CASS
Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 30/04/2026, n. 15792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15792 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 15792 Anno 2026 Presidente: BORSELLINO MA EL Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 17/02/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di MO AS;
ritenuto che il motivo con il quale si deduce la prescrizione del reato risulta fondato, se si considera che: il reato è stato commesso nel marzo 2013; si tratta di una truffa tentata ed è stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale, così che la pena detentiva massima è di anni tre di reclusione;
il termine ordinario di prescrizione è di sei anni e quello prorogato, in ragione della contestata recidiva, è di nove anni;
il reato, pertanto, in assenza di periodi di sospensione del termine di prescrizione, si è prescritto nel marzo 2022, dunque anteriormente all'emissione della sentenza di appello, che data 7 ottobre 2024; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il giorno 17 febbraio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 15792 Anno 2026 Presidente: BORSELLINO MA EL Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 17/02/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di MO AS;
ritenuto che il motivo con il quale si deduce la prescrizione del reato risulta fondato, se si considera che: il reato è stato commesso nel marzo 2013; si tratta di una truffa tentata ed è stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale, così che la pena detentiva massima è di anni tre di reclusione;
il termine ordinario di prescrizione è di sei anni e quello prorogato, in ragione della contestata recidiva, è di nove anni;
il reato, pertanto, in assenza di periodi di sospensione del termine di prescrizione, si è prescritto nel marzo 2022, dunque anteriormente all'emissione della sentenza di appello, che data 7 ottobre 2024; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il giorno 17 febbraio 2026.