consigliere estensore