Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2003, n. 10439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10439 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
E N CC 68351 IO 6 8 Z 9 E 1 A / R IA 4 T / N 6 IS R 2 - A . G B .R E T . R .P U L L IB D A UBBLICA ITALIANA A L . D E R B D T E A I T T S A CORTE SUI REN )1 0439/03 N N IN NOME DEL PO LO ITALIANO 1 E E IA 3 S S 1 I E R . A E N T A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Presidente Dott. Bruno R.G.N. 6235/00 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron. 23309 FICO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Nino RAGONESI Consigliere Ud.10/02/03 Dott. Vittorio Dott. Guido RAIMONDI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPION CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: 68351 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 6738 35 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IMMOBILIARE EXCELSIOR SRL in persona Amministratore e legale rappresentante pro tempore, COBRA ARMI SRL in persona del Liquidatore Unico e legale rappresentante tempore, AMICORUM SRL, in persona pro rappresentante,dell'Amministratore Unico e legale 2003 379 elettivamente domiciliate in ROMA VIALE PARIOLI 79, -1- presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO LOCHE, che li difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO BACHINI, giusta delega a margine;
controricorrenti avversO la sentenza n. 1323/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 25/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 22 luglio 1998 il Tribunale di Firenze ha condannato il Ministero delle Finanze al rimborso, in favore delle s.r.l. Immobiliare Excelsior, Cobra Armi rispettivamente di lire 3.500.000, 14.000.000 e-e Amicorum, della somma ancora 14.000.000, con gli interessi legali dalla domanda, in quanto indebitamente pagata a titolo di tassa di concessione governativa per il rinnovo della iscrizione nel registro delle imprese negli anni dal 1988 al 1992, di cui all'art.3 del D.L. n.853/84, convertito in L. n.17/85, attesa l'illegittimità della imposizione per contrasto con l'art. 10, lett.c) della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n.335 del 17 luglio 1969. Con sentenza de 125 ottobre 1999, la Corte di Appello di F irenze ha rigettato l'appello proposto dal Ministero delle Finanze, confermando in toto la sentenza di primo grado.. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. Le società intimate hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione Con i motivi proposti il ricorrente ha chiesto applicarsi lo ius superveniens dell'art. 11, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sia con riguardo all'importo da rimborsare per ciascuno degli anni considerati, avendo tale norma fissato retroattivamente nuove misure della tassa per gli anni successivi al primo (o di mantenimento dell'iscrizione) e limitato il rimborso alla differenza tra dette misure e le somme pagate dalle società contribuenti, sia quanto alla misura degli interessi sulle somme da rimborsare, avendo la norma previsto che fossero dovuti al tasso legale vigente alla data del 1° gennaio 1999, di entrata in vigore della legge, quindi al tasso del 2,50%. La "nuova" norma è già stata presa in considerazione dal giudice di appello che ne ha escluso l'applicabilità, per contrasto con la direttiva CEE n.336/69, sia con riferimento alla detrazione dall'importo da rimborsare delle somme dovute in base alla norma stessa, sia in relazione alla misura del previsto tasso legale. Il ricorrente si è limitato a chiedere l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge n.448/98 senza investire minimamente, col motivo proposto, le ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere non applicabile la disciplina stessa, poste a base della decisione impugnata, sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del grado.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.100,00, di cui euro 1.000,00 per onorari. Roma 10.2.2003Rong il cons, est. W IW il presidenteим асчи Depositata in Cancelleria - 2 LUG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli