Sentenza 24 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4314 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN N DEL POPOL ITA ANO043 1 4/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19529/98 Dott. Angelo GRIECO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere- Cron.9241 Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.17/01/01 Dott. Gabriella COLETTI Dott. Giovanni AMOROSO -Rel. Consigliere - i ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AS RI TI, elettivamente domiciliata in .ROMA VIA RI ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato PELLETTIERI GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ASL LATINA- AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA;
intimato avverso la sentenza n. 367/97 del Tribunale di LATINA, depositata il 25/07/98 R.G.N. 5598/94; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 203 udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni -1- AMOROSO;
udito l'Avvocato PELLETTIERI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Massimo FEDELI estinzione per rinunzia. - 1 -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per r.g.n. 19529/98 ud. 17 gennaio 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato in data 28.7.1994, la dottoressa RI ET AS interponeva appello, dinanzi al Tribunale di Latina avverso la sentenza, emessa in data 26.3.1993, con la quale il Pretore di Latina, quale giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da essa esponente, medico chirurgo titolare di rapporto convenzionale con la USL LT 2 (erroneamente indicata come USL LT 5), per ottenere il pagamento dalla stessa USL e dalla Regione Lazio, in solido, della somma di L.
5.759.945 a titolo di differenze indebitamente trattenute sui compensi erogati nel periodo dal settembre 1989 al gennaio 1990, aveva condannato la sola USL al pagamento della somma richiesta "ivi compresi rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del credito ad oggi". Ricostituitosi il contraddittorio, resisteva al gravame l'Azienda Unità Sanitaria Locale Latina, subentrata alla USL LT/2, che contestava la fondatezza delle censure avanzate dall'appellante sostenendo che quest'ultima aveva già ottenuto la condanna ad un importo ben superiore a quello richiesto ed a quello in ogni caso spettantele. Proponeva poi, a sua volta, impugnazione incidentale avverso la medesima pronuncia. Con sentenza del 26 novembre 1997 25 luglio 1998 il Tribunale di Latina respingeva l'appello principale ed accoglieva quello incidentale, rigettando l'originaria domanda proposta dalla 3 fly dott.ssa AS, compensando tra le parti le spese di giudizio. Avverso tale decisione, notificata il 17 settembre 1998, ricorre per cassazione la d.ssa AS con tre motivi di ricorso. Non si è costituita l'ASL intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente rilevarsi che la ricorrente con atto del 19 gennaio 1999, depositato il 17 febbraio 1999, sottoscritto dalla medesima e dal suo difensore, ha rinunciato al ricorso e che la rinuncia è stata accettata dall'intimata Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina. Pertanto, in conformità alla richiesta del Procuratore Generale, va dichiarata l'estinzione del giudizio e nulla va disposto in ordine alle spese, ai sensi degli artt. 390 e 391, ult. CO., c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara estinto il giudizio per rinunzia. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore (Angelo Grieco) Amoroso) I . A 0 D 3 S 1 3 , S Phill . 5 O A T L T . R L , A O N ' A B S L E 3 L I P E 7 D IL CANCELLIERE S - D I 8 A - I Depositato in Cancelleria N T S 1 S G 1 N O oggi, 24 MAR. 2001 O E P S M E A E M I R D I G P A E G U A T IL CANCELLIER , E O D O L R T R O E T C T I T A S R I N I L E G L D S E E E R 6 D