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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2024, n. 14934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14934 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Ferdinando Lignola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14934 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/03/2024 Ritenuto in fatto 1.PI MO, tramite patrocinio abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 13 ottobre 2023, di conferma della sentenza di primo grado che, a sua volta, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 r.d. n. 267/42 per avere, per effetto di operazioni dolose consistite in una protratta inerzia nel fronteggiare una situazione d'ingravescente perdita economica, cagionato l'aggravamento del dissesto della OP S.R.L. , dichiarata fallita il 24 marzo 2016, di cui era amministratore e, poi, liquidatore. 2.Senza una specifica individuazione dei vizi elencati dall'art. 606 cod. proc. pen., il difensore lamenta l'assenza di prova appagante del dolo previsto dalla norma incriminatrice, perché il ricorrente avrebbe sempre operato in buona fede, anche attraverso la stipulazione di un contratto di affitto di azienda che avrebbe consentito l'iniezione di risorse nelle casse societarie e l'instaurazione di un rapporto commerciale con un'associazione spagnola, interrotto a causa di imprevedibili ritardi dell'Agenzia tributaria iberica;
avrebbe, al più, potuto ravvisarsi colpa, con una derubricazione del reato in bancarotta semplice, ormai prescritto. Ancora, sarebbero state negate, in modo ingiustificato, le attenuanti generiche, di cui il ricorrente sarebbe stato meritevole, per il buon comportamento processuale, per l'impossibilità oggettiva di ricorrere a forme di risarcimento e perché con la sentenza di primo grado, parzialmente assolutoria, gli addebiti a suo carico sono stati ridimensionati. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Debbono essere riaffermati i principi di diritto, espressi dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro in parte richiamati dalla sentenza impugnata, secondo cui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa 2 societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316). Nel concetto di operazioni dolose non sono ricomprese soltanto le operazioni materiali che si risolvano in un facere, perché anche gli inadempimenti reiterati e sistematici in violazione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta sono sussunnibili nella nozione allorchè integrino un'attività di persistente elusione dei doveri dell'organo gestorio, comportante, sotto il profilo eziologico, la causazione o l'aggravamento del dissesto della società, anche se non necessariamente tradotto in una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinante, comunque, un depauperamento del patrimonio, non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014 Rv. 262188). Più volte questa Corte ha evidenziato, infatti, che il profilo strutturale "omissivo" della condotta non impedisce la configurabilità del reato (v., ad es., Sez. 5, n. 3506 del 23/02/1995, Rv. 201057) e le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere anche nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegua il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018 Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, Rv. 270046; sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684). Quanto alle inerzie, deve essere rammentato che l'art. 2447 c.c. (e l'art. 2482 ter c.c. in tema di società a responsabilità limitata) impone, in caso di azzeramento del capitale sociale, l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo, o la trasformazione della società. Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, prevista dall'art. 2484 comma 1 n. 4 cod. civ., lo scioglimento della società opera di diritto, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione della società, il cui avveramento determina "ex tune la dissoluzione della causa di scioglimento della società. La mancata adozione, da parte dell'assemblea, dei provvedimenti di riduzione e ripristino, in misura almeno minima, del capitale sociale richiama agli amministratori le responsabilità correlate al proseguimento dell'attività d'impresa, in armonìa con le attuali disposizioni di cui agli artt. 2485 e 2486 cod. civ. e li vincola, in particolare, a rispettare, nel compimento di qualsiasi operazione, l'obbligo di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, a tutela delle aspettative di soddisfacimento dei creditori (cfr. nel regime antecedente alla riforma del D. Lgs. n. 6 del 2003, Cass. Civ. Sez. 1, n. 9619 del 22/04/2009, Rv. 608228; Sez. 1, n. 3694 del 16/02/2007; Sez. 1, n. 6431 del 27/11/1982, Rv. 424062). 3 2.Nella fattispecie in esame, in particolare, sono state illustrate dalle sentenze di merito, in doppia conforme, le responsabilità dell'amministratore con riferimento ad "omissioni" e ad "attività materiali". Le proposizioni dei provvedimenti giurisdizionali hanno rimarcato che il patrimonio netto della società è risultato profondamente eroso sin dall'annualità 2008, senza che l'amministratore, attuale ricorrente, provvedesse alla Convocazione dell'assemblea dei soci per l'adozione immediata dei provvedimenti urgenti, funzionali alla ricostituzione del capitale sociale;
l'entità della perdita si è incrementata nel corso degli anni;
l' operazione "attiva", rappresentata dal contratto d'affitto d'azienda con la IMBC, perfezionata in conflitto d'interesse (dal momento che il prevenuto era socio ed amministratore di entrambi gli enti, consapevole delle condizioni patrimoniali dell'uno e dell'altro), è stata connotata da esiti obbiettivamente deleteri, perché l'affittuaria è stata, poco tempo dopo, assoggettata a fallimento;
la gestione della fallita è stata caratterizzata dall'ostinato inadempimento delle obbligazioni erariali e di quelle nei confronti degli istituti di credito, e anche la transazione stipulata con gli organi fallimentari non è stata rispettata, a causa del rapido naufragio delle prospettive di recupero di liquidità attraverso l'operazione intessuta con l'associazione MAXIMUS di diritto spagnolo;
tali plurimi comportamenti, attivi ed omissivi, hanno determinato un progressivo peggioramento della situazione di dissesto societario, profilatasi - come detto - sin dal 2008, in evidente pregiudizio della massa dei creditori. A fronte delle piane argomentazioni delle sentenze del duplice grado il ricorrente non contrappone critiche pertinenti e specifiche, né di minima consistenza, reitera - quasi graficamente - i motivi di appello già respinti, con declinazioni appropriate, dalla sentenza impugnata, con i cui enunciati non si confronta e propone obiezioni non consentite in sede di legittimità, perché integralmente finalizzate a richiedere una non autorizzata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione del materiale probatorio (cfr. tra le molte SS.UU. n. 6402 del 30.4.97, Dessimone e altri, Rv. 207944). 3.Non miglior sorte incontra il motivo di ricorso che si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7 sentenza di primo grado a riguardo dell'assenza di segnali di resipiscenza e della ricorrenza di un precedente specifico, pag. 5 sentenza di secondo grado a riguardo della valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio, assestato sui minimi di legge). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando neghi la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; 4 Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244): A tanto può pure aggiungersi che la ragione di impugnazione sconta un vizio di genericità, poiché l'impossibilità di accedere ad iniziative di ristoro patrimoniale o le considerazioni sulla incidenza del pregiudizio specifico sono prodotto di rilievi apodittici ed autoreferenziali. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/03/2024 Il co sigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Ferdinando Lignola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14934 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/03/2024 Ritenuto in fatto 1.PI MO, tramite patrocinio abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 13 ottobre 2023, di conferma della sentenza di primo grado che, a sua volta, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 r.d. n. 267/42 per avere, per effetto di operazioni dolose consistite in una protratta inerzia nel fronteggiare una situazione d'ingravescente perdita economica, cagionato l'aggravamento del dissesto della OP S.R.L. , dichiarata fallita il 24 marzo 2016, di cui era amministratore e, poi, liquidatore. 2.Senza una specifica individuazione dei vizi elencati dall'art. 606 cod. proc. pen., il difensore lamenta l'assenza di prova appagante del dolo previsto dalla norma incriminatrice, perché il ricorrente avrebbe sempre operato in buona fede, anche attraverso la stipulazione di un contratto di affitto di azienda che avrebbe consentito l'iniezione di risorse nelle casse societarie e l'instaurazione di un rapporto commerciale con un'associazione spagnola, interrotto a causa di imprevedibili ritardi dell'Agenzia tributaria iberica;
avrebbe, al più, potuto ravvisarsi colpa, con una derubricazione del reato in bancarotta semplice, ormai prescritto. Ancora, sarebbero state negate, in modo ingiustificato, le attenuanti generiche, di cui il ricorrente sarebbe stato meritevole, per il buon comportamento processuale, per l'impossibilità oggettiva di ricorrere a forme di risarcimento e perché con la sentenza di primo grado, parzialmente assolutoria, gli addebiti a suo carico sono stati ridimensionati. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Debbono essere riaffermati i principi di diritto, espressi dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro in parte richiamati dalla sentenza impugnata, secondo cui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa 2 societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316). Nel concetto di operazioni dolose non sono ricomprese soltanto le operazioni materiali che si risolvano in un facere, perché anche gli inadempimenti reiterati e sistematici in violazione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta sono sussunnibili nella nozione allorchè integrino un'attività di persistente elusione dei doveri dell'organo gestorio, comportante, sotto il profilo eziologico, la causazione o l'aggravamento del dissesto della società, anche se non necessariamente tradotto in una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinante, comunque, un depauperamento del patrimonio, non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014 Rv. 262188). Più volte questa Corte ha evidenziato, infatti, che il profilo strutturale "omissivo" della condotta non impedisce la configurabilità del reato (v., ad es., Sez. 5, n. 3506 del 23/02/1995, Rv. 201057) e le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere anche nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegua il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018 Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, Rv. 270046; sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684). Quanto alle inerzie, deve essere rammentato che l'art. 2447 c.c. (e l'art. 2482 ter c.c. in tema di società a responsabilità limitata) impone, in caso di azzeramento del capitale sociale, l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo, o la trasformazione della società. Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, prevista dall'art. 2484 comma 1 n. 4 cod. civ., lo scioglimento della società opera di diritto, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione della società, il cui avveramento determina "ex tune la dissoluzione della causa di scioglimento della società. La mancata adozione, da parte dell'assemblea, dei provvedimenti di riduzione e ripristino, in misura almeno minima, del capitale sociale richiama agli amministratori le responsabilità correlate al proseguimento dell'attività d'impresa, in armonìa con le attuali disposizioni di cui agli artt. 2485 e 2486 cod. civ. e li vincola, in particolare, a rispettare, nel compimento di qualsiasi operazione, l'obbligo di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, a tutela delle aspettative di soddisfacimento dei creditori (cfr. nel regime antecedente alla riforma del D. Lgs. n. 6 del 2003, Cass. Civ. Sez. 1, n. 9619 del 22/04/2009, Rv. 608228; Sez. 1, n. 3694 del 16/02/2007; Sez. 1, n. 6431 del 27/11/1982, Rv. 424062). 3 2.Nella fattispecie in esame, in particolare, sono state illustrate dalle sentenze di merito, in doppia conforme, le responsabilità dell'amministratore con riferimento ad "omissioni" e ad "attività materiali". Le proposizioni dei provvedimenti giurisdizionali hanno rimarcato che il patrimonio netto della società è risultato profondamente eroso sin dall'annualità 2008, senza che l'amministratore, attuale ricorrente, provvedesse alla Convocazione dell'assemblea dei soci per l'adozione immediata dei provvedimenti urgenti, funzionali alla ricostituzione del capitale sociale;
l'entità della perdita si è incrementata nel corso degli anni;
l' operazione "attiva", rappresentata dal contratto d'affitto d'azienda con la IMBC, perfezionata in conflitto d'interesse (dal momento che il prevenuto era socio ed amministratore di entrambi gli enti, consapevole delle condizioni patrimoniali dell'uno e dell'altro), è stata connotata da esiti obbiettivamente deleteri, perché l'affittuaria è stata, poco tempo dopo, assoggettata a fallimento;
la gestione della fallita è stata caratterizzata dall'ostinato inadempimento delle obbligazioni erariali e di quelle nei confronti degli istituti di credito, e anche la transazione stipulata con gli organi fallimentari non è stata rispettata, a causa del rapido naufragio delle prospettive di recupero di liquidità attraverso l'operazione intessuta con l'associazione MAXIMUS di diritto spagnolo;
tali plurimi comportamenti, attivi ed omissivi, hanno determinato un progressivo peggioramento della situazione di dissesto societario, profilatasi - come detto - sin dal 2008, in evidente pregiudizio della massa dei creditori. A fronte delle piane argomentazioni delle sentenze del duplice grado il ricorrente non contrappone critiche pertinenti e specifiche, né di minima consistenza, reitera - quasi graficamente - i motivi di appello già respinti, con declinazioni appropriate, dalla sentenza impugnata, con i cui enunciati non si confronta e propone obiezioni non consentite in sede di legittimità, perché integralmente finalizzate a richiedere una non autorizzata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione del materiale probatorio (cfr. tra le molte SS.UU. n. 6402 del 30.4.97, Dessimone e altri, Rv. 207944). 3.Non miglior sorte incontra il motivo di ricorso che si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7 sentenza di primo grado a riguardo dell'assenza di segnali di resipiscenza e della ricorrenza di un precedente specifico, pag. 5 sentenza di secondo grado a riguardo della valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio, assestato sui minimi di legge). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando neghi la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; 4 Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244): A tanto può pure aggiungersi che la ragione di impugnazione sconta un vizio di genericità, poiché l'impossibilità di accedere ad iniziative di ristoro patrimoniale o le considerazioni sulla incidenza del pregiudizio specifico sono prodotto di rilievi apodittici ed autoreferenziali. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/03/2024 Il co sigliere estensore