CASS
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2024, n. 9438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9438 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PA AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/03/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale US CA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9438 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato AN PA avverso la sentenza emessa il 13 gennaio 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 337, 339, comma 1, cod. pen. (capo A) e art. 4, comma 5, I. n. 110 del 1975 (capo B) e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. in relazione all'assenza del dolo specifico, avendo l'imputato attuato il biasimevole gesto del lancio della bottiglia con un intento più che altro dimostrativo, di disapprovazione e protesta per il trattamento di diniego verso il singolo manifestante, distaccatosi dal corteo, di percorrere via del Corso. A tal riguardo privo di pregio è il dissezionamento delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di merito i che non ha consentito di collocare temporalmente la condotta, quando l'intera attività di ufficio si era esaurita e di cogliere il dichiarato intento dell'imputato di spostare l'al:tenzione su di sé con il lancio della bottiglia. 2.2. Con il secondo motivo manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni del SA f che aveva radicalmente negato una partecipazione oppositìva del ricorrente, identificando l'autore della resistenza in un altro soggetto. Cosicché il percorso argomentativo della sentenza impugnata assume connotati di manifesta illogicità in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.3. Si segnala, infine, la eventuale necessità di procedere ai sensi dell'art. 95 del d.l. n. 162/2022 dinanzi al giudice dell'esec:uzione per la sostituzione della pena detentiva breve con la pena sostitutiva. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 2 CONSIDERATO NN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite di rivalutazione probatoria f riproponendo questioni di merito alle quali la sentenza ha dato risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici. Invero, la Corte di merito ha giustificato la sussistenza della responsabilità dell'imputato che, facendo parte del gruppo di manifestanti, nella concitata fase di scontro tra questi e le forze dell'ordine - a seguito dell'impedimento da queste opposto ad un partecipante di accedere a via del Corso - tirava una bottiglia di vetro verso il poliziotto SA colpendolo all'avambraccio e scappando subito verso Piazza Venezia-angolo Foro Traiano, dove veniva raggiunto e bloccato. Incensurabile, ai. riguardo, risulta la valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di convalida dell'arreto, precisamente volte a influire sull'attività svolta dalle forze dell'ordine , e generica9- rispetto al contesto accertato - il preteso travisamento delle dichiarazioni del SA. 2. La questione sulla applicazione dell'art. 95 d. I. n. 162/2022 ai processi pendenti al momento della sua entrata in vigore non esplicita censura alla decisione impugnata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/02/2024.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale US CA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9438 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato AN PA avverso la sentenza emessa il 13 gennaio 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 337, 339, comma 1, cod. pen. (capo A) e art. 4, comma 5, I. n. 110 del 1975 (capo B) e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. in relazione all'assenza del dolo specifico, avendo l'imputato attuato il biasimevole gesto del lancio della bottiglia con un intento più che altro dimostrativo, di disapprovazione e protesta per il trattamento di diniego verso il singolo manifestante, distaccatosi dal corteo, di percorrere via del Corso. A tal riguardo privo di pregio è il dissezionamento delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di merito i che non ha consentito di collocare temporalmente la condotta, quando l'intera attività di ufficio si era esaurita e di cogliere il dichiarato intento dell'imputato di spostare l'al:tenzione su di sé con il lancio della bottiglia. 2.2. Con il secondo motivo manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni del SA f che aveva radicalmente negato una partecipazione oppositìva del ricorrente, identificando l'autore della resistenza in un altro soggetto. Cosicché il percorso argomentativo della sentenza impugnata assume connotati di manifesta illogicità in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.3. Si segnala, infine, la eventuale necessità di procedere ai sensi dell'art. 95 del d.l. n. 162/2022 dinanzi al giudice dell'esec:uzione per la sostituzione della pena detentiva breve con la pena sostitutiva. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 2 CONSIDERATO NN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite di rivalutazione probatoria f riproponendo questioni di merito alle quali la sentenza ha dato risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici. Invero, la Corte di merito ha giustificato la sussistenza della responsabilità dell'imputato che, facendo parte del gruppo di manifestanti, nella concitata fase di scontro tra questi e le forze dell'ordine - a seguito dell'impedimento da queste opposto ad un partecipante di accedere a via del Corso - tirava una bottiglia di vetro verso il poliziotto SA colpendolo all'avambraccio e scappando subito verso Piazza Venezia-angolo Foro Traiano, dove veniva raggiunto e bloccato. Incensurabile, ai. riguardo, risulta la valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di convalida dell'arreto, precisamente volte a influire sull'attività svolta dalle forze dell'ordine , e generica9- rispetto al contesto accertato - il preteso travisamento delle dichiarazioni del SA. 2. La questione sulla applicazione dell'art. 95 d. I. n. 162/2022 ai processi pendenti al momento della sua entrata in vigore non esplicita censura alla decisione impugnata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/02/2024.