Sentenza 29 luglio 2002
Massime • 1
Non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire le proprie prestazioni, quando esso sia motivato dall'inadempimento della controparte o dalla mancanza di una reale offerta di adempimento, salvo il limite della buona fede; in particolare, non è ne' ingiustificato ne' contrario a buona fede il rifiuto di adempiere del lavoratore a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro, non essendo sufficiente a rendere ingiustificato il rifiuto la promessa anche scritta e reiterata di pagamento, non accompagnata dall'offerta reale ( fattispecie in materia di contratto di formazione e lavoro ).
Commentario • 1
- 1. Cassazione: il mancato pagamento della retribuzione non giustifica il rifiuto di lavorare.Redazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 12 settembre 2012
È legittimo il licenziamento intimato nei confronti della lavoratrice che, al termine del periodo di congedo per maternità, non aveva ripreso servizio adducendo come motivazione il mancato pagamento di una mensilità di retribuzione. Ciò ha statuito la Suprema Corte che, con la sentenza n. 14905 del 5 settembre 2012, ha configurato il comportamento della lavoratrice come “colpa grave”, tale da consentire di superare il divieto di licenziamento ex art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001. Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro …omissis… 1.- Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 33 del 1980, art. 1, artt. 2119 e 1460 c.c., nonchè vizio di motivazione, lamentando che la sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11181 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI ZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio dell'avvocato, GILBERTO CERUTTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIPA TENDE SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato BIANCA, MARIA CARUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVAMBATTISTA COVIELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 39207/00 del Tribunale di ROMA depositata il 11/12/2000 - R.G.N. 51586/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo e terzo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e quarto motivo Ritenuto
- che con ricorso del 24 maggio 1995 al OR di Roma, CE TR esponeva di essere stato assunto con contratto di formazione e lavoro dalla s.n.c. Si.pa. Tende in data 14 novembre 1994, di essere stato licenziato il 31 gennaio 1995 ma riassunto il successivo 16 marzo con lo stesso contratto (il ricorrente parlava di "revoca" del licenziamento) e di essere stato ancora licenziato il 22 aprile 1995;
- che tanto il primo quanto il secondo licenziamento dovevano ritenersi illegittimi: in particolare il secondo non era sorretto dalla giusta causa addotta dalla datrice di lavoro e consistente nel rifiuto del TR di riprendere le mansioni dopo il 16 marzo 1995, poiché tale rifiuto era giustificato con la mancata retribuzione per le prestazioni lavorative già rese;
- che pertanto il ricorrente chiedeva al OR l'emanazione dei provvedimenti di condanna alla reintegrazione ed al risarcimento del danno;
- che, costituitasi la convenuta, il OR accoglieva la domanda soltanto in relazione al primo licenziamento con decisione del 19 luglio 1996, confermata con sentenza 11 dicembre 2000 dal Tribunale, il quale riteneva che il rifiuto di riprendere il lavoro, manifestato dal TR dopo la revoca del primo licenziamento e motivato con la mancata percezione delle retribuzioni già maturata, in realtà non trovava giustificazione poiché la società aveva offerto quanto dovuto sia con lettera di revoca del licenziamento sia con una successiva nota scritta;
- che pertanto la datrice di lavoro aveva legittimamente intimato il secondo licenziamento;
che contro questa sentenza il TR ricorre per cassazione, mentre la s.n.c. Si.pa. Tende resiste con controricorso.
Considerato
- che con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione delle norme "in tema di recesso dal contratto di formazione e lavoro" (art. 3 legge n. 863 del 1984), data dall'avere il Tribunale erroneamente ravvisato la giusta causa di licenziamento nel rifiuto delle proprie prestazioni da parte del lavoratore: rifiuto in realtà giustificato dalla mancata percezione delle retribuzioni già maturate;
- che il motivo è fondato;
- che il contratto di formazione e lavoro non può essere sciolto prima della scadenza dal datore se non per giusta causa (Cass. 21 febbraio 1996 n. 1345, 22 marzo 1996 n. 2518, 28 marzo 1997 n. 2822);
- che il rifiuto del lavoratore di eseguire le proprie prestazioni può integrare giusta causa di licenziamento quando sia ingiustificato;
- che a norma dell'art. 1460 cod. civ. nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutare di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria..... (primo comma) e tuttavia non può rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (secondo comma);
- che la retribuzione serve al lavoratore per assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.);
- che di fronte al mancato pagamento delle retribuzioni dovute per difficoltà economiche(così nella sentenza impugnata) del datore, il rifiuto d'adempimento da parte del lavoratore è giustificato e non contrario a buona fede;
ne' a ritenere il contrario può esser sufficiente la sola promessa, sia pure scritta e reiterata, di retribuire, non accompagnata dall'offerta reale (art. 1209 cod. civ.); che infatti solo questa, e non la promessa, può valere alla soddisfazione dei bisogni del lavoratore e della famiglia;
- che pertanto è errata in diritto la decisione del Tribunale, il quale ravvisa nel comportamento del medesimo una "scelta di non proseguire il rapporto di lavoro" invece che un'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 cit. e di conseguenza considera come giustificato il recesso del datore;
- che l'accoglimento del primo motivo porta alla cassazione della sentenza impugnata;
- che del terzo motivo dev'essere rigettata la seconda censura, concernente il mancato accoglimento della pretesa risarcitoria da perdita del posto nella graduatoria dei collocabili con contratto di formazione e lavoro;
- che il Tribunale esattamente non accolse la pretesa per difetto di prova del danno, ne' il ricorrente invoca ora a proposito l'art. 1226 cod. civ., il quale permette la liquidazione equitativa del danno debitamente provato nella sua sussistenza, ancorché improbabile "nel suo preciso ammontare";
- che rimangono assorbiti gli altri motivi, coi quali il ricorrente lamenta ancora che il Tribunale non abbia ritenuto il licenziamento ingiustificato o almeno nullo per violazione delle garanzie procedimentali imposte dall'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300 ed abbia di conseguenza disatteso le pretese risarcitorie;
- che, cassata la sentenza, il giudizio va rinviato ad altro collegio di merito, che si designa nella Corte d'appello dell'Aquila, la quale accerterà se la società datrice di lavoro abbia fatto offerta reale delle somme dovute al lavoratore fino al 22 aprile 1995, così privando di fondamento l'eccezione di inadempimento e, in caso negativo, stante l'illegittimità del licenziamento intimato nella data ora detta, si pronuncerà sul fondamento delle domande di reintegrazione e di risarcimento del danno, nonché in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2002