Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11181
CASS
Sentenza 29 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire le proprie prestazioni, quando esso sia motivato dall'inadempimento della controparte o dalla mancanza di una reale offerta di adempimento, salvo il limite della buona fede; in particolare, non è ne' ingiustificato ne' contrario a buona fede il rifiuto di adempiere del lavoratore a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro, non essendo sufficiente a rendere ingiustificato il rifiuto la promessa anche scritta e reiterata di pagamento, non accompagnata dall'offerta reale ( fattispecie in materia di contratto di formazione e lavoro ).

Commentario1

  • 1Cassazione: il mancato pagamento della retribuzione non giustifica il rifiuto di lavorare.
    Redazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 12 settembre 2012

    È legittimo il licenziamento intimato nei confronti della lavoratrice che, al termine del periodo di congedo per maternità, non aveva ripreso servizio adducendo come motivazione il mancato pagamento di una mensilità di retribuzione. Ciò ha statuito la Suprema Corte che, con la sentenza n. 14905 del 5 settembre 2012, ha configurato il comportamento della lavoratrice come “colpa grave”, tale da consentire di superare il divieto di licenziamento ex art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001. Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro …omissis… 1.- Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 33 del 1980, art. 1, artt. 2119 e 1460 c.c., nonchè vizio di motivazione, lamentando che la sentenza …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11181
Data del deposito : 29 luglio 2002

Testo completo