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Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/02/2023, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
N. 4515/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4515/2018 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24.04.2018 e vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelo Lorenzon del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in San Donà di IA (Ve), via C. Battisti n. 10;
-attori- contro in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Donato Bruno del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Venezia-Mestre, Riviera XX Settembre n. 38/5;
-convenuta- e
CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Lazzaro del Foro di Pordenone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portogruaro (Ve), via Villastorta 2;
-convenuto contumace- avente ad oggetto: lesione personale;
conclusioni: come riportato nel verbale di udienza del 21.07.2022; per i seguenti motivi della decisione in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, dedotto di essere stata Parte_1 incolpevolmente gravemente lesionata a seguito del sinistro stradale intervenuto il 30.10.2015 alle ore 20.45 a San Donà di IA –presso la rotatoria n. 23 della zona III incidente sull'intersezione tra via OV e via Unità d'Italia- quando in sella alla sua bicicletta veniva urtata violentemente dall'auto Mercedes DT802XK condotta da e assicurata con CP_2 la Compagnia assicuratrice ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale Controparte_1 la medesima (quale responsabile civile) e (quale compagnia CP_2 Controparte_1 assicuratrice per l'RCA) al fine di sentire accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro e, per l'effetto, previa concessione di provvisionale ex art. CP_2
147 del D.Lgs. 209/2005 e/o ex art. 5 della L. 102/2006 a carico solidale delle convenute per la somma pari ad € 369.147,34 o in subordine pari ad € 35.000, sentire condannare le convenute in solido al pagamento a suo favore della somma pari ad € 738.294,68 o quella –maggiore o minore- ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali (i.e. perdita della capacità di lavoro specifica) e non patrimoniali (i.e. il danno biologico debitamente personalizzato, il danno esistenziale), patiti e patiendi in conseguenza del sinistro.
pagina1 di 13 Più specificamene, l'attrice ha allegato: che nelle predette circostante, mentre lei percorreva la rotatoria provenendo da OV di IA con direzione verso la frazione di Grassaga di San Donà di IA, la , giunta all'intersezione da via Unità d'Italia, non avvedendosi di lei CP_2 all'interno della rotatoria nonostante la presenza di un lampione della P.A. acceso e funzionante, ometteva di concederle la precedenza (come imposto dalla segnaletica orizzontale e verticale) e, proseguendo la sua marcia in spregio degli artt. 145 e 146 del C.d.S., collideva con la parte anteriore frontale dell'auto con la ruota posteriore della sua bicicletta, cosicché lei veniva dapprima caricata sull'auto –andando a sbattere con la testa sul parabrezza, rompendolo- e successivamente proiettata a quattro metri di distanza;
che sul luogo intervenivano gli operanti del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Donà di IA (doc. 2: relazione di incidente stradale); che nelle more lei veniva trasportata all'Ospedale di Treviso presso il reparto di terapia intensiva (ove rimaneva sino al 2.11.2015) e di lì all'Ospedale di Treviso (ove rimaneva ricoverata sino al 17.11.2015); che doveva sostenere una lunga serie di visite e cure per € 9.485,65 (doc. 5) in ragione della gravità delle lesioni alla salute subìte (secondo la perizia di parte del dr. consistenti in “grave trauma cranio-encefalico ommotivo Per_1 con frattura della rocca petrosa destra interessante la mastoide e la cassa timpanica con emotimpano, ematoma sub-durale in sede frontale bilaterale, spandimento ematico in sede parieto - occipitale destra, focolai contusivo - emorragici fronto - basali bilaterali e temporale destro, esitato in disturbi neurocognitivi di grado medio, anosmia e ipogeusia;
trauma distorsivo del rachide cervicale da colpo di frusta, trauma concessivo - contusivo del rachide dorso-lombare”) determinanti altresì un rilevante pregiudizio psichico (secondo la perizia di parte del dr. consistente in “disturbo neurocognitivo medio (sindrome psicorganica di grado medio) con Per_2 deterioramento importante nelle funzioni cognitive ed alterazioni della personalità con apatia ....caduta dell'iniziativa... indebolimento della capacità di attenzione e di memoria... impoverimento globale della personalità , che appare limitata nell'autonomia al di fuori del perimetro domestico”); che in ragione delle conseguenze del sinistro non poteva più in alcun modo svolgere l'attività di casalinga con relativa totale perdita della capacità lavorativa specifica;
che la compagnia assicuratrice CP_1
a titolo risarcitorio le corrispondeva nell'aprile 2016 € 10.000 e successivamente nel gennaio 2017 € 25.000 e trattenuti a titolo di acconto. Con comparsa di risposta, si è costituita la pretesa responsabile civile CP_2 concludendo, oltre che per il rigetto della condanna alla provvisionale, anche per il rigetto della pretesa avversaria nel merito (in ragione dell'esclusiva responsabilità della nella Parte_1 determinazione del sinistro) con condanna della medesima attrice e/o della compagnia assicuratrice alla rifusione delle spese a suo favore;
in subordine, la convenuta ha richiesto di essere manleva da (con cui era assicurata per l'RCA al momento del Controparte_1 sinistro giusta polizza n. 247244597 decorrente dal 02.04.2015 al 02.04.2016, doc. 4) per qualunque somma di denaro dovesse essere condannata a corrispondere all'attrice, anche a titolo di spese di lite del presente giudizio. La , a sostegno della sua posizione, ha evidenziato che la nella descrizione CP_2 Parte_1 del sinistro, aveva omesso circostanze essenziali per la ricostruzione della dinamica ovvero: (a) di essere stata sanzionata ex art. 182 comma 9 del CdS per aver omesso di transitare sull'esistente pista riservata ai velocipedi;
(b) di aver omesso di indossare, in violazione dell'art. 182 comma 9-bis del CdS, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del CdS;
(c) di avere, al contrario, indossato al momento del sinistro capi totalmente neri (su entrambi i punti la relazione degli operanti, doc. 2 attoreo); (d) di aver improvvisamente tagliato la strada al proprio veicolo portandosi al centro della corsia e non rimanendo al massimo del margine destro della carreggiata (tanto più che la propria direzione di marcia, come riportato in verbale, era rivolta all'uscita dalla rotatoria) così come previsto dall'art. 143 comma 2 del CdS;
(e) di essere sprovvista e/o comunque di non aver pagina2 di 13 azionato i dispositivi di illuminazione del proprio velocipede in violazione dell'art. 68 comma 2 e 152 comma 1 del Cds (si doc. 2). Ancora, la ha specificamente contestato che CP_2
l'attrice, a seguito dell'urto, sarebbe stata caricata sull'auto sbattendo il capo sul parabrezza, ribandendo, per contro, che era stata la a tagliarle la strada spostandosi Parte_1 improvvisamente al centro della corsia così collidendo con la sua auto. Alla luce di un tanto, la convenuta ha sostenuto l'esclusiva, o comunque concorrente nella misura del 70-80%, responsabilità dell'attrice nella determinazione del sinistro e, per l'effetto, nelle relative conseguenze pregiudizievoli descritte in citazione, anch'esse contestate nell'an (con particolare riferimento al preteso “danno esistenziale” e al danno da perdita totale di capacità di lavoro specifica -a fronte della pretesa personalizzazione nella misura del 25% del danno biologico dichiarato pari al 50%-) e nel quantum (tenuto conto della valutazione dei danni alla salute contenute in mere perizie di parte). Con comparsa di risposta, si è altresì costituita in giudizio concludendo, Controparte_1 oltre che per il rigetto dell'istanza attorea ex art. 147 del D.Lgs. 209/2005 e/o ex art. 5 L. 102/2006, per il rigetto della pretesa risarcitoria della previo accertamento della Parte_1 corresponsabilità della nella determinazione del sinistro e, per altro verso, della Parte_1 corresponsione ante ca ore dell'attrice della somma di € 35.000. In subordine, la Compagnia ha chiesto ridursi il quantum risarcitorio spettante all'attrice in ragione del suo grado di corresponsabilità nella causazione del sinistro nonché dell'effettiva sussistenza, entità e risarcibilità dei pregiudizi reclamati purché riconducibili al sinistro. Più specificamente, ha contestato la ricostruzione del sinistro offerta dalla CP_1 Parte_1 evidenziando che la , per quanto avesse ridotto la velocità e verificato l'eventuale CP_2 presenza di veicoli sopraggiungenti da sinistra una volta giunta in prossimità del segnale di precedente posto in corrispondenza della rotatoria, mentre si trovava già all'interno della rotatoria si trovava dinanzi il velocipede della che circolava al centro della carreggiata Parte_1
(anziché utilizzare la pista ciclabile esistente o quantomeno posizionarsi sul margine destro), indossando abiti scuri, a fari spenti, così non potendo ritenersi superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.. La Compagnia, inoltre, ha contestato puntualmente le voci di danno ex adverso menzionate, tanto dal punto di vista patrimoniale che non patrimoniale. Respinta l'istanza di parte attrice di concessione di provvisionale ai sensi dell'art. 147 del D.lgs.209/2005 e/o ex art. 5 della l. 102/2006 con ordinanza d.d. 9.09.2018 (qui integralmente richiamata), la causa, dopo la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie, è stata istruita, in un primo momento, mediante l'espletamento della prova orale (per interrogatorio e testi) offerta da parte attrice, l'acquisizione su ordine del Tribunale di informazioni su eventuali indennità erogate e/o erogande dall' a favore della a CP_3 Parte_1 seguito della visita dalla stessa effettuata presso la Commissione Medica di Accertamento (indennità poi non risultate percepite), l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, l'acquisizione della documentazione fotografica allegata al rapporto dinamico ricostruttivo redatto dai CC di San Donà di IA (Ve). All'esito, il GI, tenendo conto della somma di € 35.000 corrisposta ante causam dalla Compagnia assicuratrice all'attrice, con ordinanza d.d. 13.03.2021 ha formulato una proposta conciliativa alle parti: pagamento a favore dell'attrice e a carico delle convenute in solido della somma di € 140.000; spese di lite compensate per 1/2 e rifusione a favore dell'attrice e a carico delle convenute del restante 1/2 pari ad € 5.393,5 oltre accessori di legge;
spese di c.t.u. a carico delle parti convenute nel riparto interno, in solido nei confronti del c.t.u.. Tale proposta, mentre è stata accettata dalle parti convenute, è stata invece rifiutata dall'attrice all'udienza del 6.05.2022 in considerazione della ritenuta incongruità della somma proposta pagina3 di 13 rispetto ai danni patiti (anche a fronte di un eventuale concorso della medesima nella determinazione del sinistro). Il GI, preso atto del rifiuto della alla proposta conciliativa, accogliendo l'istanza di Parte_1 ha disposto CTU dinamico ricostruttiva alla luce dell'incertezza dell'esito della Controparte_1 prova orale espletata e della gravità delle lesioni riportate dall'attrice. Rigettata (per assenza dei presupposti ex art. 51 co. 1 n. 3 c.p.c.) l'istanza attorea di ricusazione del CTU nominato, ing. , con ordinanza d.d. 10.09.2021 –qui integralmente Persona_3 richiamata- ed acquisito l'elaborato peritale (così come integrato, su ordine del GI, all'esito di apposita ispezione dei luoghi di causa in orario serale -e comunque in assenza di luce naturale- da parte del CTU alla presenza e in contraddittorio con i CCTTPP, da apposita relazione in punto di luminosità artificiale rilevata - corredata ulteriori foto-), le parti sono state invitate a precisare le conclusioni all'udienza “cartolare” del 21.07.2022, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La causa passa ora in decisione. La domanda attorea nei confronti delle convenute –promossa ex art. 144 Cod. Ass.- è solo parzialmente fondata e merita di trovare accoglimento solamente nei termini di seguito indicati. Sulla dinamica del sinistro e le responsabilità. In assenza di testimoni oculari e di confessioni rese dalla convenuta in sede di CP_2 interrogatorio formale (la quale ha essenzialmente confermato le proprie dichiarazioni rese ai verbalizzanti dopo il sinistro: “alla guida della mia autovettura stavo percorrendo via Unità d'Italia direzione OV di IA . Giunta in prossimità del segnale di “Dare Precedenza” posto all'intersezione con la rotatoria n°23 Zona III, rallentavo l'andatura e verificavo alla mia sinistra se stessero sopraggiungendo altri veicoli. Constatavo che non vi erano veicoli , mi immettevo nella rotatoria quando improvvisamente una donna in sella ad un velocipede mi tagliava la strada. Tentavo di evitare invano l'impatto, la urtavo sulla ruota posteriore e la facevo rovinare a terra. Preciso che la donna era vestita con abiti scuri e il velocipede era privo di fari accesi;
la stessa stava percorrendo la rotatoria al centro della carreggiata anziché a destra rispetto al senso di marcia”) nella ricostruzione della dinamica del sinistro devono essere considerati attentamente tanto il rapporto dei CC di San Donà di IA (Ve) –intervenuti venti minuti circa dopo il sinistro, quando la era già stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma con i veicoli ancora in Parte_1 posizione statica- corredato dall'acquisita documentazione fotografica tanto la CTU dinamico ricostruttiva (condotta nel pieno rispetto del contraddittorio, ben argomentata, completa e priva di vizi logici, dunque pienamente condivisibile). Costituisce fatto pacifico che il sinistro si sia verificato alle ore 20.45 circa del 30 ottobre 2015 a San Donà di IA (VE), in particolare nel centro abitato (con conseguente limite di 50 km/h) presso la rotatoria posta all'intersezione tra via Unità d'Italia e via OV, allorquando il velocipede condotto da proveniente da via OV e dichiaratamente Parte_1 diretto a Grassaga di S. Donà di IA, percorrendo la rotatoria posta all'intersezione con via Unità d'Italia, veniva a collidere con l'autovettura Mercedes Classe B targa DT802XK condotta da assicurata dalla che, proveniente da via Unità CP_2 Controparte_4
d'I ua volta immet Alla luce del rapporto dei CC verbalizzanti (e del correlato rapporto fotografica) nonché degli elementi puntualmente riportati dal CTU si deve ritenere ragionevolmente accertato in fatto: i) che il sinistro è avvenuto in condizioni di cielo sereno, con asfalto asciutto (“privo di tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”) e traffico scarso, e visibilità notturna con illuminazione artificiale “sufficiente” ma non uniforme, data dai lampioni stradali collocati ai margini della rotatoria;
ii) che la distanza rilevata tra i veicoli in quiete era di 3,85 m, con il velocipede collocato nettamente alla destra rispetto alla traiettoria della vettura la quale –come pagina4 di 13 visibile dalle fotografie del rapporto- aveva le ruote leggermente sterzate verso sinistra (ovvero verso la parte interna della rotatoria); iii) che la bicicletta presentava, come rilevato dal CTU sulla scorta del materiale fotografico acquisito, “un marcato svergolamento di parafango e cerchio ruota posteriori con direzione della forza da dx verso sx, e rottura del trasparente della luce posteriore” (quest'ultima, a condivisibile giudizio del CTU, “non riconducibile con certezza all'evento, non essendo stato dato atto del rinvenimento dei frammenti sul teatro del sinistro”) nonché “una rotazione verso sx della sella, a conferma che il ciclista al momento dell'urto si trovava in sella”; iv) che, ancora, “la dinamo sulla ruota anteriore, [si trovava] in posizione disinserita” così dovendosi ritenere che la stesse Parte_1 viaggiando senza i prescritti dispositivi luminosi in funzione “essendo il mecca ato da molle” e non potendosi ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, che “la dinamo si possa essere disinserita accidentalmente” poiché, come peraltro noto, per disinserire la dinamo “è necessario effettuare un movimento di rotazione dell'intero corpo dinamo sin a far inserire un dente di fermo, esercitando una forza consistente orientata in modo ben preciso” (movimento, questo, a condivisibile giudizio del CTU, incompatibile con la dinamica del sinistro); v) che, per contro, sull'autovettura condotta dalla non era rinvenibile alcuna deformazione riconducibile CP_2 all'urto o al caricamento del ciclista, ma “soltanto alcune piccole abrasioni, diffuse su tutta la parte anteriore, di cui una più vistosa a sinistra della targa” e “altre abrasioni [F] sulla parte destra del frontale ed un apparente depolveramento sul cofano motore”; vi) che via OV, nel senso di marcia percorso dall'attrice e nel tratto a monte della rotatoria, era fiancheggiata –all'epoca dei fatti, come accertato dal CTU utilizzando le immagini dei luoghi presenti nell'archivio di Google da un percorso ciclopedonale ovvero da un percorso pedonale aperto alle biciclette, Org_1 le quali potevano –e non già dovevano- utilizzarlo, ben potendo circolare anche sulla sede veicolare, tenendo in questo caso la destra della corsia di marcia ed utilizzando –come richiesto nella fattispecie dall'art. 377 co. 4 Reg. Appl. CdS, essendo tramontato il sole da oltre mezzora- i dispositivi di segnalazione visivi (ingiustificata apparendo pertanto la sanzione elevata nei confronti dell'attrice per non aver utilizzato una pista ciclabile in realtà insussistente, tanto più in corrispondenza della rotatoria). Ora, spostando l'angolo prospettico sulla dinamica del sinistro e, in particolare, sulla più verosimile collocazione del punto d'urto –non rilevato dai verbalizzanti in ragione di tracce significative sul suolo-, appaiono al Tribunale convincenti le articolate osservazioni del CTU ing. , il quale ha evidenziato che “La collocazione più verosimile è comunque all'intersezione tra le Per_3 traiettorie “naturali” dei due veicoli in funzione della direzione percorsa. Possiamo escludere che, come sostenuto dall'automobilista, la bicicletta procedesse nella rotatoria al centro della corsia di marcia, in quanto, dopo l'urto, anche ipotizzando una deviazione di traiettoria minima, non avrebbe potuto raggiungere il punto di quiete rilevato”, vale a dire nettamente a destra rispetto all'auto. Per l'effetto, secondo la condivisibile valutazione del CTU, la più verosimile ricostruzione del sinistro appare la seguente: “L'autovettura, proveniente da OV, avvistò la bicicletta solo quando questa entrò nel campo coperto dai fari anabbaglianti. Possiamo assumere le rispettive velocità in circa 8 m/s = 28 km/h per l'autovettura, in decelerazione, e in circa 5 m/s = 18 km/h per la ciclista, il che porta la distanza di avvistamento a circa St=13m. L'urto si verificò circa S=9 m più a valle, con l'autovettura in frenata da poco più di un metro, e la bicicletta in transito davanti allo svincolo, ormai quasi oltre la traiettoria della vettura. L'urto obliquo, con limitata differenza di velocità, interessò la ruota posteriore della bicicletta, facendola ruotare in senso orario e rovesciare al suolo”. In altri termini, secondo la ragionevole ricostruzione offerta dal CTU, la Parte_1 inizialmente proveniente da via OV, aveva già percorso circa ¼ della rotatoria posta all'intersezione tra le vie OV ed Unità d'Italia e stava legittimamente transitando sul lato destro della corsia (e non già al centro della carreggiata, come sostenuto dalla convenuta) davanti allo svincolo di immissione da via Unità d'Italia quando venne attinta da tergo pagina5 di 13 dall'autovettura condotta dalla che si stava immettendo senza averla tempestivamente CP_2 avvistata, verosimilmente solo quando la bicicletta entrò nell'area illuminata dai fari anabbaglianti dell'autovettura e dunque troppo tardi per evitare il contatto. In tale contesto, occorre evidenziare che il CTU, nella sua relazione, ha riprodotto, con apposite foto scattate –a seguito di richiesta di integrazione da parte del GI- anche con l'ausilio di fotografo professionista attrezzato con dispositivi atti a rilevazioni “in luce incidente” al fine di determinare la radiazione luminosa effettivamente presente nei diversi punti della rotatoria (con modalità certamente affidabili), le visibilità percepibile a quell'ora ad occhio nudo, rilevando una scarsa -e comunque non uniforme- illuminazione artificiale del luogo determinata da 8 gruppi di lampade disposte lungo il perimetro esterno (non modificata rispetto al 2015, v. pag. 5 dell'integrazine): “In particolare, la zona in cui si trovava la bicicletta durante la fase di immissione dell'autovettura (posizione dell'autovettura percepibile sulla destra dell'immagine sopra) risulta molto meno luminosa, per cui è plausibile che l'avvistamento sia avvenuto solo al momento in cui l'RI (vestita con abiti scuri) è entrata nel campo coperto dai fari, come ipotizzato dallo scrivente. Quando viceversa la bicicletta si trovava nella zona più illuminata, in corrispondenza della base del lampione, l'autovettura era ancora lontana, in fase di avvicinamento, e la sua visuale verso l'interno rotatoria era disturbata dalla segnaletica verticale presente sull'aiuola”. In dettaglio, si è rilevato come “in corrispondenza dello svincolo di immissione da via Unità d'Italia il punto di minor illuminazione si ha proprio in corrispondenza del punto d'urto, con un'intensità di circa 9 lux”. Concentrando a questo punto l'attenzione sulla condotta di guida dell'attrice e della convenuta si può giungere alle seguenti conclusioni: CP_2
i) la , nell'immettersi nella rotatoria, ha omesso di concedere la dovuta precedenza alla CP_2 bicicletta che già la percorreva, violando così l'art 145 CdS. Tale omissione, anche secondo la valutazione del consulente, rappresenta dunque la causa tecnica prevalente del sinistro;
ii) la per contro, circolava in condizioni di visibilità notturna senza far uso dei Parte_1 prescritti dispositivi luminosi. Invero, pur essendo infatti il faro anteriore presente sulla bicicletta, la dinamo che lo avrebbe dovuto alimentare si trovava in posizione disinserita. Mancavano inoltre i dispositivi retroriflettenti laterali. Ciò che, unitamente all'uso di abiti di colore scuro, ha reso indubbiamente più difficoltoso ed oggettivamente incerto l'avvistamento da parte della , costituendo concausa tecnica del sinistro. In mancanza dei prescritti CP_2 dispositivi luminosi, infatti, ai sensi dell'art 377 C4 Reg Appl. CdS, i velocipedi risultano non idonei all'uso e andrebbero condotti a mano lungo i percorsi pedonali. Ad ogni modo, sul punto, occorre considerare che, l'attrice, considerata la sua direzione di marcia, non disponeva di un percorso alternativo valido che le permettesse di evitare la marcia sulla corsia carrabile: il percorso ciclopedonale in sede propria (impropriamente definito dai Verbalizzanti “pista ciclabile”) che fiancheggia ad ovest la via OV sia a monte che a valle della rotatoria, per quanto più sicuro, non le avrebbe permesso di raggiungere il ramo est di via Unità d'Italia, in quanto, come rilevato dal CTU, esso serve il solo traffico con direttrice nord/sud di verso S.Donà di IA, con la conseguenza che la stessa sarebbe quindi stata comunque costretta, dopo un largo giro, ad immettersi sulla sede carrabile della rotatoria per completare l'ultimo tratto – tra il ramo sud di via OV e quello est di via Unità d'Italia - non servito neppure da marciapiede pedonale. Alla luce delle esposte circostanze, ribadito che il Codice della Strada d. lgs. n. 285/1992 agli artt. 47 e 50 stabilisce che i velocipedi sono considerati a tutti gli effetti veicoli e sono dunque tenuti al rispetto delle norme indicate dagli artt. 140 e ss., il Tribunale ritiene che si debba addebitare alla l'omessa concessione della dovuta –ex art. 145 C.d.S.- precedenza alla CP_2 bicicletta condotta dalla e, a quest'ultima, l'omesso utilizzo dei dispositivi di Parte_1 illuminazione che rendeva inidoneo nel caso di specie, tenuto conto della scarsa visibilità,
pagina6 di 13 l'utilizzo del mezzo sulla carreggiata secondo l'art. 377 Regolamento attuativo del C.d.S. secondo cui “nell'attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso, ed in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare con il veicolo a mano”. La violazioni rilevate comportano a giudizio del Tribunale l'addebito all'odierna attrice di un concorso di colpa nella causazione del sinistro in misura del 40%, determinato per il rimanente 60% dalla condotta della . CP_2
Per tale motivo la domanda risarcitoria di parte attrice dev'essere accolta in misura del 60%. Sul danno risarcibile. Il Tribunale osserva come dalla CTU medico-legale espletata sulla persona dell'attrice si evince: i) che a seguito del sinistro, ha riportato un grave trauma cranico (ematoma Parte_1 sottodurale frontale bilaterale con frattura a livello della rocca petrosa destra a decorso orizzontale, interessante la mastoide con emotimpano) con sindrome cefalalgica e posturale in presenza di una vertigine periferica di natura otolitica nonché disturbi della cognizione, attenzione, disnomia, disturbi mnesici, disforia con alterazione del comportamento persistente ipo/anosmia determinante;
ii) che ciò ha determinato un danno biologico temporaneo di giorni 150 così suddivisibile: invalidità temporanea biologica totale di 30 giorni;
invalidità temporanea biologica al 75% di 60 giorni;
invalidità temporanea biologica al 50% di ulteriori 60 giorni;
iii) che ciò ha altresì determinato un danno biologico permanente (comprensivo del disturbo cognitivo di media gravità rilevato da ausiliario specialista psichiatria dr. il quale ha Persona_4 rilevato “…difficoltà attentive di memoria e di concentrazione nelle comuni attività quotidiane che negativamente si ripercuotono sulla sua capacità di svolgere in maniera pienamente adeguata le attività precedentemente eseguite con conseguente disagio relazionale, stato di demoralizzazione con perdita di iniziativa e di interessi, tendenza all'abulia, all'apatia, all'astenia, all'autosvalutazione, all'isolamento sociale e parossistici episodi d'ansia situazionale, in particolare nelle situazioni in cui la sua efficienza intellettiva vacilla rispetto al passato, cosa della quale appare peraltro consapevole (p.e. quando si trova a dover eseguire rapide, quanto elementari, operazioni matematiche per calcolare il resto di un pagamento – apparendo evidente in tal senso la presenza di importante discalculia oltre che di anomia – nell'apprendimento di nuove nozioni ed abilità, nella rievocazione di ricordi significativi della propria esistenza, nell'immediato riconoscimento di persone precedentemente note, così come nella pianificazione della quotidianità, in definitiva rendendola dipendente dall'aiuto dei familiari per quel che riguarda le situazioni più complesse, il fratello in particolare) con saltuaria presenza di correlati comportamentali espressi soprattutto in forma di inoperoso affaccendamento piuttosto che di discontrollo degli impulsi…v. pag. 34 della CTU) pari al 40%; iv) che non sono documentate patologie preesistenti;
v) che, a fronte di generiche allegazioni e tenuto conto della carenza di una formazione scolastica specifica e/o di una specifica qualifica professionale con conseguente collocamento dell'attrice nella categoria generica operaia/impiegatizia, è stata riconosciuta una inabilità al lavoro pari a 150 giorni al 100%, mentre, per quanto concerne la capacità lavorativa specifica, ne è stata rilevata una riduzione del 40% “essenzialmente dipendente non tanto dalle componenti somatiche del danno quanto, viepiù, dalla componente neuro cognitiva con parziale compromissione cognitiva, tendenza all'abulia, discalculia e difficoltà di pianificazione quotidiana, in misura non dissimile al danno all'integrità psicofisica riconosciuto (circa 40%)”; vi) che il livello di sofferenza è stato medio-elevato nel corso del periodo di malattia e convalescenza e medio, nel cronico, in ragione dei postumi residuati;
vii) che non vi sono spese future, ma sono state riconosciute come necessarie e congrue le spese mediche sostenute pari ad € 3.089,50 oltre che le spese per CTP. Rispetto a tali conclusioni peritali, logicamente e congruamente motivate, non ritiene il Tribunale di doversi discostare.
pagina7 di 13 Considerata l'entità del danno alla salute rilevato, si ritiene di fare applicazione, ai fini della sua liquidazione, dei criteri di liquidazione che il Tribunale di Venezia richiama ormai costantemente ed uniformemente per il risarcimento dei danni non patrimoniali. Questo Tribunale non ignora il contenuto della sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Il Tribunale reputa però adeguato a perseguire lo scopo indicato dalla pronuncia, ovvero considerare l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento", liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Venezia ed aggiornate al 2020. In particolare, giova osservare che il fondamento dello strumento della tabella è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno: i dati in essa contenuti, peraltro, non devono essere applicati automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle c.d. condizioni personalizzanti, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, anche per evitare l'eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie. Nello specifico, la tabella adottata presso il Tribunale di Venezia risulta elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento (non standardizzato, come quello milanese, con limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice esplicato sulla base delle circostanze –eccezionali, peculiari- del caso concreto, ossia dei fatti allegati e provati nel procedimento. Giova peraltro osservare che la Corte di Cassazione, in recente arresto (Cass. 7513/2018) ha chiarito che "Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale. La liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano non perché abbiano inciso, sic et pagina8 di 13 simpliciter, su "aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)". In tale contesto, la tabelle veneziane risultano maggiormente rispettose di tali principi cardine prevedendo il valore base del solo danno biologico (già inteso come danno intrinsecamente dinamico relazionale) da integrare equitativamente -ove ne ricorrano i presupposti- nell'ottica personalizzante, senza alcun automatismo. Si sottolinea come le tabelle elaborate presso il Tribunale di Venezia per la liquidazione della componente di danno non patrimoniale ulteriore rispetto al biologico prevedano, infatti, una forbice percentuale progressiva sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile il valore finale e omnicomprensivo del ristoro, secondo parametri oggettivi (fondati naturalmente sull'età e sui postumi) suscettibili del necessario adeguamento alle caratteristiche del caso concreto in base alla valutazione equitativa del giudicante. Ebbene, alla luce delle tabelle normalmente in uso presso questo Tribunale del 2020, il danno biologico risarcibile alla tenuto conto della sua età degli interventi (50 anni al Parte_1 momento del sinistro), della durata della malattia e dell'entità delle lesioni subite, va liquidata, a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, la somma di € 172.004,00 in moneta attuale. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere liquidato in € 15.750,00 sempre in applicazione delle summenzionate tabelle ritenendo congruo applicare per il danno temporaneo il valore giornaliero mediano di € 150,00 in considerazione della massima gravità e durata dell'inabilità temporanea totale e parziale nonché del grado di sofferenza patito tanto nel corso della patologia. Non sussistono invece i presupposti per una personalizzazione dei valori tabellari, peraltro nemmeno allegati specificamente dalla attrice entro le preclusioni assertive. Si deve infatti ritenere che, in assenza di rappresentazione e prova di conseguenze eccezionali e straordinarie in relazione ai danni alla salute patiti, la abbia subìto conseguenze dannose rientranti Parte_1 nella fisiologia rispetto al pregiudizio biologico e, pertanto, assorbite nella relativa quantificazione percentuale (i valori tabellari, invero, sono espressivi non soltanto del profilo statico, ma anche –contrariamente a quanto adombrato dall'attrice- di quello relazionale di base, quale quello di specie, considerata la genericità dell'allegazione relativa alle “sofferenze fisiche e morali di grado “elevato”, gravità delle lesioni, esiti di natura permanente” nonché alla rinuncia di non meglio specificate attività ludico ricreative o semplici hobbies). Va ricordato, in merito, che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'“id quod plerumque accidit” (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano, come nel caso di specie, alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In considerazione della psicopatologia diagnosticata a livello psichiatrico nei termini sopra considerati non appaiono invece sussistere i presupposti per riconoscere alla danneggiata anche un ulteriore importo a titolo di danno morale: la componente psichica del danno, in quanto sfociata nei disturbi psichiatrici/psicopatologici sopra descritti e appositamente diagnosticati in pagina9 di 13 termini psichiatrici e medico-legali, è stata invero già considerata nella determinazione del danno biologico permanente. Non è possibile riconoscere la cd. cenestesi lavorativa, cioè il danno non patrimoniale costituito dal maggiore affaticamento ed usura, a seguito delle lesioni riportate, nello svolgimento dell'attività lavorativa: parte attrice infatti non ha introdotto tale richiesta risarcitoria entro le preclusioni di merito. Devono essere infine riconosciute a favore della attrice le spese mediche nella misura pari ad € 3.089,50. Il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile a favore dell'attrice ammonta dunque ad € 190.843,50 all'attualità. Da tale somma dev'essere essere sottratta la somma di € 35.000 corrisposta ante causam all'attrice con due acconti intervenuti rispettivamente nell'aprile 2016 di
€ 10.000 e, successivamente, nel gennaio 2017 di € 25.000. Ricordato, in termini generali, che la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. Applicando i principi al caso di specie, ne consegue che, devalutati gli acconti e il credito alla data del 30.10.2015 (ovvero, rispettivamente, € 10.050,25, € 24.875,62, € 161.458,12) e detratti gli acconti dal credito (€ 126.532,25), calcolando gli interessi compensativi ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno secondo gli indici per il Org_2 periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento del primo acconto , e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino al secondo acconto (€ 152.555,31) e poi per il periodo che va da tale pagamento fino alla liquidazione definitiva della presente sentenza, la somma complessiva risulta pari ad € 154.305,06. Tale somma, in ragione dell'accoglimento della domanda di parte attrice in misura del 60%, va ridotta fino alla misura pari ad € 92.583. La parti convenute –solidalmente nei confronti della danneggiata in ragione del rapporto contrattuale di assicurazione, doc. 4 della convenuta , presupposto di fatto per il CP_2 sorgere dell'obbligazione diretta della Compagnia assicuratrice nei confronti della prima, la cui fonte è la legge (art. 144 Cod. ass.)- devono dunque essere dichiarate tenute e condannate al pagamento di complessivi € 92.583 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a favore dell'attrice Sull'importo come determinato sono successivamente dovuti gli Parte_1 ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo. Quanto alla pretesa dell'attrice di risarcimento del danno patrimoniale da perdita (totale) della capacità di lavoro specifica permanente occorre osservare quanto segue. In fatto: i) l'attrice, al momento del sinistro, non percepiva alcun reddito da lavoro, nemmeno saltuario (la circostanza è stata ribadita dalla stessa nella memoria ex art. 183 co. 6 n. Parte_1
1 c.p.c.), ella svolgendo attività di casalinga (in merito v. deposizione dei testi
[...]
fratello dell'attrice, e in senso contrario la deposizione della Tes_1 Testimone_2 teste sorella dell'attrice, che ha dichiarato: “nel periodo in cui mia sorella ha avuto Testimone_3
l'incidente la stessa lavorava presso alcune famiglie di San Donà facendo le pulizie. Non so dire quante famiglie, so che mia sorella era autosufficiente economicamente e che lavorava”); ii) l'attrice coltivava la ragionevole possibilità, al momento del sinistro, di venire assunta come badante (sul punto, v. teste pagina10 di 13 “Aveva iniziato a frequentare la casa di mio padre circa due settimane prima Testimone_2 dell'incidente perché avevo intenzione di assumerla quale assistente fissa, badante, per seguire mio padre anziano e malato. Al momento dell'incidente stavo aspettando che il commercialista redigesse il contratto di assunzione. Dopo l'incidente l'attrice non ha più lavorato presso mio padre”); iii) l'attrice non ha documentato spese per la propria assistenza domiciliare in conseguenza del sinistro;
iv) il CTU, sebbene rispetto a generiche classi di lavoratori senza specifiche qualifiche (operaio, impiegato) -cui è tuttavia del tutto assimilabile l'attività di casalinga-, ha rilevato una riduzione del 40% della capacità di lavoro specifica della “essenzialmente dipendente non tanto dalle componenti somatiche del Parte_1 danno quanto, viepiù, d nte neuro cognitiva con parziale compromissione cognitiva, tendenza all'abulia, discalculia e difficoltà di pianificazione quotidiana, in misura non dissimile al danno all'integrità psicofisica riconosciuto (circa 40%)”. In tale contesto, dunque, pur non avendo l'attrice né allegato né provato una riduzione del proprio reddito da lavoro o la sopravvenienza di spese per l'impiego di personale domestico (in grado di sopperire alla sua pretesa impossibilità di attendere alle ordinarie attività domestiche), occorre rilevare che la ha comunque dimostrato in giudizio la limitazione della sua Parte_1 capacità di lavoro specifica nella misura del 40% (in ragione delle condivisibili valutazioni del CTU, agevolmente rapportabili anche all'attività di casalinga). Ciò appare sufficiente per ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. Invero, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, cui questo Giudice ritiene di aderire, nel caso di mancata produzione di un reddito, o nel caso di produzione di un reddito esiguo e sporadico od occasionale, non può negarsi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, ma semmai tale circostanza dovrà orientare l'interprete verso un sistema liquidatorio diverso, non già fondato sulle dichiarazioni dei redditi precedenti effettivamente percepiti, ma sul criterio residuo del reddito presunto del triplo della pensione sociale. Il fondamento normativo della tesi non può essere individuato nell'art. 137 cod. ass. - trattandosi, secondo costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, di norma eccezionale che si riferisce solo all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e non anche all'azione, quale quella di specie, che il danneggiato proponga nei confronti del responsabile (Cass. 21/02/2001, n. 2512; 11/02/1999, n. 1166; 11/06/1990, n. 5672) - ma va piuttosto ricercato nell'art. 1226 c.c., che impone al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa, quando lo stesso non possa essere provato nel suo preciso ammontare, sebbene il risultato pratico non cambi atteso che il triplo della pensione (recte: assegno) sociale ben può costituire, anche in tale diverso ambito applicativo, valido parametro di riferimento. In varie pronunzie la Suprema Corte (da ultimo Cass. 2463/2020 e ultimo, Cass. n. 25370/2018) ha riconosciuto il danno patrimoniale anche in favore di soggetti non percettori di reddito come la casalinga o lo studente disoccupato e, analogamente, al lavoratore che al momento del sinistro sia disoccupato o con stato di occupazione così occasionale da essere considerabile disoccupato. Come la Corte di cassazione ha rimarcato, “l'art. 137 cod. ass. non contiene alcuna regola secondo la quale se il reddito della vittima è modesto, il danno si liquida col triplo della pensione sociale. Anche un reddito modesto, infatti, può essere stabile e permanente, e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialità produttive del danneggiato. “Il corretto principio in iure è un altro: ovvero che il reddito modesto o saltuario può costituire un fatto noto, dal quale risalire al fatto ignorato che il danneggiato, se fosse rimasto sano, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima o poi beneficiato di un reddito maggiore” (così Cass. 04/05/2016, n. 8896). Poiché al momento del sinistro, anche alla luce delle testimonianze acquisite oltre che dell'età, era ragionevole che il reddito della non esprimesse la sua reale capacità lavorativa, Parte_1
pagina11 di 13 con conseguente impossibilità di presunzione del suo reddito reale, si deve ammettere la risarcibilità del danno patrimoniale richiesto dalla in rapporto alla sua aspettativa di Parte_1 vita lavorativa futura e alle sue specifiche attitudini lavorative, considerando quella comprovata riduzione di capacità lavorativa specifica del 40% e l'età del sinistro. A tal fine si deve utilizzare il triplo della pensione sociale annuo del 2015 con la maggiorazione sociale, addivenendosi all'importo di € 17.474,73 e considerare il 40% di tale reddito ovvero € 6989,60. Successivamente si dovrebbe moltiplicare la riduzione di reddito 2015 per il coefficiente di capitalizzazione tratto da un'aggiornata fonte normativa, in particolare nel D.M. 22 novembre 2016; tale decreto, infatti, fissa le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295/2016. Infatti, quanto al coefficiente di capitalizzazione, la Corte di cassazione, nella sent. n. 10499/2017, ha abbandonato definitivamente le tabelle allegate al decreto del 1922, indicando un sistema di capitalizzazione fondato su dati normativi aggiornati (vd. anche in precedenza Corte di Cassazione del 15.10.2015). Tuttavia in questo caso l'attore chiede l'applicazione delle tabelle allegate al R.D. n. 1403 del 1922 e nei limiti di questa domanda deve seguire la liquidazione (tanto più trattandosi di criterio equitativo). Applicando dunque la capitalizzazione al reddito annuo di € 6.989,60 in base al R.D. n. 1403 del 1922 con coefficiente di sopravvivenza del 13.792 (corrispondente all'età della al Per_5 momento del sinistro), si ottiene dunque l'importo di € 96.400,56. Decurtando da tale somma la misura del 40% in ragione del concorso di colpa della stessa danneggiata, ne consegue che il danno patrimoniale liquidabile a favore dell'attrice ammonta ad € 57.840,3, oltre interessi legali da oggi, giorno della liquidazione, al saldo, trattandosi di liquidazione anticipata del danno. In ragione dell'accoglimento solo parziale -in termini quantitativi- delle domande di parte attrice e considerato che l'importo oggetto di condanna supera solo leggermente l'importo proposto dal Giudice con ordinanza del 13.03.2021 ex art. 185 bis c.p.c. sussistono i presupposti per compensare per metà le spese di lite tra le parti e per condannare le convenute alla rifusione a favore della attrice della restante frazione di ½ liquidata in € 7.051,5 facendo riferimento al D.M. n. 55/2014 (valori medi per tutte le fasi), tenuto conto che il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, ai sensi dell'art. 5 co. 1 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in applicazione del criterio del decisum. Gli oneri di CTU medico-legale e dinamico-ricostruttiva come liquidati in atti vanno posti integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi del CTU, e nel rapporto interno, considerata l'accertata prevalente responsabilità della convenuta , interamente a carico CP_2 delle parti convenute in solido. Devono altresì essere poste a carico delle parti convenute la spese di CTP ragionevolmente sostenende dall'attrice in ragione dei preavvisi di parcella dei professionisti dalla stessa incaricati e depositati sub. doc. nn. 37-42. Da ultimo, poiché la convenuta ha contratto polizza assicurativa con la CP_2 [...]
e poiché il sinistro di cui è causa rientra nell'oggetto della polizza - circostanza CP_1 pacificamente riconosciuta dalla stessa - la compagnia assicuratrice va Controparte_1 condannata a tenere indenne la convenu somme che la stessa verserà a CP_2 parte attrice per effetto delle statuizioni che precedono, per sorte capitale, interessi e spese legali. Consegue alla soccombenza la condanna della compagnia assicuratrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, atteso che la stessa, quale responsabile civile del CP_2 danno, aveva interesse a difendersi anche in proprio nei confronti della parte attrice.
P.Q.M.
pagina12 di 13 Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-In parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la prevalente responsabilità della convenuta nella misura del 60% nella produzione del sinistro stradale CP_2 oggetto di causa;
-Dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 92.583 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva, e della somma di € 57.840,3 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
-Pone gli oneri di CTU medico-legale e dinamico-ricostruttiva integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi del CTU e, nel rapporto interno tra le parti, interamente a carico delle parti convenute;
-Compensa per metà le spese di lite tra attrice e parti convenute e condanna queste ultime alla rifusione a favore della prima della restante frazione di ½ che liquida in € 863,25 per esborsi (oltre a tutte le spese di CTP per come indicate nei preavvisi di parcella sub. docc. n. 37-42 attorei) e in € 7.051,5 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
-Condanna la compagnia assicuratrice a tenere indenne per tutte le somme che CP_2 la stessa verserà a parte attrice per effetto delle statuizioni che precedono;
-Condanna la compagnia assicuratrice a rifondere alla convenuta le spese CP_2 processuali che liquida in € 14.103 per compenso professionale, oltre spese forfetarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Venezia il 23.02.2023. Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
pagina13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4515/2018 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24.04.2018 e vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelo Lorenzon del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in San Donà di IA (Ve), via C. Battisti n. 10;
-attori- contro in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Donato Bruno del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Venezia-Mestre, Riviera XX Settembre n. 38/5;
-convenuta- e
CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Lazzaro del Foro di Pordenone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portogruaro (Ve), via Villastorta 2;
-convenuto contumace- avente ad oggetto: lesione personale;
conclusioni: come riportato nel verbale di udienza del 21.07.2022; per i seguenti motivi della decisione in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, dedotto di essere stata Parte_1 incolpevolmente gravemente lesionata a seguito del sinistro stradale intervenuto il 30.10.2015 alle ore 20.45 a San Donà di IA –presso la rotatoria n. 23 della zona III incidente sull'intersezione tra via OV e via Unità d'Italia- quando in sella alla sua bicicletta veniva urtata violentemente dall'auto Mercedes DT802XK condotta da e assicurata con CP_2 la Compagnia assicuratrice ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale Controparte_1 la medesima (quale responsabile civile) e (quale compagnia CP_2 Controparte_1 assicuratrice per l'RCA) al fine di sentire accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro e, per l'effetto, previa concessione di provvisionale ex art. CP_2
147 del D.Lgs. 209/2005 e/o ex art. 5 della L. 102/2006 a carico solidale delle convenute per la somma pari ad € 369.147,34 o in subordine pari ad € 35.000, sentire condannare le convenute in solido al pagamento a suo favore della somma pari ad € 738.294,68 o quella –maggiore o minore- ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali (i.e. perdita della capacità di lavoro specifica) e non patrimoniali (i.e. il danno biologico debitamente personalizzato, il danno esistenziale), patiti e patiendi in conseguenza del sinistro.
pagina1 di 13 Più specificamene, l'attrice ha allegato: che nelle predette circostante, mentre lei percorreva la rotatoria provenendo da OV di IA con direzione verso la frazione di Grassaga di San Donà di IA, la , giunta all'intersezione da via Unità d'Italia, non avvedendosi di lei CP_2 all'interno della rotatoria nonostante la presenza di un lampione della P.A. acceso e funzionante, ometteva di concederle la precedenza (come imposto dalla segnaletica orizzontale e verticale) e, proseguendo la sua marcia in spregio degli artt. 145 e 146 del C.d.S., collideva con la parte anteriore frontale dell'auto con la ruota posteriore della sua bicicletta, cosicché lei veniva dapprima caricata sull'auto –andando a sbattere con la testa sul parabrezza, rompendolo- e successivamente proiettata a quattro metri di distanza;
che sul luogo intervenivano gli operanti del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Donà di IA (doc. 2: relazione di incidente stradale); che nelle more lei veniva trasportata all'Ospedale di Treviso presso il reparto di terapia intensiva (ove rimaneva sino al 2.11.2015) e di lì all'Ospedale di Treviso (ove rimaneva ricoverata sino al 17.11.2015); che doveva sostenere una lunga serie di visite e cure per € 9.485,65 (doc. 5) in ragione della gravità delle lesioni alla salute subìte (secondo la perizia di parte del dr. consistenti in “grave trauma cranio-encefalico ommotivo Per_1 con frattura della rocca petrosa destra interessante la mastoide e la cassa timpanica con emotimpano, ematoma sub-durale in sede frontale bilaterale, spandimento ematico in sede parieto - occipitale destra, focolai contusivo - emorragici fronto - basali bilaterali e temporale destro, esitato in disturbi neurocognitivi di grado medio, anosmia e ipogeusia;
trauma distorsivo del rachide cervicale da colpo di frusta, trauma concessivo - contusivo del rachide dorso-lombare”) determinanti altresì un rilevante pregiudizio psichico (secondo la perizia di parte del dr. consistente in “disturbo neurocognitivo medio (sindrome psicorganica di grado medio) con Per_2 deterioramento importante nelle funzioni cognitive ed alterazioni della personalità con apatia ....caduta dell'iniziativa... indebolimento della capacità di attenzione e di memoria... impoverimento globale della personalità , che appare limitata nell'autonomia al di fuori del perimetro domestico”); che in ragione delle conseguenze del sinistro non poteva più in alcun modo svolgere l'attività di casalinga con relativa totale perdita della capacità lavorativa specifica;
che la compagnia assicuratrice CP_1
a titolo risarcitorio le corrispondeva nell'aprile 2016 € 10.000 e successivamente nel gennaio 2017 € 25.000 e trattenuti a titolo di acconto. Con comparsa di risposta, si è costituita la pretesa responsabile civile CP_2 concludendo, oltre che per il rigetto della condanna alla provvisionale, anche per il rigetto della pretesa avversaria nel merito (in ragione dell'esclusiva responsabilità della nella Parte_1 determinazione del sinistro) con condanna della medesima attrice e/o della compagnia assicuratrice alla rifusione delle spese a suo favore;
in subordine, la convenuta ha richiesto di essere manleva da (con cui era assicurata per l'RCA al momento del Controparte_1 sinistro giusta polizza n. 247244597 decorrente dal 02.04.2015 al 02.04.2016, doc. 4) per qualunque somma di denaro dovesse essere condannata a corrispondere all'attrice, anche a titolo di spese di lite del presente giudizio. La , a sostegno della sua posizione, ha evidenziato che la nella descrizione CP_2 Parte_1 del sinistro, aveva omesso circostanze essenziali per la ricostruzione della dinamica ovvero: (a) di essere stata sanzionata ex art. 182 comma 9 del CdS per aver omesso di transitare sull'esistente pista riservata ai velocipedi;
(b) di aver omesso di indossare, in violazione dell'art. 182 comma 9-bis del CdS, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del CdS;
(c) di avere, al contrario, indossato al momento del sinistro capi totalmente neri (su entrambi i punti la relazione degli operanti, doc. 2 attoreo); (d) di aver improvvisamente tagliato la strada al proprio veicolo portandosi al centro della corsia e non rimanendo al massimo del margine destro della carreggiata (tanto più che la propria direzione di marcia, come riportato in verbale, era rivolta all'uscita dalla rotatoria) così come previsto dall'art. 143 comma 2 del CdS;
(e) di essere sprovvista e/o comunque di non aver pagina2 di 13 azionato i dispositivi di illuminazione del proprio velocipede in violazione dell'art. 68 comma 2 e 152 comma 1 del Cds (si doc. 2). Ancora, la ha specificamente contestato che CP_2
l'attrice, a seguito dell'urto, sarebbe stata caricata sull'auto sbattendo il capo sul parabrezza, ribandendo, per contro, che era stata la a tagliarle la strada spostandosi Parte_1 improvvisamente al centro della corsia così collidendo con la sua auto. Alla luce di un tanto, la convenuta ha sostenuto l'esclusiva, o comunque concorrente nella misura del 70-80%, responsabilità dell'attrice nella determinazione del sinistro e, per l'effetto, nelle relative conseguenze pregiudizievoli descritte in citazione, anch'esse contestate nell'an (con particolare riferimento al preteso “danno esistenziale” e al danno da perdita totale di capacità di lavoro specifica -a fronte della pretesa personalizzazione nella misura del 25% del danno biologico dichiarato pari al 50%-) e nel quantum (tenuto conto della valutazione dei danni alla salute contenute in mere perizie di parte). Con comparsa di risposta, si è altresì costituita in giudizio concludendo, Controparte_1 oltre che per il rigetto dell'istanza attorea ex art. 147 del D.Lgs. 209/2005 e/o ex art. 5 L. 102/2006, per il rigetto della pretesa risarcitoria della previo accertamento della Parte_1 corresponsabilità della nella determinazione del sinistro e, per altro verso, della Parte_1 corresponsione ante ca ore dell'attrice della somma di € 35.000. In subordine, la Compagnia ha chiesto ridursi il quantum risarcitorio spettante all'attrice in ragione del suo grado di corresponsabilità nella causazione del sinistro nonché dell'effettiva sussistenza, entità e risarcibilità dei pregiudizi reclamati purché riconducibili al sinistro. Più specificamente, ha contestato la ricostruzione del sinistro offerta dalla CP_1 Parte_1 evidenziando che la , per quanto avesse ridotto la velocità e verificato l'eventuale CP_2 presenza di veicoli sopraggiungenti da sinistra una volta giunta in prossimità del segnale di precedente posto in corrispondenza della rotatoria, mentre si trovava già all'interno della rotatoria si trovava dinanzi il velocipede della che circolava al centro della carreggiata Parte_1
(anziché utilizzare la pista ciclabile esistente o quantomeno posizionarsi sul margine destro), indossando abiti scuri, a fari spenti, così non potendo ritenersi superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.. La Compagnia, inoltre, ha contestato puntualmente le voci di danno ex adverso menzionate, tanto dal punto di vista patrimoniale che non patrimoniale. Respinta l'istanza di parte attrice di concessione di provvisionale ai sensi dell'art. 147 del D.lgs.209/2005 e/o ex art. 5 della l. 102/2006 con ordinanza d.d. 9.09.2018 (qui integralmente richiamata), la causa, dopo la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie, è stata istruita, in un primo momento, mediante l'espletamento della prova orale (per interrogatorio e testi) offerta da parte attrice, l'acquisizione su ordine del Tribunale di informazioni su eventuali indennità erogate e/o erogande dall' a favore della a CP_3 Parte_1 seguito della visita dalla stessa effettuata presso la Commissione Medica di Accertamento (indennità poi non risultate percepite), l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, l'acquisizione della documentazione fotografica allegata al rapporto dinamico ricostruttivo redatto dai CC di San Donà di IA (Ve). All'esito, il GI, tenendo conto della somma di € 35.000 corrisposta ante causam dalla Compagnia assicuratrice all'attrice, con ordinanza d.d. 13.03.2021 ha formulato una proposta conciliativa alle parti: pagamento a favore dell'attrice e a carico delle convenute in solido della somma di € 140.000; spese di lite compensate per 1/2 e rifusione a favore dell'attrice e a carico delle convenute del restante 1/2 pari ad € 5.393,5 oltre accessori di legge;
spese di c.t.u. a carico delle parti convenute nel riparto interno, in solido nei confronti del c.t.u.. Tale proposta, mentre è stata accettata dalle parti convenute, è stata invece rifiutata dall'attrice all'udienza del 6.05.2022 in considerazione della ritenuta incongruità della somma proposta pagina3 di 13 rispetto ai danni patiti (anche a fronte di un eventuale concorso della medesima nella determinazione del sinistro). Il GI, preso atto del rifiuto della alla proposta conciliativa, accogliendo l'istanza di Parte_1 ha disposto CTU dinamico ricostruttiva alla luce dell'incertezza dell'esito della Controparte_1 prova orale espletata e della gravità delle lesioni riportate dall'attrice. Rigettata (per assenza dei presupposti ex art. 51 co. 1 n. 3 c.p.c.) l'istanza attorea di ricusazione del CTU nominato, ing. , con ordinanza d.d. 10.09.2021 –qui integralmente Persona_3 richiamata- ed acquisito l'elaborato peritale (così come integrato, su ordine del GI, all'esito di apposita ispezione dei luoghi di causa in orario serale -e comunque in assenza di luce naturale- da parte del CTU alla presenza e in contraddittorio con i CCTTPP, da apposita relazione in punto di luminosità artificiale rilevata - corredata ulteriori foto-), le parti sono state invitate a precisare le conclusioni all'udienza “cartolare” del 21.07.2022, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La causa passa ora in decisione. La domanda attorea nei confronti delle convenute –promossa ex art. 144 Cod. Ass.- è solo parzialmente fondata e merita di trovare accoglimento solamente nei termini di seguito indicati. Sulla dinamica del sinistro e le responsabilità. In assenza di testimoni oculari e di confessioni rese dalla convenuta in sede di CP_2 interrogatorio formale (la quale ha essenzialmente confermato le proprie dichiarazioni rese ai verbalizzanti dopo il sinistro: “alla guida della mia autovettura stavo percorrendo via Unità d'Italia direzione OV di IA . Giunta in prossimità del segnale di “Dare Precedenza” posto all'intersezione con la rotatoria n°23 Zona III, rallentavo l'andatura e verificavo alla mia sinistra se stessero sopraggiungendo altri veicoli. Constatavo che non vi erano veicoli , mi immettevo nella rotatoria quando improvvisamente una donna in sella ad un velocipede mi tagliava la strada. Tentavo di evitare invano l'impatto, la urtavo sulla ruota posteriore e la facevo rovinare a terra. Preciso che la donna era vestita con abiti scuri e il velocipede era privo di fari accesi;
la stessa stava percorrendo la rotatoria al centro della carreggiata anziché a destra rispetto al senso di marcia”) nella ricostruzione della dinamica del sinistro devono essere considerati attentamente tanto il rapporto dei CC di San Donà di IA (Ve) –intervenuti venti minuti circa dopo il sinistro, quando la era già stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma con i veicoli ancora in Parte_1 posizione statica- corredato dall'acquisita documentazione fotografica tanto la CTU dinamico ricostruttiva (condotta nel pieno rispetto del contraddittorio, ben argomentata, completa e priva di vizi logici, dunque pienamente condivisibile). Costituisce fatto pacifico che il sinistro si sia verificato alle ore 20.45 circa del 30 ottobre 2015 a San Donà di IA (VE), in particolare nel centro abitato (con conseguente limite di 50 km/h) presso la rotatoria posta all'intersezione tra via Unità d'Italia e via OV, allorquando il velocipede condotto da proveniente da via OV e dichiaratamente Parte_1 diretto a Grassaga di S. Donà di IA, percorrendo la rotatoria posta all'intersezione con via Unità d'Italia, veniva a collidere con l'autovettura Mercedes Classe B targa DT802XK condotta da assicurata dalla che, proveniente da via Unità CP_2 Controparte_4
d'I ua volta immet Alla luce del rapporto dei CC verbalizzanti (e del correlato rapporto fotografica) nonché degli elementi puntualmente riportati dal CTU si deve ritenere ragionevolmente accertato in fatto: i) che il sinistro è avvenuto in condizioni di cielo sereno, con asfalto asciutto (“privo di tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”) e traffico scarso, e visibilità notturna con illuminazione artificiale “sufficiente” ma non uniforme, data dai lampioni stradali collocati ai margini della rotatoria;
ii) che la distanza rilevata tra i veicoli in quiete era di 3,85 m, con il velocipede collocato nettamente alla destra rispetto alla traiettoria della vettura la quale –come pagina4 di 13 visibile dalle fotografie del rapporto- aveva le ruote leggermente sterzate verso sinistra (ovvero verso la parte interna della rotatoria); iii) che la bicicletta presentava, come rilevato dal CTU sulla scorta del materiale fotografico acquisito, “un marcato svergolamento di parafango e cerchio ruota posteriori con direzione della forza da dx verso sx, e rottura del trasparente della luce posteriore” (quest'ultima, a condivisibile giudizio del CTU, “non riconducibile con certezza all'evento, non essendo stato dato atto del rinvenimento dei frammenti sul teatro del sinistro”) nonché “una rotazione verso sx della sella, a conferma che il ciclista al momento dell'urto si trovava in sella”; iv) che, ancora, “la dinamo sulla ruota anteriore, [si trovava] in posizione disinserita” così dovendosi ritenere che la stesse Parte_1 viaggiando senza i prescritti dispositivi luminosi in funzione “essendo il mecca ato da molle” e non potendosi ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, che “la dinamo si possa essere disinserita accidentalmente” poiché, come peraltro noto, per disinserire la dinamo “è necessario effettuare un movimento di rotazione dell'intero corpo dinamo sin a far inserire un dente di fermo, esercitando una forza consistente orientata in modo ben preciso” (movimento, questo, a condivisibile giudizio del CTU, incompatibile con la dinamica del sinistro); v) che, per contro, sull'autovettura condotta dalla non era rinvenibile alcuna deformazione riconducibile CP_2 all'urto o al caricamento del ciclista, ma “soltanto alcune piccole abrasioni, diffuse su tutta la parte anteriore, di cui una più vistosa a sinistra della targa” e “altre abrasioni [F] sulla parte destra del frontale ed un apparente depolveramento sul cofano motore”; vi) che via OV, nel senso di marcia percorso dall'attrice e nel tratto a monte della rotatoria, era fiancheggiata –all'epoca dei fatti, come accertato dal CTU utilizzando le immagini dei luoghi presenti nell'archivio di Google da un percorso ciclopedonale ovvero da un percorso pedonale aperto alle biciclette, Org_1 le quali potevano –e non già dovevano- utilizzarlo, ben potendo circolare anche sulla sede veicolare, tenendo in questo caso la destra della corsia di marcia ed utilizzando –come richiesto nella fattispecie dall'art. 377 co. 4 Reg. Appl. CdS, essendo tramontato il sole da oltre mezzora- i dispositivi di segnalazione visivi (ingiustificata apparendo pertanto la sanzione elevata nei confronti dell'attrice per non aver utilizzato una pista ciclabile in realtà insussistente, tanto più in corrispondenza della rotatoria). Ora, spostando l'angolo prospettico sulla dinamica del sinistro e, in particolare, sulla più verosimile collocazione del punto d'urto –non rilevato dai verbalizzanti in ragione di tracce significative sul suolo-, appaiono al Tribunale convincenti le articolate osservazioni del CTU ing. , il quale ha evidenziato che “La collocazione più verosimile è comunque all'intersezione tra le Per_3 traiettorie “naturali” dei due veicoli in funzione della direzione percorsa. Possiamo escludere che, come sostenuto dall'automobilista, la bicicletta procedesse nella rotatoria al centro della corsia di marcia, in quanto, dopo l'urto, anche ipotizzando una deviazione di traiettoria minima, non avrebbe potuto raggiungere il punto di quiete rilevato”, vale a dire nettamente a destra rispetto all'auto. Per l'effetto, secondo la condivisibile valutazione del CTU, la più verosimile ricostruzione del sinistro appare la seguente: “L'autovettura, proveniente da OV, avvistò la bicicletta solo quando questa entrò nel campo coperto dai fari anabbaglianti. Possiamo assumere le rispettive velocità in circa 8 m/s = 28 km/h per l'autovettura, in decelerazione, e in circa 5 m/s = 18 km/h per la ciclista, il che porta la distanza di avvistamento a circa St=13m. L'urto si verificò circa S=9 m più a valle, con l'autovettura in frenata da poco più di un metro, e la bicicletta in transito davanti allo svincolo, ormai quasi oltre la traiettoria della vettura. L'urto obliquo, con limitata differenza di velocità, interessò la ruota posteriore della bicicletta, facendola ruotare in senso orario e rovesciare al suolo”. In altri termini, secondo la ragionevole ricostruzione offerta dal CTU, la Parte_1 inizialmente proveniente da via OV, aveva già percorso circa ¼ della rotatoria posta all'intersezione tra le vie OV ed Unità d'Italia e stava legittimamente transitando sul lato destro della corsia (e non già al centro della carreggiata, come sostenuto dalla convenuta) davanti allo svincolo di immissione da via Unità d'Italia quando venne attinta da tergo pagina5 di 13 dall'autovettura condotta dalla che si stava immettendo senza averla tempestivamente CP_2 avvistata, verosimilmente solo quando la bicicletta entrò nell'area illuminata dai fari anabbaglianti dell'autovettura e dunque troppo tardi per evitare il contatto. In tale contesto, occorre evidenziare che il CTU, nella sua relazione, ha riprodotto, con apposite foto scattate –a seguito di richiesta di integrazione da parte del GI- anche con l'ausilio di fotografo professionista attrezzato con dispositivi atti a rilevazioni “in luce incidente” al fine di determinare la radiazione luminosa effettivamente presente nei diversi punti della rotatoria (con modalità certamente affidabili), le visibilità percepibile a quell'ora ad occhio nudo, rilevando una scarsa -e comunque non uniforme- illuminazione artificiale del luogo determinata da 8 gruppi di lampade disposte lungo il perimetro esterno (non modificata rispetto al 2015, v. pag. 5 dell'integrazine): “In particolare, la zona in cui si trovava la bicicletta durante la fase di immissione dell'autovettura (posizione dell'autovettura percepibile sulla destra dell'immagine sopra) risulta molto meno luminosa, per cui è plausibile che l'avvistamento sia avvenuto solo al momento in cui l'RI (vestita con abiti scuri) è entrata nel campo coperto dai fari, come ipotizzato dallo scrivente. Quando viceversa la bicicletta si trovava nella zona più illuminata, in corrispondenza della base del lampione, l'autovettura era ancora lontana, in fase di avvicinamento, e la sua visuale verso l'interno rotatoria era disturbata dalla segnaletica verticale presente sull'aiuola”. In dettaglio, si è rilevato come “in corrispondenza dello svincolo di immissione da via Unità d'Italia il punto di minor illuminazione si ha proprio in corrispondenza del punto d'urto, con un'intensità di circa 9 lux”. Concentrando a questo punto l'attenzione sulla condotta di guida dell'attrice e della convenuta si può giungere alle seguenti conclusioni: CP_2
i) la , nell'immettersi nella rotatoria, ha omesso di concedere la dovuta precedenza alla CP_2 bicicletta che già la percorreva, violando così l'art 145 CdS. Tale omissione, anche secondo la valutazione del consulente, rappresenta dunque la causa tecnica prevalente del sinistro;
ii) la per contro, circolava in condizioni di visibilità notturna senza far uso dei Parte_1 prescritti dispositivi luminosi. Invero, pur essendo infatti il faro anteriore presente sulla bicicletta, la dinamo che lo avrebbe dovuto alimentare si trovava in posizione disinserita. Mancavano inoltre i dispositivi retroriflettenti laterali. Ciò che, unitamente all'uso di abiti di colore scuro, ha reso indubbiamente più difficoltoso ed oggettivamente incerto l'avvistamento da parte della , costituendo concausa tecnica del sinistro. In mancanza dei prescritti CP_2 dispositivi luminosi, infatti, ai sensi dell'art 377 C4 Reg Appl. CdS, i velocipedi risultano non idonei all'uso e andrebbero condotti a mano lungo i percorsi pedonali. Ad ogni modo, sul punto, occorre considerare che, l'attrice, considerata la sua direzione di marcia, non disponeva di un percorso alternativo valido che le permettesse di evitare la marcia sulla corsia carrabile: il percorso ciclopedonale in sede propria (impropriamente definito dai Verbalizzanti “pista ciclabile”) che fiancheggia ad ovest la via OV sia a monte che a valle della rotatoria, per quanto più sicuro, non le avrebbe permesso di raggiungere il ramo est di via Unità d'Italia, in quanto, come rilevato dal CTU, esso serve il solo traffico con direttrice nord/sud di verso S.Donà di IA, con la conseguenza che la stessa sarebbe quindi stata comunque costretta, dopo un largo giro, ad immettersi sulla sede carrabile della rotatoria per completare l'ultimo tratto – tra il ramo sud di via OV e quello est di via Unità d'Italia - non servito neppure da marciapiede pedonale. Alla luce delle esposte circostanze, ribadito che il Codice della Strada d. lgs. n. 285/1992 agli artt. 47 e 50 stabilisce che i velocipedi sono considerati a tutti gli effetti veicoli e sono dunque tenuti al rispetto delle norme indicate dagli artt. 140 e ss., il Tribunale ritiene che si debba addebitare alla l'omessa concessione della dovuta –ex art. 145 C.d.S.- precedenza alla CP_2 bicicletta condotta dalla e, a quest'ultima, l'omesso utilizzo dei dispositivi di Parte_1 illuminazione che rendeva inidoneo nel caso di specie, tenuto conto della scarsa visibilità,
pagina6 di 13 l'utilizzo del mezzo sulla carreggiata secondo l'art. 377 Regolamento attuativo del C.d.S. secondo cui “nell'attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso, ed in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare con il veicolo a mano”. La violazioni rilevate comportano a giudizio del Tribunale l'addebito all'odierna attrice di un concorso di colpa nella causazione del sinistro in misura del 40%, determinato per il rimanente 60% dalla condotta della . CP_2
Per tale motivo la domanda risarcitoria di parte attrice dev'essere accolta in misura del 60%. Sul danno risarcibile. Il Tribunale osserva come dalla CTU medico-legale espletata sulla persona dell'attrice si evince: i) che a seguito del sinistro, ha riportato un grave trauma cranico (ematoma Parte_1 sottodurale frontale bilaterale con frattura a livello della rocca petrosa destra a decorso orizzontale, interessante la mastoide con emotimpano) con sindrome cefalalgica e posturale in presenza di una vertigine periferica di natura otolitica nonché disturbi della cognizione, attenzione, disnomia, disturbi mnesici, disforia con alterazione del comportamento persistente ipo/anosmia determinante;
ii) che ciò ha determinato un danno biologico temporaneo di giorni 150 così suddivisibile: invalidità temporanea biologica totale di 30 giorni;
invalidità temporanea biologica al 75% di 60 giorni;
invalidità temporanea biologica al 50% di ulteriori 60 giorni;
iii) che ciò ha altresì determinato un danno biologico permanente (comprensivo del disturbo cognitivo di media gravità rilevato da ausiliario specialista psichiatria dr. il quale ha Persona_4 rilevato “…difficoltà attentive di memoria e di concentrazione nelle comuni attività quotidiane che negativamente si ripercuotono sulla sua capacità di svolgere in maniera pienamente adeguata le attività precedentemente eseguite con conseguente disagio relazionale, stato di demoralizzazione con perdita di iniziativa e di interessi, tendenza all'abulia, all'apatia, all'astenia, all'autosvalutazione, all'isolamento sociale e parossistici episodi d'ansia situazionale, in particolare nelle situazioni in cui la sua efficienza intellettiva vacilla rispetto al passato, cosa della quale appare peraltro consapevole (p.e. quando si trova a dover eseguire rapide, quanto elementari, operazioni matematiche per calcolare il resto di un pagamento – apparendo evidente in tal senso la presenza di importante discalculia oltre che di anomia – nell'apprendimento di nuove nozioni ed abilità, nella rievocazione di ricordi significativi della propria esistenza, nell'immediato riconoscimento di persone precedentemente note, così come nella pianificazione della quotidianità, in definitiva rendendola dipendente dall'aiuto dei familiari per quel che riguarda le situazioni più complesse, il fratello in particolare) con saltuaria presenza di correlati comportamentali espressi soprattutto in forma di inoperoso affaccendamento piuttosto che di discontrollo degli impulsi…v. pag. 34 della CTU) pari al 40%; iv) che non sono documentate patologie preesistenti;
v) che, a fronte di generiche allegazioni e tenuto conto della carenza di una formazione scolastica specifica e/o di una specifica qualifica professionale con conseguente collocamento dell'attrice nella categoria generica operaia/impiegatizia, è stata riconosciuta una inabilità al lavoro pari a 150 giorni al 100%, mentre, per quanto concerne la capacità lavorativa specifica, ne è stata rilevata una riduzione del 40% “essenzialmente dipendente non tanto dalle componenti somatiche del danno quanto, viepiù, dalla componente neuro cognitiva con parziale compromissione cognitiva, tendenza all'abulia, discalculia e difficoltà di pianificazione quotidiana, in misura non dissimile al danno all'integrità psicofisica riconosciuto (circa 40%)”; vi) che il livello di sofferenza è stato medio-elevato nel corso del periodo di malattia e convalescenza e medio, nel cronico, in ragione dei postumi residuati;
vii) che non vi sono spese future, ma sono state riconosciute come necessarie e congrue le spese mediche sostenute pari ad € 3.089,50 oltre che le spese per CTP. Rispetto a tali conclusioni peritali, logicamente e congruamente motivate, non ritiene il Tribunale di doversi discostare.
pagina7 di 13 Considerata l'entità del danno alla salute rilevato, si ritiene di fare applicazione, ai fini della sua liquidazione, dei criteri di liquidazione che il Tribunale di Venezia richiama ormai costantemente ed uniformemente per il risarcimento dei danni non patrimoniali. Questo Tribunale non ignora il contenuto della sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Il Tribunale reputa però adeguato a perseguire lo scopo indicato dalla pronuncia, ovvero considerare l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento", liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Venezia ed aggiornate al 2020. In particolare, giova osservare che il fondamento dello strumento della tabella è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno: i dati in essa contenuti, peraltro, non devono essere applicati automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle c.d. condizioni personalizzanti, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, anche per evitare l'eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie. Nello specifico, la tabella adottata presso il Tribunale di Venezia risulta elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento (non standardizzato, come quello milanese, con limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice esplicato sulla base delle circostanze –eccezionali, peculiari- del caso concreto, ossia dei fatti allegati e provati nel procedimento. Giova peraltro osservare che la Corte di Cassazione, in recente arresto (Cass. 7513/2018) ha chiarito che "Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale. La liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano non perché abbiano inciso, sic et pagina8 di 13 simpliciter, su "aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)". In tale contesto, la tabelle veneziane risultano maggiormente rispettose di tali principi cardine prevedendo il valore base del solo danno biologico (già inteso come danno intrinsecamente dinamico relazionale) da integrare equitativamente -ove ne ricorrano i presupposti- nell'ottica personalizzante, senza alcun automatismo. Si sottolinea come le tabelle elaborate presso il Tribunale di Venezia per la liquidazione della componente di danno non patrimoniale ulteriore rispetto al biologico prevedano, infatti, una forbice percentuale progressiva sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile il valore finale e omnicomprensivo del ristoro, secondo parametri oggettivi (fondati naturalmente sull'età e sui postumi) suscettibili del necessario adeguamento alle caratteristiche del caso concreto in base alla valutazione equitativa del giudicante. Ebbene, alla luce delle tabelle normalmente in uso presso questo Tribunale del 2020, il danno biologico risarcibile alla tenuto conto della sua età degli interventi (50 anni al Parte_1 momento del sinistro), della durata della malattia e dell'entità delle lesioni subite, va liquidata, a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, la somma di € 172.004,00 in moneta attuale. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere liquidato in € 15.750,00 sempre in applicazione delle summenzionate tabelle ritenendo congruo applicare per il danno temporaneo il valore giornaliero mediano di € 150,00 in considerazione della massima gravità e durata dell'inabilità temporanea totale e parziale nonché del grado di sofferenza patito tanto nel corso della patologia. Non sussistono invece i presupposti per una personalizzazione dei valori tabellari, peraltro nemmeno allegati specificamente dalla attrice entro le preclusioni assertive. Si deve infatti ritenere che, in assenza di rappresentazione e prova di conseguenze eccezionali e straordinarie in relazione ai danni alla salute patiti, la abbia subìto conseguenze dannose rientranti Parte_1 nella fisiologia rispetto al pregiudizio biologico e, pertanto, assorbite nella relativa quantificazione percentuale (i valori tabellari, invero, sono espressivi non soltanto del profilo statico, ma anche –contrariamente a quanto adombrato dall'attrice- di quello relazionale di base, quale quello di specie, considerata la genericità dell'allegazione relativa alle “sofferenze fisiche e morali di grado “elevato”, gravità delle lesioni, esiti di natura permanente” nonché alla rinuncia di non meglio specificate attività ludico ricreative o semplici hobbies). Va ricordato, in merito, che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'“id quod plerumque accidit” (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano, come nel caso di specie, alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In considerazione della psicopatologia diagnosticata a livello psichiatrico nei termini sopra considerati non appaiono invece sussistere i presupposti per riconoscere alla danneggiata anche un ulteriore importo a titolo di danno morale: la componente psichica del danno, in quanto sfociata nei disturbi psichiatrici/psicopatologici sopra descritti e appositamente diagnosticati in pagina9 di 13 termini psichiatrici e medico-legali, è stata invero già considerata nella determinazione del danno biologico permanente. Non è possibile riconoscere la cd. cenestesi lavorativa, cioè il danno non patrimoniale costituito dal maggiore affaticamento ed usura, a seguito delle lesioni riportate, nello svolgimento dell'attività lavorativa: parte attrice infatti non ha introdotto tale richiesta risarcitoria entro le preclusioni di merito. Devono essere infine riconosciute a favore della attrice le spese mediche nella misura pari ad € 3.089,50. Il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile a favore dell'attrice ammonta dunque ad € 190.843,50 all'attualità. Da tale somma dev'essere essere sottratta la somma di € 35.000 corrisposta ante causam all'attrice con due acconti intervenuti rispettivamente nell'aprile 2016 di
€ 10.000 e, successivamente, nel gennaio 2017 di € 25.000. Ricordato, in termini generali, che la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. Applicando i principi al caso di specie, ne consegue che, devalutati gli acconti e il credito alla data del 30.10.2015 (ovvero, rispettivamente, € 10.050,25, € 24.875,62, € 161.458,12) e detratti gli acconti dal credito (€ 126.532,25), calcolando gli interessi compensativi ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno secondo gli indici per il Org_2 periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento del primo acconto , e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino al secondo acconto (€ 152.555,31) e poi per il periodo che va da tale pagamento fino alla liquidazione definitiva della presente sentenza, la somma complessiva risulta pari ad € 154.305,06. Tale somma, in ragione dell'accoglimento della domanda di parte attrice in misura del 60%, va ridotta fino alla misura pari ad € 92.583. La parti convenute –solidalmente nei confronti della danneggiata in ragione del rapporto contrattuale di assicurazione, doc. 4 della convenuta , presupposto di fatto per il CP_2 sorgere dell'obbligazione diretta della Compagnia assicuratrice nei confronti della prima, la cui fonte è la legge (art. 144 Cod. ass.)- devono dunque essere dichiarate tenute e condannate al pagamento di complessivi € 92.583 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a favore dell'attrice Sull'importo come determinato sono successivamente dovuti gli Parte_1 ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo. Quanto alla pretesa dell'attrice di risarcimento del danno patrimoniale da perdita (totale) della capacità di lavoro specifica permanente occorre osservare quanto segue. In fatto: i) l'attrice, al momento del sinistro, non percepiva alcun reddito da lavoro, nemmeno saltuario (la circostanza è stata ribadita dalla stessa nella memoria ex art. 183 co. 6 n. Parte_1
1 c.p.c.), ella svolgendo attività di casalinga (in merito v. deposizione dei testi
[...]
fratello dell'attrice, e in senso contrario la deposizione della Tes_1 Testimone_2 teste sorella dell'attrice, che ha dichiarato: “nel periodo in cui mia sorella ha avuto Testimone_3
l'incidente la stessa lavorava presso alcune famiglie di San Donà facendo le pulizie. Non so dire quante famiglie, so che mia sorella era autosufficiente economicamente e che lavorava”); ii) l'attrice coltivava la ragionevole possibilità, al momento del sinistro, di venire assunta come badante (sul punto, v. teste pagina10 di 13 “Aveva iniziato a frequentare la casa di mio padre circa due settimane prima Testimone_2 dell'incidente perché avevo intenzione di assumerla quale assistente fissa, badante, per seguire mio padre anziano e malato. Al momento dell'incidente stavo aspettando che il commercialista redigesse il contratto di assunzione. Dopo l'incidente l'attrice non ha più lavorato presso mio padre”); iii) l'attrice non ha documentato spese per la propria assistenza domiciliare in conseguenza del sinistro;
iv) il CTU, sebbene rispetto a generiche classi di lavoratori senza specifiche qualifiche (operaio, impiegato) -cui è tuttavia del tutto assimilabile l'attività di casalinga-, ha rilevato una riduzione del 40% della capacità di lavoro specifica della “essenzialmente dipendente non tanto dalle componenti somatiche del Parte_1 danno quanto, viepiù, d nte neuro cognitiva con parziale compromissione cognitiva, tendenza all'abulia, discalculia e difficoltà di pianificazione quotidiana, in misura non dissimile al danno all'integrità psicofisica riconosciuto (circa 40%)”. In tale contesto, dunque, pur non avendo l'attrice né allegato né provato una riduzione del proprio reddito da lavoro o la sopravvenienza di spese per l'impiego di personale domestico (in grado di sopperire alla sua pretesa impossibilità di attendere alle ordinarie attività domestiche), occorre rilevare che la ha comunque dimostrato in giudizio la limitazione della sua Parte_1 capacità di lavoro specifica nella misura del 40% (in ragione delle condivisibili valutazioni del CTU, agevolmente rapportabili anche all'attività di casalinga). Ciò appare sufficiente per ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. Invero, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, cui questo Giudice ritiene di aderire, nel caso di mancata produzione di un reddito, o nel caso di produzione di un reddito esiguo e sporadico od occasionale, non può negarsi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, ma semmai tale circostanza dovrà orientare l'interprete verso un sistema liquidatorio diverso, non già fondato sulle dichiarazioni dei redditi precedenti effettivamente percepiti, ma sul criterio residuo del reddito presunto del triplo della pensione sociale. Il fondamento normativo della tesi non può essere individuato nell'art. 137 cod. ass. - trattandosi, secondo costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, di norma eccezionale che si riferisce solo all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e non anche all'azione, quale quella di specie, che il danneggiato proponga nei confronti del responsabile (Cass. 21/02/2001, n. 2512; 11/02/1999, n. 1166; 11/06/1990, n. 5672) - ma va piuttosto ricercato nell'art. 1226 c.c., che impone al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa, quando lo stesso non possa essere provato nel suo preciso ammontare, sebbene il risultato pratico non cambi atteso che il triplo della pensione (recte: assegno) sociale ben può costituire, anche in tale diverso ambito applicativo, valido parametro di riferimento. In varie pronunzie la Suprema Corte (da ultimo Cass. 2463/2020 e ultimo, Cass. n. 25370/2018) ha riconosciuto il danno patrimoniale anche in favore di soggetti non percettori di reddito come la casalinga o lo studente disoccupato e, analogamente, al lavoratore che al momento del sinistro sia disoccupato o con stato di occupazione così occasionale da essere considerabile disoccupato. Come la Corte di cassazione ha rimarcato, “l'art. 137 cod. ass. non contiene alcuna regola secondo la quale se il reddito della vittima è modesto, il danno si liquida col triplo della pensione sociale. Anche un reddito modesto, infatti, può essere stabile e permanente, e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialità produttive del danneggiato. “Il corretto principio in iure è un altro: ovvero che il reddito modesto o saltuario può costituire un fatto noto, dal quale risalire al fatto ignorato che il danneggiato, se fosse rimasto sano, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima o poi beneficiato di un reddito maggiore” (così Cass. 04/05/2016, n. 8896). Poiché al momento del sinistro, anche alla luce delle testimonianze acquisite oltre che dell'età, era ragionevole che il reddito della non esprimesse la sua reale capacità lavorativa, Parte_1
pagina11 di 13 con conseguente impossibilità di presunzione del suo reddito reale, si deve ammettere la risarcibilità del danno patrimoniale richiesto dalla in rapporto alla sua aspettativa di Parte_1 vita lavorativa futura e alle sue specifiche attitudini lavorative, considerando quella comprovata riduzione di capacità lavorativa specifica del 40% e l'età del sinistro. A tal fine si deve utilizzare il triplo della pensione sociale annuo del 2015 con la maggiorazione sociale, addivenendosi all'importo di € 17.474,73 e considerare il 40% di tale reddito ovvero € 6989,60. Successivamente si dovrebbe moltiplicare la riduzione di reddito 2015 per il coefficiente di capitalizzazione tratto da un'aggiornata fonte normativa, in particolare nel D.M. 22 novembre 2016; tale decreto, infatti, fissa le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295/2016. Infatti, quanto al coefficiente di capitalizzazione, la Corte di cassazione, nella sent. n. 10499/2017, ha abbandonato definitivamente le tabelle allegate al decreto del 1922, indicando un sistema di capitalizzazione fondato su dati normativi aggiornati (vd. anche in precedenza Corte di Cassazione del 15.10.2015). Tuttavia in questo caso l'attore chiede l'applicazione delle tabelle allegate al R.D. n. 1403 del 1922 e nei limiti di questa domanda deve seguire la liquidazione (tanto più trattandosi di criterio equitativo). Applicando dunque la capitalizzazione al reddito annuo di € 6.989,60 in base al R.D. n. 1403 del 1922 con coefficiente di sopravvivenza del 13.792 (corrispondente all'età della al Per_5 momento del sinistro), si ottiene dunque l'importo di € 96.400,56. Decurtando da tale somma la misura del 40% in ragione del concorso di colpa della stessa danneggiata, ne consegue che il danno patrimoniale liquidabile a favore dell'attrice ammonta ad € 57.840,3, oltre interessi legali da oggi, giorno della liquidazione, al saldo, trattandosi di liquidazione anticipata del danno. In ragione dell'accoglimento solo parziale -in termini quantitativi- delle domande di parte attrice e considerato che l'importo oggetto di condanna supera solo leggermente l'importo proposto dal Giudice con ordinanza del 13.03.2021 ex art. 185 bis c.p.c. sussistono i presupposti per compensare per metà le spese di lite tra le parti e per condannare le convenute alla rifusione a favore della attrice della restante frazione di ½ liquidata in € 7.051,5 facendo riferimento al D.M. n. 55/2014 (valori medi per tutte le fasi), tenuto conto che il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, ai sensi dell'art. 5 co. 1 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in applicazione del criterio del decisum. Gli oneri di CTU medico-legale e dinamico-ricostruttiva come liquidati in atti vanno posti integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi del CTU, e nel rapporto interno, considerata l'accertata prevalente responsabilità della convenuta , interamente a carico CP_2 delle parti convenute in solido. Devono altresì essere poste a carico delle parti convenute la spese di CTP ragionevolmente sostenende dall'attrice in ragione dei preavvisi di parcella dei professionisti dalla stessa incaricati e depositati sub. doc. nn. 37-42. Da ultimo, poiché la convenuta ha contratto polizza assicurativa con la CP_2 [...]
e poiché il sinistro di cui è causa rientra nell'oggetto della polizza - circostanza CP_1 pacificamente riconosciuta dalla stessa - la compagnia assicuratrice va Controparte_1 condannata a tenere indenne la convenu somme che la stessa verserà a CP_2 parte attrice per effetto delle statuizioni che precedono, per sorte capitale, interessi e spese legali. Consegue alla soccombenza la condanna della compagnia assicuratrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, atteso che la stessa, quale responsabile civile del CP_2 danno, aveva interesse a difendersi anche in proprio nei confronti della parte attrice.
P.Q.M.
pagina12 di 13 Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-In parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la prevalente responsabilità della convenuta nella misura del 60% nella produzione del sinistro stradale CP_2 oggetto di causa;
-Dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 92.583 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva, e della somma di € 57.840,3 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
-Pone gli oneri di CTU medico-legale e dinamico-ricostruttiva integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi del CTU e, nel rapporto interno tra le parti, interamente a carico delle parti convenute;
-Compensa per metà le spese di lite tra attrice e parti convenute e condanna queste ultime alla rifusione a favore della prima della restante frazione di ½ che liquida in € 863,25 per esborsi (oltre a tutte le spese di CTP per come indicate nei preavvisi di parcella sub. docc. n. 37-42 attorei) e in € 7.051,5 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
-Condanna la compagnia assicuratrice a tenere indenne per tutte le somme che CP_2 la stessa verserà a parte attrice per effetto delle statuizioni che precedono;
-Condanna la compagnia assicuratrice a rifondere alla convenuta le spese CP_2 processuali che liquida in € 14.103 per compenso professionale, oltre spese forfetarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Venezia il 23.02.2023. Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
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