Art. 5.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 1.650 miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 1.300 miliardi a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982;
b) quanto a lire 350 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento recato dal capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 1.650 miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 1.300 miliardi a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982;
b) quanto a lire 350 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento recato dal capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.