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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore DANIELA GALAZZI, Giudice SANTO IPPOLITO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4000/2022 depositato il 31/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_2
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
Email_3 elettivamente domiciliata presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 90089792 52/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato il 6.9.2022 all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE e alla Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 31.12 (dopo l'infruttuoso decorso Ricorrente_1del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992) la sig.ra ,
Difensore_1tecnicamente assistita dall'Avv. , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, del complessivo importo di € 421,46, notificatale l'1.7.2022-.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio il 18.1.2023, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il 3.10.2024 si è costituita anche l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, o in subordine il suo rigetto, con vittoria di spese.
Alla pubblica del 17.10.2025, uditi gli interventi dei difensori delle parti presenti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione impugnata richiama le seguenti cartelle di pagamento impagate:
1) n. 296 2016 0056824636 000, indicata come notificata il 6.9.2016 e relativa a una tassa auto dell'anno 2011;
2) n. 296 2018 0031325618 000, indicata come notificata il 18.4.2018 e relativa a una tassa auto dell'anno 2014-.
Con il primo motivo di ricorso si eccepiscono la mancata notificazione degli atti prodromici e l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere i tributi.
Si tratta tuttavia, in effetti, di due distinti motivi, basati su diversi presupposti giuridici e ciascuno potenzialmente capace di determinare l'esito del giudizio.
Quanto al primo, ne è palese l'infondatezza, alla luce della documentazione probatoria versata in atti dall'agente della riscossione, il quale ha dimostrato di aver notificato entrambe le cartelle a mezzo
P.E.C. nelle date surriportate.
Quanto al secondo, va verificato se nel tempo intercorso fra le date di notificazione delle due cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'intimazione impugnata, tenuto conto tuttavia, per la prima cartella, della notificazione dell'analoga intimazione n. 296 2018 90025342 26/000, non impugnata entro il termine decadenziale di legge, intervenuta il 14.1.2019, nonchè della sospensione di 85 giorni disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020-.
Ciò premesso:
- per la cartella 1), relativa alla tassa auto 2011, notificata il 6.9.2016, il naturale termine triennale di prescrizione del tributo, scadente il 6.9.2019 è stato interrotto dalla notificazione dell'intimazione del
14.1.2019, a partire dalla quale
è iniziato un nuovo triennio prescrizionale, scadente il 14.1.2022, termine prorogato ex lege al 9.4.2022; conseguentemente, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (1.7.2022) il credito era prescritto;
- per la cartella 2), relativa alla tassa auto 2014, notificata il 18.4.2018, il naturale termine triennale di prescrizione del tributo, scadente il 18.4.2021; conseguentemente, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata anche questo credito era prescritto.
Per inciso, va detto che la sospensione di cui all'art. 68, comma 1, del succitato decreto legge, invocata dall'agente della riscossione, non si applica alla fattispecie, atteso che le cartelle de quibus non prevedevano termini di versamento "in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021", bensì termini (60 giorni dalle rispettive date di notificazione) scaduti ben prima del periodo di tempo indicato dalla norma. In conclusione, assorbito l'ultimo motivo di impugnazione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata.
Alla luce di quanto affermato da Cass. n. 30720/2025, le spese del giudizio vanno tuttavia integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore DANIELA GALAZZI, Giudice SANTO IPPOLITO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4000/2022 depositato il 31/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_2
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
Email_3 elettivamente domiciliata presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2022 90089792 52/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato il 6.9.2022 all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE e alla Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 31.12 (dopo l'infruttuoso decorso Ricorrente_1del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992) la sig.ra ,
Difensore_1tecnicamente assistita dall'Avv. , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, del complessivo importo di € 421,46, notificatale l'1.7.2022-.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio il 18.1.2023, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il 3.10.2024 si è costituita anche l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, o in subordine il suo rigetto, con vittoria di spese.
Alla pubblica del 17.10.2025, uditi gli interventi dei difensori delle parti presenti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione impugnata richiama le seguenti cartelle di pagamento impagate:
1) n. 296 2016 0056824636 000, indicata come notificata il 6.9.2016 e relativa a una tassa auto dell'anno 2011;
2) n. 296 2018 0031325618 000, indicata come notificata il 18.4.2018 e relativa a una tassa auto dell'anno 2014-.
Con il primo motivo di ricorso si eccepiscono la mancata notificazione degli atti prodromici e l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere i tributi.
Si tratta tuttavia, in effetti, di due distinti motivi, basati su diversi presupposti giuridici e ciascuno potenzialmente capace di determinare l'esito del giudizio.
Quanto al primo, ne è palese l'infondatezza, alla luce della documentazione probatoria versata in atti dall'agente della riscossione, il quale ha dimostrato di aver notificato entrambe le cartelle a mezzo
P.E.C. nelle date surriportate.
Quanto al secondo, va verificato se nel tempo intercorso fra le date di notificazione delle due cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'intimazione impugnata, tenuto conto tuttavia, per la prima cartella, della notificazione dell'analoga intimazione n. 296 2018 90025342 26/000, non impugnata entro il termine decadenziale di legge, intervenuta il 14.1.2019, nonchè della sospensione di 85 giorni disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020-.
Ciò premesso:
- per la cartella 1), relativa alla tassa auto 2011, notificata il 6.9.2016, il naturale termine triennale di prescrizione del tributo, scadente il 6.9.2019 è stato interrotto dalla notificazione dell'intimazione del
14.1.2019, a partire dalla quale
è iniziato un nuovo triennio prescrizionale, scadente il 14.1.2022, termine prorogato ex lege al 9.4.2022; conseguentemente, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (1.7.2022) il credito era prescritto;
- per la cartella 2), relativa alla tassa auto 2014, notificata il 18.4.2018, il naturale termine triennale di prescrizione del tributo, scadente il 18.4.2021; conseguentemente, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata anche questo credito era prescritto.
Per inciso, va detto che la sospensione di cui all'art. 68, comma 1, del succitato decreto legge, invocata dall'agente della riscossione, non si applica alla fattispecie, atteso che le cartelle de quibus non prevedevano termini di versamento "in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021", bensì termini (60 giorni dalle rispettive date di notificazione) scaduti ben prima del periodo di tempo indicato dalla norma. In conclusione, assorbito l'ultimo motivo di impugnazione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata.
Alla luce di quanto affermato da Cass. n. 30720/2025, le spese del giudizio vanno tuttavia integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore