Sentenza 13 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
0 04 33 / 0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPI Aula B Richiesta copia studi REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. IL SOLE 24 ORE In nome del popolo italiano per diritti L. 3000 1.3 GEN. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Sezione Lavoro -R.G.N.16434/98 Composta dai Magistrati: -Cron.807 Dott. Erminio Ravagnani - Presidente " Bruno Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. -Ud. 10.10.2000 " Raffaele Foglia Florindo Minichiello -Oggetto: " TE M. IS - Lavoro ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SEN sul ricorso proposto da CH AN, elett.te dom.to in Roma alla via Cavour n. Fabio Fabbrini che unitamente all'avv.221 presso l'avv. Leopoldo Spedaliere del Foro di Napoli 10 rappresenta e di- fende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lul- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE 4062 Rilasciata copia legale Rilasciata copia legale INPS al Sig. a/Sig/5a Sig SPEDALERE per diritti per diritti L. 1 12 FEB. 2001 22.2.04 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE lo, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torre An- nunziata n° 151 in data 3/9 febbraio 1998 (R.G. 526/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. SPEDALERE per diritti L. 2 il et IL CANCELLIERE 2 Svolgimento del processo Il lavoratore in epigrafe indicato ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 151/98, dolendosi che abbia dichiarato "la nullità del ri- corso introduttivo, del procedimento e della sentenza di primo grado" a causa della mancanza di idonea procura spe- ciale, essendo stata questa rilasciata al difensore su fo- glio spillato a detto atto introduttivo, con il quale si era chiesto, nei confronti dell'INPS, il pagamento di interessi e rivalutazione su ratei di pensione tardivamente erogati, somme da computarsi in separato giudizio. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Le censure del ricorrente sono articolate in unico motivo riassumibile nei termini che seguono. 83, comma 3,Violazione e falsa applicazione dell'art. c.p.c. e della legge n. 141 del 1997 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si assume che la pronuncia di nullità del ricorso introdut- tivo, dell'intero giudizio e della sentenza di primo grado, è erronea alla stregua dello ius superveniens costituito dalla legge 27 maggio 1997 n. 141, che, con norma (art. 1) applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, ha modificato l'art. 83 c.p.c., di- sponendo che "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto ma- terialmente all'atto cui si riferisce”. Si aggiunge che la pronuncia del Tribunale è comunque erro- nea e fondata su non condivisibile interpretazione restrit- tiva dell'art. 83 (vecchio testo) c.p.c., in quanto la pro- cura alle liti avrebbe dovuto considerarsi parte integrante del ricorso, per la presenza di apposita fascetta rossa di congiunzione intestata allo studio legale, come tale idonea a formare un documento unico e completo. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato. Invero alla stregua della norma suddetta (applicabile al presente giudizio) e secondo l'interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 2642 e 2646 del 10 marzo 1998 la procura rilasciata (come, nella specie, per il ricorso introduttivo del giudizio) su foglio separato ma congiunto materialmente all'atto è idonea, al pari di quella rilasciata in calce o a margine, "a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rap- presentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede", restan- do irrilevante l'eventuale presenza, nello stesso atto, di spazi vuoti utilizzabili (per apporvi almeno parte del testo della procura) e non utilizzati. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata sentenza cassata, con rinvio della causa alla 2 Corte d'Appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Bune Battimiello luminio Ravaguami Shilli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA OSTA DI BOLLO, Dioggi, Depositata ip Cancelleria SSA 13 GEN. 2001 RT. OGINI SPESA, TA ELL'A ABORATORE SI D CANCELLERIA . SEN N DA 11-6-73 A & G IRITTO LEG D ELLE D 3