Art. 9.
Per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti del Consiglio razionale delle ricerche in servizio di ruolo alla data predetta beneficeranno una sola volta, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla meta' - e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi dei periodi di anzianita' prescritti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.
Per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti del Consiglio razionale delle ricerche in servizio di ruolo alla data predetta beneficeranno una sola volta, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla meta' - e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi dei periodi di anzianita' prescritti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.