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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 779/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
LE RA, Relatore
RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2889/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300036517000 REGISTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001203815000 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso notificato telematicamente in data 11/12/2023 all'Agenzia delle NT – Riscossione
(di seguito AdER), qui inviato il 04/04/2024 e iscritto al n. 2889/2024 R.G.R., DI Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 293 80 2023 000365 17, notificato il 16/11/2023, nonché avverso la sottostante cartella di pagamento n. 293 2018 00012038 15, ad esso presupposta. Il ricorrente deduceva, quale unico motivo di ricorso, l'asserita illegittimità della cartella presupposta per inesistenza del credito, chiedendo, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti sottostanti, con vittoria di spese.
§2. Costituitasi in giudizio, l'AdER chiamava in causa l'Agenzia delle NT (di seguito AE); nel merito, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§3. L'AE si costituiva in giudizio, su chiamata dell'Agente della Riscossione, in quanto parte del rapporto tributario controverso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza nel merito.
§4. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente che chiedeva rinvio per rinunciare al giudizio, intendendo valutare la possibilità di aderire alla definizione agevolata del giudizio, e il rappresentante dell'AE che insisteva nelle proprie deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio, che ritarderebbe senza motivazioni certe la decisione del giudizio, iscritto nel 2024
§6. Ciò posto, il ricorso è inammissibile.
§7. Dagli atti di causa risulta che il preavviso di fermo amministrativo impugnato è stato emesso sulla base della cartella di pagamento n. 293 2018 00012038 15, regolarmente notificata al contribuente il
12/03/2018 e non impugnata nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, il termine per l'impugnazione degli atti tributari è fissato in sessanta giorni dalla notifica;
decorso tale termine senza impugnazione, l'atto impositivo diviene definitivo e non più contestabile. L'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce, inoltre, che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili consente la loro impugnazione unitamente all'atto successivo, ma non consente di rimettere in discussione atti regolarmente notificati e divenuti definitivi.
§8. Ora, secondo il consolidato e costante orientamento della Corte di Cassazione, l'intimazione di pagamento, il preavviso di fermo amministrativo e il fermo stesso non costituiscono nuovi atti impositivi, bensì atti della fase esecutiva o cautelare della riscossione, impugnabili esclusivamente per vizi propri, restando precluse le censure relative al merito della pretesa tributaria già cristallizzata con la cartella non opposta (Cass., sez. V, ord. n. 3005/2020; Cass., sez. V, n. 12715/2021; Cass., sez. V, n. 26283/2022).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “il preavviso di fermo amministrativo può essere impugnato solo per vizi che gli sono propri, non potendo il contribuente far valere questioni attinenti alla legittimità della cartella di pagamento ormai definitiva” (Cass., sez. V, n. 1965/2023).
§9. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto alcun vizio proprio del preavviso di fermo amministrativo, limitandosi a contestare nel merito la cartella di pagamento presupposta, ormai definitiva per mancata tempestiva impugnazione. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
§10. Osserva in subordine il Collegio, per mera completezza espositiva, che il ricorso risulta infondato anche nel merito.
§11. La cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo amministrativo concerne il mancato pagamento dell'imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza n. 1657/2014 della Corte d'Appello di
Catania, pronunciata in un giudizio al quale il ricorrente ha preso parte.
È principio pacifico che l'imposta di registro sugli atti giudiziari è dovuta per il solo fatto della formazione dell'atto, indipendentemente dalle vicende personali o patrimoniali successive delle parti (Cass., sez. V, n.
12023/2019; Cass., sez. V, n. 21528/2021). Le circostanze dedotte dal ricorrente (che ha sostenuto l'impossibilità di esecuzione del provvedimento giudiziario), successive alla pronuncia della sentenza, non incidono sull'obbligazione tributaria, che resta integra ed esigibile.
In ogni caso, essendo la cartella di pagamento divenuta definitiva, ogni doglianza sul suo contenuto risulta comunque preclusa.
§12. Segue alle superiori considerazioni la declaratoria di inammissibilità del ricorso. §13. Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Catania, 26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
CE IO NZ CC
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
LE RA, Relatore
RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2889/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300036517000 REGISTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001203815000 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso notificato telematicamente in data 11/12/2023 all'Agenzia delle NT – Riscossione
(di seguito AdER), qui inviato il 04/04/2024 e iscritto al n. 2889/2024 R.G.R., DI Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 293 80 2023 000365 17, notificato il 16/11/2023, nonché avverso la sottostante cartella di pagamento n. 293 2018 00012038 15, ad esso presupposta. Il ricorrente deduceva, quale unico motivo di ricorso, l'asserita illegittimità della cartella presupposta per inesistenza del credito, chiedendo, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti sottostanti, con vittoria di spese.
§2. Costituitasi in giudizio, l'AdER chiamava in causa l'Agenzia delle NT (di seguito AE); nel merito, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§3. L'AE si costituiva in giudizio, su chiamata dell'Agente della Riscossione, in quanto parte del rapporto tributario controverso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza nel merito.
§4. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente che chiedeva rinvio per rinunciare al giudizio, intendendo valutare la possibilità di aderire alla definizione agevolata del giudizio, e il rappresentante dell'AE che insisteva nelle proprie deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio, che ritarderebbe senza motivazioni certe la decisione del giudizio, iscritto nel 2024
§6. Ciò posto, il ricorso è inammissibile.
§7. Dagli atti di causa risulta che il preavviso di fermo amministrativo impugnato è stato emesso sulla base della cartella di pagamento n. 293 2018 00012038 15, regolarmente notificata al contribuente il
12/03/2018 e non impugnata nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, il termine per l'impugnazione degli atti tributari è fissato in sessanta giorni dalla notifica;
decorso tale termine senza impugnazione, l'atto impositivo diviene definitivo e non più contestabile. L'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce, inoltre, che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili consente la loro impugnazione unitamente all'atto successivo, ma non consente di rimettere in discussione atti regolarmente notificati e divenuti definitivi.
§8. Ora, secondo il consolidato e costante orientamento della Corte di Cassazione, l'intimazione di pagamento, il preavviso di fermo amministrativo e il fermo stesso non costituiscono nuovi atti impositivi, bensì atti della fase esecutiva o cautelare della riscossione, impugnabili esclusivamente per vizi propri, restando precluse le censure relative al merito della pretesa tributaria già cristallizzata con la cartella non opposta (Cass., sez. V, ord. n. 3005/2020; Cass., sez. V, n. 12715/2021; Cass., sez. V, n. 26283/2022).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “il preavviso di fermo amministrativo può essere impugnato solo per vizi che gli sono propri, non potendo il contribuente far valere questioni attinenti alla legittimità della cartella di pagamento ormai definitiva” (Cass., sez. V, n. 1965/2023).
§9. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto alcun vizio proprio del preavviso di fermo amministrativo, limitandosi a contestare nel merito la cartella di pagamento presupposta, ormai definitiva per mancata tempestiva impugnazione. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
§10. Osserva in subordine il Collegio, per mera completezza espositiva, che il ricorso risulta infondato anche nel merito.
§11. La cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo amministrativo concerne il mancato pagamento dell'imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza n. 1657/2014 della Corte d'Appello di
Catania, pronunciata in un giudizio al quale il ricorrente ha preso parte.
È principio pacifico che l'imposta di registro sugli atti giudiziari è dovuta per il solo fatto della formazione dell'atto, indipendentemente dalle vicende personali o patrimoniali successive delle parti (Cass., sez. V, n.
12023/2019; Cass., sez. V, n. 21528/2021). Le circostanze dedotte dal ricorrente (che ha sostenuto l'impossibilità di esecuzione del provvedimento giudiziario), successive alla pronuncia della sentenza, non incidono sull'obbligazione tributaria, che resta integra ed esigibile.
In ogni caso, essendo la cartella di pagamento divenuta definitiva, ogni doglianza sul suo contenuto risulta comunque preclusa.
§12. Segue alle superiori considerazioni la declaratoria di inammissibilità del ricorso. §13. Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Catania, 26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
CE IO NZ CC