Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
O L L O B E ) T E 4 E 7 N C 3 O . I A N T P , A I 1 7 D 7 E REPUBBLICA ITALIANA C 1 I R D O R D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G E T E N E N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S . T T E Oggetto R S I A ( SEZONE PRIMA CIVILE01 3 04 1 03 Composta dagli Il S g.ri ngi Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 23032/00 Cron. 3068 Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 27/06/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TRITONE 17 STANZA 708, presso l'avvocato GIUSEPPE NIEDDA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI VERCELLI;
- intimata avverso la sentenza n. 22/00 del Giudice di pace di SANTHIA', depositata il 29/07/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1467 udienza del 27/06/2002 dal Consigliere Dott. Bruno -1- SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento altri. in persona del Sostituto Procuratore Umberto APICE che ha concluso per del primo motivo e assorbimento degli -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 15-3-2000, SO AU proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22 della 1.n.689/81, innanzi al Giudice di Pace di Santhià, avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Vercelli del 26-1-2000, avente ad oggetto il pagamento di £1.224.100 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art.142, nono comma, C.d.S. (superamento limiti di velocità). L'adito Giudice, costituitasi la TT, con la sentenza in esame, rigettava l'opposizione. Ricorre per cassazione, con quattro motivi, il SO;
non ha svolto attività difensiva l'intimata TT. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.204 C.d.S. per tardività del provvedimento prefettizio in questione, in quanto emesso oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo. Con il secondo motivo si afferma il difetto di motivazione in ordine al punto dell'omessa immediata contestazione dell'accertamento, a mezzo c.d. autovelox, dell'infrazione in questione. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 18 della 1.n.689/81 e degli artt. 203 e 204 C.d.S. "in quanto l'esponente in sede di ricorso gerarchico aveva evidenziato specifiche doglianze che l'ordinanza-ingiunzione non ha preso in considerazione, con particolare riferimento alla “legalità dell'apparecchiatura elettronica usata”. Con il quarto motivo, infine, si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art.91 c.p.c. e dell'art.23 della 1.n.689/81 per avere il Giudice di Pace condannato l'opponente alle spese del procedimento di opposizione in favore della TT (costituitasi tramite un suo funzionario e non presente nelle due udienze) nonostante le stesse fossero non maturate e non documentate. Il ricorso è fondato unicamente in relazione al quarto motivo mentre non sono meritevoli di accoglimento le ulteriori doglianze di cui ai primi tre motivi. Deve, infatti, osservarsi che, come per consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte ( tra le altre, Cass.n.9365/97), in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o anche tramite funzionario appositamente delegato, può ottenere, in tema di spese, la sola refusione di quelle, diverse dalle generali, che "concretamente affrontato" per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota. Nel caso in esame, non osservando tale principio, il Giudice di Pace ha posto a carico dell'opponente le spese del procedimento, liquidandole in £.100.000, senza tener conto delle difese effettivamente svolte e, soprattutto, in mancanza di specifica nota indicativa delle stesse. Infondati, invece, come detto, sono i primi tre motivi: a) quanto alla prima doglianza deve rilevarsi, con riferimento alla dedotta tardività della comunicazione dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, che in base al testo dell'art.204 C.d.S. vigente all'epoca dei fatti in questione, il termine (in seguito più volte modificato) originariamente fissato normativamente in sessanta giorni per l'emissione del provvedimento prefettizio (con decorrenza dall'esame del verbale e degli atti prodotti dall'Ufficio o, come nella fattispecie in esame, dal ricorso amministrativo) va integrato con l'ulteriore termine (sulla base della giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, in proposito Cass.n.2064/98) di trenta giorni, di cui all'art.203 C.d.S., assegnato all'Ufficio o Comando accertatore ai fini della c.d. istruttoria preliminare. Nella vicenda in esame, come correttamente valutato dal Giudice di Pace, il ricorso avverso il verbale di accertamento della Polizia Stradale di Torino è stato inoltrato il 4-11-99 ed il Prefetto di Vercelli si è pronunciato, con l'ordinanza-ingiunzione in oggetto, in data 26-1-2000, quindi entro il suddetto termine di novanta giorni. b) Quanto alla vexata quaestio, e sempre con riferimento alla normativa ed agli indirizzi giurisprudenziali vigenti all'epoca dei fatti in questione, dell' "immediatezza" della contestazione dell'accertamento del superamento dei limiti di velocità, deve ribadirsi che detta immediatezza, da valutarsi con prudente accertamento da parte del giudice di merito ex artt. 201 C.d.S. e 384 Reg.Esec., non va omessa ogniqualvolta sia possibile, fermo restando i casi di impossibilità, tra cui quello di cui alla lett. e di detto art.384, con riferimento alla circostanza del veloce allontanamento dell'autoveicolo oggetto della contravvenzione. Nella fattispecie in esame, il Giudice di Pace, con ampia motivazione, ha posto in rilievo come gli agenti accertatori non hanno potuto procedere all'immediata contestazione proprio "per l'impossibilità di fermare il veicolo, oggetto del rilievo, in tempo utile e nei modi regolamentari”. c) Infine, inammissibile è la censura di cui al terzo motivo;
l'odierno ricorrente, nel dolersi della mancata considerazione da parte del Prefetto delle osservazioni svolte in sede di ricorso amministrativo e del conseguente scarso o inesistente rilievo dato alle stesse dal Giudice di Pace, da un lato non enuncia quali doglianze specifiche e, soprattutto "decisive" in ordine al contenzioso in esame, non risultano esaminate, dall'altro, nel fare riferimento alla sola dettagliata circostanza della dedotta non conformità a legge dell'autovelox in questione, tende ad un non consentito, in questa sede, riesame di elementi di fatto su cui il Giudice di Pace ha più che sufficientemente argomentato. All'accoglimento del ricorso, limitatamente al quarto motivo, consegue la cassazione dell'impugnata sentenza, ex art.384 c.p.c., relativamente al solo punto della condanna delle spese. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso;
rigetta gli altri. Cassa, decidendo nel merito, in relazione alla sentenza impugnata, la statuizione di condanna alle spese. Compensa le spese della presente fase. In Roma, il 27-6-2002 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il Presidente L'estensore Bu Spotमल्ट Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 3 . 2003 LLOCANDELLIEARE Luisa Pissinetil