CASS
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2024, n. 9323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9323 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di LU MA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza in data 23/06/2023 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AE Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e, in ipotesi di superamento dell'eccezione processuale, l'accoglimento, previa verifica degli atti processuali, letta la memoria dell'avv. Carlo Borello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 23 giugno 2023 la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha condannato MA LU al pagamento delle spese delle parti civili, Associazione Antonino Caponnetto, Regione Lazio, Associazione SOS Impresa Lazio, Ambulatorio Antiusura Onlus, Roma Capitale. \MA) Penale Sent. Sez. 3 Num. 9323 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 03/11/2023 2. La ricorrente presenta un ricorso straordinario per errore materiale o di fatto perché i suddetti enti o associazioni non si erano costituiti parti civili nei suoi confronti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato in data 31 luglio 2023 avverso la sentenza di cui, a quella data, era noto solo il dispositivo e non i motivi, che sono stati invece depositati in data 29 settembre 2023, come documentato dalla ricorrente con successiva allegazione, in spregio dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che ammette la richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, se presentata entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. E' nota la ratio della norma: la speciale procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. è prevista per la necessità di porre riparo a errori materiali o di fatto che abbiano generato una decisione non corretta che produca l'irrevocabilità della sentenza di condanna. Per valutare la fondatezza dell'istanza - se sia corretta la prospettazione nonché la qualificazione di questo tipo di errore - è necessario esaminare i motivi a sostegno della decisione, ciò che è precluso dalla presentazione dell'istanza sulla base del solo dispositivo (tra le più recenti, Sez. 6, n. 27109 del 08/05/2017, Ciccarelli, Rv. 270404-01 e Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018, dep. 2019, Bruzzaniti, Rv. 275352-01, ove si segnala la differenza tra la correzione richiesta dalla parte per cui il comma 2 fissa il termine dei 180 giorni dal deposito dei motivi e la correzione disposta d'ufficio, a mente del comma 3, entro il termine di 90 giorni dalla deliberazione;
si veda, poi, amplius, con riferimento anche alla genesi della norma, Sez. 3, n. 48468 del 27/10/2015, Storace, Rv. 265421-01). Nel caso in esame, la ricorrente, successivamente alla presentazione del ricorso straordinario e prima dell'udienza di decisione, ha depositato la sentenza recante i motivi della decisione, insistendo nell'accoglimento della domanda. Non mette conto in questa sede di risolvere la questione teorica se il requisito processuale del deposito dei motivi della sentenza sia tra quelli che debba esistere già al momento della domanda, pena la sua nullità, o tra quelli che possa sopravvenire prima della decisione, così scongiurando una pronuncia in rito. E' invero decisivo che l'assenza del deposito dei motivi della sentenza al momento della presentazione del ricorso straordinario lo ha reso non autosufficiente. Non basta infatti dolersi della condanna al pagamento delle spese alle parti civili, assumendo che queste non si erano costituite nei suoi confronti, senza confutare il ragionamento svolto dai Giudici a sostegno della condanna, ma, soprattutto, senza specificare gli atti processuali che si intendono sottoporre 2 all'esame di questa Corte. Sul punto, si evidenzia che nel ricorso non è specificato alcun atto rilevante da esaminare, mentre nella successiva memoria difensiva si fa riferimento a un verbale di udienza del 15 aprile 2019, del pari non depositato, che, se reca l'ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile, comunque non sarebbe esaustivo, in mancanza dei singoli di atti di costituzione di parte civile. E' pacifico in giurisprudenza che, allorquando si denunci il travisamento di specifici atti del processo, l'interessato deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo (tra le più recenti, Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517-01). L'allegazione, quindi, non può ritenersi esaustiva ai fini della decisione. Peraltro, non è possibile neanche riqualificare la domanda proposta come una mera istanza volta a sollecitare l'attivazione dei poteri officiosi di decisione, ai sensi del comma 3 dell'art. 625-bis cod. proc. pen., perché l'udienza in cui è stato deciso il ricorso è stata celebrata il 3 novembre 2023, oltre il novantesimo giorno dalla deliberazione della sentenza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 3 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AE Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e, in ipotesi di superamento dell'eccezione processuale, l'accoglimento, previa verifica degli atti processuali, letta la memoria dell'avv. Carlo Borello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 23 giugno 2023 la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha condannato MA LU al pagamento delle spese delle parti civili, Associazione Antonino Caponnetto, Regione Lazio, Associazione SOS Impresa Lazio, Ambulatorio Antiusura Onlus, Roma Capitale. \MA) Penale Sent. Sez. 3 Num. 9323 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 03/11/2023 2. La ricorrente presenta un ricorso straordinario per errore materiale o di fatto perché i suddetti enti o associazioni non si erano costituiti parti civili nei suoi confronti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato in data 31 luglio 2023 avverso la sentenza di cui, a quella data, era noto solo il dispositivo e non i motivi, che sono stati invece depositati in data 29 settembre 2023, come documentato dalla ricorrente con successiva allegazione, in spregio dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che ammette la richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, se presentata entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. E' nota la ratio della norma: la speciale procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. è prevista per la necessità di porre riparo a errori materiali o di fatto che abbiano generato una decisione non corretta che produca l'irrevocabilità della sentenza di condanna. Per valutare la fondatezza dell'istanza - se sia corretta la prospettazione nonché la qualificazione di questo tipo di errore - è necessario esaminare i motivi a sostegno della decisione, ciò che è precluso dalla presentazione dell'istanza sulla base del solo dispositivo (tra le più recenti, Sez. 6, n. 27109 del 08/05/2017, Ciccarelli, Rv. 270404-01 e Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018, dep. 2019, Bruzzaniti, Rv. 275352-01, ove si segnala la differenza tra la correzione richiesta dalla parte per cui il comma 2 fissa il termine dei 180 giorni dal deposito dei motivi e la correzione disposta d'ufficio, a mente del comma 3, entro il termine di 90 giorni dalla deliberazione;
si veda, poi, amplius, con riferimento anche alla genesi della norma, Sez. 3, n. 48468 del 27/10/2015, Storace, Rv. 265421-01). Nel caso in esame, la ricorrente, successivamente alla presentazione del ricorso straordinario e prima dell'udienza di decisione, ha depositato la sentenza recante i motivi della decisione, insistendo nell'accoglimento della domanda. Non mette conto in questa sede di risolvere la questione teorica se il requisito processuale del deposito dei motivi della sentenza sia tra quelli che debba esistere già al momento della domanda, pena la sua nullità, o tra quelli che possa sopravvenire prima della decisione, così scongiurando una pronuncia in rito. E' invero decisivo che l'assenza del deposito dei motivi della sentenza al momento della presentazione del ricorso straordinario lo ha reso non autosufficiente. Non basta infatti dolersi della condanna al pagamento delle spese alle parti civili, assumendo che queste non si erano costituite nei suoi confronti, senza confutare il ragionamento svolto dai Giudici a sostegno della condanna, ma, soprattutto, senza specificare gli atti processuali che si intendono sottoporre 2 all'esame di questa Corte. Sul punto, si evidenzia che nel ricorso non è specificato alcun atto rilevante da esaminare, mentre nella successiva memoria difensiva si fa riferimento a un verbale di udienza del 15 aprile 2019, del pari non depositato, che, se reca l'ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile, comunque non sarebbe esaustivo, in mancanza dei singoli di atti di costituzione di parte civile. E' pacifico in giurisprudenza che, allorquando si denunci il travisamento di specifici atti del processo, l'interessato deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo (tra le più recenti, Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517-01). L'allegazione, quindi, non può ritenersi esaustiva ai fini della decisione. Peraltro, non è possibile neanche riqualificare la domanda proposta come una mera istanza volta a sollecitare l'attivazione dei poteri officiosi di decisione, ai sensi del comma 3 dell'art. 625-bis cod. proc. pen., perché l'udienza in cui è stato deciso il ricorso è stata celebrata il 3 novembre 2023, oltre il novantesimo giorno dalla deliberazione della sentenza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 3 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente