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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2024, n. 10169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10169 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT NC IN nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento c/ CE IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/04/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso lette le conclusioni del difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 11( Penale Sent. Sez. 5 Num. 10169 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 10/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 aprile 2023 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla persona offesa Francesco Carmine Vito, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., avverso il decreto di archiviazione emesso il 14 settembre 2022 dal Giudice di Pace della stessa città nei confronti di AR Cerbino, previo rigetto dell'opposizione proposta dalla persona offesa. 2. Ricorre per cassazione la persona offesa, deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato, che non avrebbe tratto le doverose conseguenze dalla mancata notificazione del decreto di archiviazione al ricorrente. Ne sarebbe derivata una nullità insanabile del procedimento;
l'omessa valutazione del dedotto vizio, da parte del Tribunale, connoterebbe l'ordinanza impugnata in termini di abnormità. Con motivo aggiunto è stata dedotta omessa motivazione in ordine alla mancata valutazione del contenuto dell'atto di opposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace è ammesso reclamo al Tribunale, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. (per tutte v. Sez. 5, n. 31601 del 15/09/2020, Piperno, Rv. 279718). Ciò, naturalmente, anche per far valere eventuali nullità derivanti dall'omesso esame dell'opposizione presentata dalla persona offesa (Sez. 5, n. 34852 del 12/10/2020, Iurino, Rv. 279980). Il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile. Eventuali violazioni di legge che abbiano comportato una scorretta integrazione del contraddittorio sono rilevabili attraverso la richiesta di revoca della decisione (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni, Rv. 281693), da chiedere al medesimo giudice che l'ha emessa. Ciò consente di escludere che l'eventuale indebita declaratoria di illegittimità del reclamo possa configurare abnormità del provvedimento (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433). I precedenti giurisprudenziali che consentono il ricorso immediato per cassazione (non già avverso il provvedimento che decide sul reclamo bensì) avverso il decreto di archiviazione del Giudice di Pace che asseritamente non abbia tenuto conto dell'opposizione della persona offesa (per tutti v. Sez. 4, n. 20388 2 del 16/04/2008, Mozzillo, Rv. 240226) sono antecedenti all'introduzione del rimedio ex art. 410-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103. Si tratta di arresti che ravvisano nella mancata instaurazione del contraddittorio cartolare previsto dall'art. 17 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274 (non essendo prevista dinanzi al Giudice di pace la celebrazione dell'udienza di cui agli artt. 409-410 cod. proc. peri.) la violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.: violazione che, per l'appunto, giustificava il ricorso immediato per cassazione e che oggi, invece, è espressamente prevista quale ragione di reclamo dall'art. 410-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen. Il reclamo è stato correttamente presentato e la decisione su di esso non presenta, come si è visto, profili di abnormità: abnormità che, del resto, non è stata nemmeno concretamente argomentata dal ricorrente, al di là del mero riferimento letterale al vizio nell'ambito di un motivo che, invero, lamenta una nullità. L'atto abnorme è quell'atto che, essendo frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile, deve poter essere impugnato per cassazione proprio perché si tratta di atto del tutto estraneo agli schemi legali e che comporta una stasi del procedimento altrimenti non emendabile (cfr. Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). Resta escluso, come precisato anche dalla dottrina, che possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (ibidem; cfr. anche Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta l'inammissibilità anche del motivo aggiunto, che peraltro deduce un vizio non deducibile in questa sede (posto che, come si ripete, l'ordinanza che ha deciso sul reclamo non è impugnabile in sede di legittimità). Tuttavia, e solo per completezza, va rilevato che l'asserito vizio di motivazione sembra riguardare non già l'ordinanza impugnata bensì il decreto di archiviazione oggetto di reclamo: ed allora è appena il caso di osservare che il decreto ha dato atto della presentazione dell'opposizione e l'ha espressamente rigettata, con ciò dunque testimoniando di averla presa in esame (cfr. Sez. 4, n. 20388 del 16/04/2008, Mozzillo, Rv. 240226, cit.) e di aver dunque assicurato il rispetto del contraddittorio cartolare previsto. 3 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/01/2024
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso lette le conclusioni del difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 11( Penale Sent. Sez. 5 Num. 10169 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 10/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 aprile 2023 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla persona offesa Francesco Carmine Vito, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., avverso il decreto di archiviazione emesso il 14 settembre 2022 dal Giudice di Pace della stessa città nei confronti di AR Cerbino, previo rigetto dell'opposizione proposta dalla persona offesa. 2. Ricorre per cassazione la persona offesa, deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato, che non avrebbe tratto le doverose conseguenze dalla mancata notificazione del decreto di archiviazione al ricorrente. Ne sarebbe derivata una nullità insanabile del procedimento;
l'omessa valutazione del dedotto vizio, da parte del Tribunale, connoterebbe l'ordinanza impugnata in termini di abnormità. Con motivo aggiunto è stata dedotta omessa motivazione in ordine alla mancata valutazione del contenuto dell'atto di opposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace è ammesso reclamo al Tribunale, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. (per tutte v. Sez. 5, n. 31601 del 15/09/2020, Piperno, Rv. 279718). Ciò, naturalmente, anche per far valere eventuali nullità derivanti dall'omesso esame dell'opposizione presentata dalla persona offesa (Sez. 5, n. 34852 del 12/10/2020, Iurino, Rv. 279980). Il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile. Eventuali violazioni di legge che abbiano comportato una scorretta integrazione del contraddittorio sono rilevabili attraverso la richiesta di revoca della decisione (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni, Rv. 281693), da chiedere al medesimo giudice che l'ha emessa. Ciò consente di escludere che l'eventuale indebita declaratoria di illegittimità del reclamo possa configurare abnormità del provvedimento (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433). I precedenti giurisprudenziali che consentono il ricorso immediato per cassazione (non già avverso il provvedimento che decide sul reclamo bensì) avverso il decreto di archiviazione del Giudice di Pace che asseritamente non abbia tenuto conto dell'opposizione della persona offesa (per tutti v. Sez. 4, n. 20388 2 del 16/04/2008, Mozzillo, Rv. 240226) sono antecedenti all'introduzione del rimedio ex art. 410-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103. Si tratta di arresti che ravvisano nella mancata instaurazione del contraddittorio cartolare previsto dall'art. 17 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274 (non essendo prevista dinanzi al Giudice di pace la celebrazione dell'udienza di cui agli artt. 409-410 cod. proc. peri.) la violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.: violazione che, per l'appunto, giustificava il ricorso immediato per cassazione e che oggi, invece, è espressamente prevista quale ragione di reclamo dall'art. 410-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen. Il reclamo è stato correttamente presentato e la decisione su di esso non presenta, come si è visto, profili di abnormità: abnormità che, del resto, non è stata nemmeno concretamente argomentata dal ricorrente, al di là del mero riferimento letterale al vizio nell'ambito di un motivo che, invero, lamenta una nullità. L'atto abnorme è quell'atto che, essendo frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile, deve poter essere impugnato per cassazione proprio perché si tratta di atto del tutto estraneo agli schemi legali e che comporta una stasi del procedimento altrimenti non emendabile (cfr. Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). Resta escluso, come precisato anche dalla dottrina, che possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (ibidem; cfr. anche Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta l'inammissibilità anche del motivo aggiunto, che peraltro deduce un vizio non deducibile in questa sede (posto che, come si ripete, l'ordinanza che ha deciso sul reclamo non è impugnabile in sede di legittimità). Tuttavia, e solo per completezza, va rilevato che l'asserito vizio di motivazione sembra riguardare non già l'ordinanza impugnata bensì il decreto di archiviazione oggetto di reclamo: ed allora è appena il caso di osservare che il decreto ha dato atto della presentazione dell'opposizione e l'ha espressamente rigettata, con ciò dunque testimoniando di averla presa in esame (cfr. Sez. 4, n. 20388 del 16/04/2008, Mozzillo, Rv. 240226, cit.) e di aver dunque assicurato il rispetto del contraddittorio cartolare previsto. 3 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/01/2024