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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TI RC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere TI SA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Paolo Natalino Saladdino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di RC TI per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319, cod. pen.). Nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di direttore della “direzione affari legali” del Comune di Catania, egli avrebbe reiteratamente e variamente favorito LO ZÌ, consigliere ed amministratore di fatto della società cooperativa “Maria Regina”, che gestiva una casa di riposo convenzionata con il Comune, in Penale Sent. Sez. 6 Num. 2244 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 30/10/2025 5 2.7. La successiva censura riguarda la mancata riqualificazione del fatto: in primo luogo, nella fattispecie – ormai abolita – dell’abuso d’ufficio (art. 323, cod. pen.), in ragione dell’inesistenza di un pactum sceleris tra TI e ZÌ, con conseguente irrilevanza penale del fatto;
e, in via eventuale e subordinata, in quella della corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.), essendo legittimi gli atti compiuti dall’imputato ed apodittica l’affermazione della Corte d’appello per cui essi sarebbero espressivi dell’esclusiva “presa in carico”, da parte di costui, dell’interesse del privato corruttore. 2.8. L’ottavo motivo di ricorso attinge il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella dell’avvenuto ristoro del danno (artt. 62-bis e 62, n. 6, cod. pen.). Quanto alle prime, la Corte si sarebbe limitata ad una generica affermazione di rilevante gravità del fatto, tuttavia trascurando la personalità dell’imputato, incensurato e riconosciuto quale professionista qualificato (si cita un passaggio del relativo decreto di nomina quale dirigente dell’avvocatura comunale), l’opportunità delle transazioni compiute, la sproporzione della presunta utilità rispetto ai vantaggi che, con quelle, avrebbe procurato a ZÌ. Riguardo al risarcimento del danno, è documentato che TI, prima del giudizio, abbia versato al Comune diecimila euro, che l’ente ha incassato, a fronte di un pregiudizio economico ipoteticamente subìto e quantificabile, al massimo, nella misura del prezzo della corruzione, ovvero ottomila euro. Per le stesse ragioni, s’invoca il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2.9. Il successivo motivo attinge le statuizioni civili in favore del Comune, costituitosi parte civile, chiedendosene la revoca o, quanto meno, la sospensione. L’ente, infatti, non avrebbe offerto la prova di aver patito un danno in misura superiore alla somma già versatagli dall’imputato. Inoltre, essendo stata riconosciuta una provvisionale di diecimila euro, pari a detta somma già spontaneamente versata dall’imputato all’ente, tale statuizione provvisoria non avrebbe ragion d’essere e dovrebbe essere revocata o sospesa. Si lamenta, infine, nella liquidazione delle spese legali, la mancata specificazione secondo le voci della tariffa forense. 2.10. Da ultimo, si denuncia una violazione di legge con riferimento all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sarebbe avvenuta sulla base di una norma introdotta con la legge n. 3 del 2019, per fatti commessi anteriormente ad essa. 3. La difesa ricorrente ha altresì prodotto due memorie: una, essenzialmente riepilogativa, in sintesi, dei motivi di ricorso, con particolare riguardo alla mancata 6 dimostrazione dell’accordo corruttivo e del sinallagma tra le reciproche prestazioni dell’imputato e del ZÌ; mentre l’altra si sofferma, ribadendo anch’essa quanto già prospettato con il ricorso, sui movimenti dei conti bancari di TI, sua moglie, sua cognata e ZÌ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, in tema di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni, è inammissibile, perché del tutto generico. Esso, infatti, si limita a reiterare la doglianza proposta sul punto con l’atto d’appello, senza alcun confronto critico con le motivazioni del rigetto contenute nella sentenza impugnata, ove sono indicate puntualmente le risultanze investigative dalle quali erano stati allora desunti i gravi indizi di reato e l’assoluta indispensabilità di tale strumento di ricerca della prova (pag. 4 s.). 2. Quanto al giudizio di colpevolezza, le censure disseminate nei vari motivi di ricorso ed attinenti all’estraneità di TI ad alcune vicende transattive, alla coerenza di queste rispetto all’operato dell’ente anche in altri settori di attività nonché alle indicazioni provenienti dalla componente politica della municipalità, come pure quelle riguardanti, sotto diversi aspetti, la legittimità delle sue condotte e, in tale prospettiva, la valutazione di alcune risultanze probatorie, non sono rilevanti: per un verso, in particolare queste ultime, perché funzionali ad una diversa ricostruzione del fatto, che è preclusa al giudice di legittimità; più in generale, perché non decisive per escludere l’antidoverosità di quelle condotte. Per giurisprudenza ormai consolidatasi di questa Corte, infatti, nel caso – come quelli di cui qui si tratta – di attività compiuta dall’agente pubblico in cambio di un’indebita remunerazione, ma nell’àmbito di uno spazio discrezionale riservatogli dalla normativa, il discrimine fra le due fattispecie corruttive previste dagli artt. 318 e 319, cod. pen., dev’essere individuato nella direzione della sua azione, piuttosto che nella contrarietà o meno di questa a specifiche disposizioni normative di rango primario o secondario. Più precisamente, l’accettazione di un'indebita remunerazione integra la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319, cod. pen.) se, in concreto, l'esercizio dell’attività del pubblico funzionario sia stato condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare. Occorre, cioè, in altri e più semplici termini, accertare se l’atto sia stato posto in essere in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale e se il pubblico agente, pur muovendosi nei confini di tale 7 potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore;
diversamente, qualora non sia stato violato alcun dovere specifico e l'atto compiuto realizzi ugualmente l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, si deve ritenere integrato il reato di cui all'art. 318, cod. pen. (in tema, tra altre: Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023, Di Guardo, Rv. 285366; Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589; Sez. 6, n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, Siclari, Rv. 280342; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555; e, più di recente, Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Saguto, Rv. 286376; Sez. 6, n. 28418 del 16/04/2024, Affinita, non mass.; Sez. 6, n. 1909 del 13/11/2024, dep. 2025, Elia, non mass.). È alla luce di tali princìpi, dunque, per il vero non delineati dalla sentenza impugnata con la necessaria precisione, che devono essere rivalutati gli aspetti di fatto sulla base dei quali la sentenza impugnata (pagg. 16-19) è pervenuta ad affermare la contrarietà ai doveri d’ufficio delle condotte del TI, onde verificare se queste integrino l’una o l’altra di quelle fattispecie corruttive. 3. Deve escludersi, invece, che esse possano essere inquadrate nella fattispecie – ormai abolita – dell’abuso d’ufficio (art. 323, cod. pen.), perché la corresponsione di somme di denaro da ZÌ a TI ed il collegamento causale di essa con le funzioni pubbliche da quest’ultimo esercitate sono state giustificate in sentenza con una motivazione priva di cesure logiche evidenti e di fraintendimenti probatori od omissioni valutative indiscutibili, e perciò tale da non essere censurabile in questa sede. La tesi difensiva del prestito effettuato da ZÌ alla cognata di TI, infatti, è stata confutata dai giudici d’appello con argomenti stringenti, avendo essi evidenziato, da un lato, l’assenza di una causale specifica e plausibile di tale elargizione, ma anche, più in generale, di rapporti tra costoro così stretti da poterne offrire una giustificazione razionale, trattandosi comunque di una somma oggettivamente significativa (diciottomila euro) e, per di più, mutuata senza previsione di garanzie, di interessi o di altri oneri per il beneficiario né di termini per la restituzione;
e, dall’altro, l’inesistenza, difficilmente spiegabile, di qualsiasi documentazione attestante il saldo, pari ad ottomila euro, che la UL ha sostenuto di aver versato per contanti (pagg. 19 s., sent.). Una volta esclusa, allora, l’esistenza di un siffatto prestito, risulta del tutto logico ritenere – come fa la Corte d’appello – che l’effettivo destinatario delle somme sborsate da ZÌ fosse TI e che le intermediazioni nei passaggi di denaro tra quest’ultimo ed i suoi familiari, secondo l’articolata sequenza dettagliatamente descritta a pag. 20 della sentenza impugnata e non contraddetta dalla difesa ricorrente, non trovavano altra giustificazione logica, se non quella di 8 creare degli schermi tra i reali interessati da quei movimenti di denaro. E, siccome neppure la difesa ricorrente adduce una causale alternativa e legittima degli stessi, è ampiamente plausibile concludere che, in quel modo, ZÌ avesse inteso comperarsi il favore di colui che, in ragione del suo ruolo istituzionale, era chiamato ad assumere determinazioni dalle ricadute pesanti sulla situazione patrimoniale delle sue imprese. 4. Questo, però, non è sufficiente per stabilire che si sia in presenza di una corruzione c.d. “propria”, ai sensi dell’art. 319, cod. pen., anziché semplicemente per l’esercizio della funzione, di cui al precedente art. 318, essendo, quello del mercimonio di quest’ultima, un elemento comune alle due fattispecie. 4.1. Perché ricorra la prima e più grave di esse, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore dell’agente pubblico, occorre dimostrare, invece, che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte di costui, non essendo sufficiente a tal fine la semplice circostanza dell'avvenuta dazione: è necessario, cioè, che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo (così, tra varie altre: Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144; Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088). 4.2. Tanto precisato, non v’è dubbio che, come deduce il ricorrente, al fine di stabilire l’esistenza o meno di tale sinallagma, possano rivestire valenza sintomatica il tempo delle reciproche prestazioni e la loro proporzione economica, senza che questo imponga, tuttavia, che esse siano contestuali o strettamente consecutive, né di valore economico pari o simile, rilevando esclusivamente il nesso funzionale e causale tra le stesse. Ebbene, facendo applicazione di tali princìpi al caso di specie, la sentenza impugnata si sottrae a censura nella parte in cui ha escluso una sproporzione economica tra le prestazioni del patto corruttivo, correttamente evidenziando come tale valutazione sconti un inevitabile margine di tipo soggettivo. Peraltro, se è vero che le condotte di favore di TI hanno permesso a ZÌ di conseguire vantaggi economici molto consistenti e, con ogni probabilità, sensibilmente superiori alla porzione di “prestito” mai restituitagli da costui, è altrettanto innegabile che quest’ultima, pari ad ottomila euro, avesse comunque una consistenza significativa se rapportata alle retribuzioni di un funzionario pubblico di quel livello, tanto più perchè destinata all’acquisto di un bene voluttuario come un’imbarcazione. La valutazione compiuta dalla Corte d’appello sotto questo aspetto non risulta, dunque, manifestamente irragionevole. 9 4.3. Là dove la decisione impugnata presenta, invece, una decisiva flessione logica è nella valutazione dello iato temporale tra la remunerazione del TI e le condotte mediante le quali questi avrebbe favorito il suo corruttore. La Corte d’appello richiama in dettaglio e per stralcio numerose conversazioni intercettate, tra settembre e dicembre del 2018, tra le sorelle UL, ovvero moglie e cognata del ricorrente, ZÌ e sua moglie Lucia Fichera, presidente del consiglio di amministrazione della “Maria Regina”, nelle quali si parla di un prelievo in contanti che deve prendere ZÌ ma «è di TI», come pure di una busta lasciata da tale imprenditore nella buca delle lettere della cognata di costui ma destinata a lui (circostanza verificata dagli operatori di polizia ivi appostati) o, ancora, delle pressanti insistenze dello stesso ZÌ per incontrarlo. Ciò non di meno, la sentenza impugnata – in coerenza, del resto, con l’imputazione – individua il prezzo della corruzione esclusivamente nel finanziamento erogato da ZÌ a TI per l’acquisto della barca e restituito solo in parte (pag. 9); e, a proposito del dato temporale, rileva che, essendo stato, il loro, un rapporto protrattosi nel tempo, «le elargizioni remunerative del pubblico ufficiale ben possono seguire, anche di diverso tempo, le condotte di favore da questi poste in essere» (pag. 21). Orbene, non v’è dubbio che così possa accadere;
soltanto che, nel caso di specie, la “elargizione remunerativa” – secondo quanto ricostruito dalla stessa Corte d’appello – sarebbe intervenuta prima delle condotte di favore del pubblico ufficiale: anzi, non meno di un anno prima, visto che i movimenti di denaro tra i conti di TI, sua moglie, sua cognata e ZÌ, strumentali all’acquisto della barca, sono avvenuti tra agosto e settembre del 2015, mentre le condotte addebitate al ricorrente risulterebbero da lui tenute a partire dall’autunno del 2016 e nel corso del 2017. Si tratta, dunque, di una motivazione che non riesce ad offrire una spiegazione ragionevole del collegamento funzionale, della relazione di corrispettività cioè, tra le prestazioni di tali soggetti: relazione che, sulla base dei risultati probatori illustrati in sentenza, non può essere radicalmente esclusa, ma che, se esistente, dev’essere comunque spiegata con più puntualità e rigore logico. 5. Da tanto discende che la sentenza impugnata dev’essere annullata, con rinvio del processo al competente giudice d’appello, affinché, sulla base dei princìpi di diritto dianzi enunciati, verifichi se la condotta del ricorrente debba essere sussunta nella fattispecie della corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio o in quella della corruzione per l’esercizio della funzione, con le determinazioni consequenziali. Per l’effetto, rimangono assorbite le censure rassegnate dall’ottavo al decimo motivo, riguardanti il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili, potendo 10 astrattamente ridondare su queste ultime la diversa qualificazione giuridica del fatto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente TI SA IG Di AN
udita la relazione svolta dal consigliere TI SA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Paolo Natalino Saladdino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di RC TI per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319, cod. pen.). Nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di direttore della “direzione affari legali” del Comune di Catania, egli avrebbe reiteratamente e variamente favorito LO ZÌ, consigliere ed amministratore di fatto della società cooperativa “Maria Regina”, che gestiva una casa di riposo convenzionata con il Comune, in Penale Sent. Sez. 6 Num. 2244 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 30/10/2025 5 2.7. La successiva censura riguarda la mancata riqualificazione del fatto: in primo luogo, nella fattispecie – ormai abolita – dell’abuso d’ufficio (art. 323, cod. pen.), in ragione dell’inesistenza di un pactum sceleris tra TI e ZÌ, con conseguente irrilevanza penale del fatto;
e, in via eventuale e subordinata, in quella della corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.), essendo legittimi gli atti compiuti dall’imputato ed apodittica l’affermazione della Corte d’appello per cui essi sarebbero espressivi dell’esclusiva “presa in carico”, da parte di costui, dell’interesse del privato corruttore. 2.8. L’ottavo motivo di ricorso attinge il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella dell’avvenuto ristoro del danno (artt. 62-bis e 62, n. 6, cod. pen.). Quanto alle prime, la Corte si sarebbe limitata ad una generica affermazione di rilevante gravità del fatto, tuttavia trascurando la personalità dell’imputato, incensurato e riconosciuto quale professionista qualificato (si cita un passaggio del relativo decreto di nomina quale dirigente dell’avvocatura comunale), l’opportunità delle transazioni compiute, la sproporzione della presunta utilità rispetto ai vantaggi che, con quelle, avrebbe procurato a ZÌ. Riguardo al risarcimento del danno, è documentato che TI, prima del giudizio, abbia versato al Comune diecimila euro, che l’ente ha incassato, a fronte di un pregiudizio economico ipoteticamente subìto e quantificabile, al massimo, nella misura del prezzo della corruzione, ovvero ottomila euro. Per le stesse ragioni, s’invoca il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2.9. Il successivo motivo attinge le statuizioni civili in favore del Comune, costituitosi parte civile, chiedendosene la revoca o, quanto meno, la sospensione. L’ente, infatti, non avrebbe offerto la prova di aver patito un danno in misura superiore alla somma già versatagli dall’imputato. Inoltre, essendo stata riconosciuta una provvisionale di diecimila euro, pari a detta somma già spontaneamente versata dall’imputato all’ente, tale statuizione provvisoria non avrebbe ragion d’essere e dovrebbe essere revocata o sospesa. Si lamenta, infine, nella liquidazione delle spese legali, la mancata specificazione secondo le voci della tariffa forense. 2.10. Da ultimo, si denuncia una violazione di legge con riferimento all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sarebbe avvenuta sulla base di una norma introdotta con la legge n. 3 del 2019, per fatti commessi anteriormente ad essa. 3. La difesa ricorrente ha altresì prodotto due memorie: una, essenzialmente riepilogativa, in sintesi, dei motivi di ricorso, con particolare riguardo alla mancata 6 dimostrazione dell’accordo corruttivo e del sinallagma tra le reciproche prestazioni dell’imputato e del ZÌ; mentre l’altra si sofferma, ribadendo anch’essa quanto già prospettato con il ricorso, sui movimenti dei conti bancari di TI, sua moglie, sua cognata e ZÌ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, in tema di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni, è inammissibile, perché del tutto generico. Esso, infatti, si limita a reiterare la doglianza proposta sul punto con l’atto d’appello, senza alcun confronto critico con le motivazioni del rigetto contenute nella sentenza impugnata, ove sono indicate puntualmente le risultanze investigative dalle quali erano stati allora desunti i gravi indizi di reato e l’assoluta indispensabilità di tale strumento di ricerca della prova (pag. 4 s.). 2. Quanto al giudizio di colpevolezza, le censure disseminate nei vari motivi di ricorso ed attinenti all’estraneità di TI ad alcune vicende transattive, alla coerenza di queste rispetto all’operato dell’ente anche in altri settori di attività nonché alle indicazioni provenienti dalla componente politica della municipalità, come pure quelle riguardanti, sotto diversi aspetti, la legittimità delle sue condotte e, in tale prospettiva, la valutazione di alcune risultanze probatorie, non sono rilevanti: per un verso, in particolare queste ultime, perché funzionali ad una diversa ricostruzione del fatto, che è preclusa al giudice di legittimità; più in generale, perché non decisive per escludere l’antidoverosità di quelle condotte. Per giurisprudenza ormai consolidatasi di questa Corte, infatti, nel caso – come quelli di cui qui si tratta – di attività compiuta dall’agente pubblico in cambio di un’indebita remunerazione, ma nell’àmbito di uno spazio discrezionale riservatogli dalla normativa, il discrimine fra le due fattispecie corruttive previste dagli artt. 318 e 319, cod. pen., dev’essere individuato nella direzione della sua azione, piuttosto che nella contrarietà o meno di questa a specifiche disposizioni normative di rango primario o secondario. Più precisamente, l’accettazione di un'indebita remunerazione integra la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319, cod. pen.) se, in concreto, l'esercizio dell’attività del pubblico funzionario sia stato condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare. Occorre, cioè, in altri e più semplici termini, accertare se l’atto sia stato posto in essere in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale e se il pubblico agente, pur muovendosi nei confini di tale 7 potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore;
diversamente, qualora non sia stato violato alcun dovere specifico e l'atto compiuto realizzi ugualmente l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, si deve ritenere integrato il reato di cui all'art. 318, cod. pen. (in tema, tra altre: Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023, Di Guardo, Rv. 285366; Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589; Sez. 6, n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, Siclari, Rv. 280342; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555; e, più di recente, Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Saguto, Rv. 286376; Sez. 6, n. 28418 del 16/04/2024, Affinita, non mass.; Sez. 6, n. 1909 del 13/11/2024, dep. 2025, Elia, non mass.). È alla luce di tali princìpi, dunque, per il vero non delineati dalla sentenza impugnata con la necessaria precisione, che devono essere rivalutati gli aspetti di fatto sulla base dei quali la sentenza impugnata (pagg. 16-19) è pervenuta ad affermare la contrarietà ai doveri d’ufficio delle condotte del TI, onde verificare se queste integrino l’una o l’altra di quelle fattispecie corruttive. 3. Deve escludersi, invece, che esse possano essere inquadrate nella fattispecie – ormai abolita – dell’abuso d’ufficio (art. 323, cod. pen.), perché la corresponsione di somme di denaro da ZÌ a TI ed il collegamento causale di essa con le funzioni pubbliche da quest’ultimo esercitate sono state giustificate in sentenza con una motivazione priva di cesure logiche evidenti e di fraintendimenti probatori od omissioni valutative indiscutibili, e perciò tale da non essere censurabile in questa sede. La tesi difensiva del prestito effettuato da ZÌ alla cognata di TI, infatti, è stata confutata dai giudici d’appello con argomenti stringenti, avendo essi evidenziato, da un lato, l’assenza di una causale specifica e plausibile di tale elargizione, ma anche, più in generale, di rapporti tra costoro così stretti da poterne offrire una giustificazione razionale, trattandosi comunque di una somma oggettivamente significativa (diciottomila euro) e, per di più, mutuata senza previsione di garanzie, di interessi o di altri oneri per il beneficiario né di termini per la restituzione;
e, dall’altro, l’inesistenza, difficilmente spiegabile, di qualsiasi documentazione attestante il saldo, pari ad ottomila euro, che la UL ha sostenuto di aver versato per contanti (pagg. 19 s., sent.). Una volta esclusa, allora, l’esistenza di un siffatto prestito, risulta del tutto logico ritenere – come fa la Corte d’appello – che l’effettivo destinatario delle somme sborsate da ZÌ fosse TI e che le intermediazioni nei passaggi di denaro tra quest’ultimo ed i suoi familiari, secondo l’articolata sequenza dettagliatamente descritta a pag. 20 della sentenza impugnata e non contraddetta dalla difesa ricorrente, non trovavano altra giustificazione logica, se non quella di 8 creare degli schermi tra i reali interessati da quei movimenti di denaro. E, siccome neppure la difesa ricorrente adduce una causale alternativa e legittima degli stessi, è ampiamente plausibile concludere che, in quel modo, ZÌ avesse inteso comperarsi il favore di colui che, in ragione del suo ruolo istituzionale, era chiamato ad assumere determinazioni dalle ricadute pesanti sulla situazione patrimoniale delle sue imprese. 4. Questo, però, non è sufficiente per stabilire che si sia in presenza di una corruzione c.d. “propria”, ai sensi dell’art. 319, cod. pen., anziché semplicemente per l’esercizio della funzione, di cui al precedente art. 318, essendo, quello del mercimonio di quest’ultima, un elemento comune alle due fattispecie. 4.1. Perché ricorra la prima e più grave di esse, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore dell’agente pubblico, occorre dimostrare, invece, che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte di costui, non essendo sufficiente a tal fine la semplice circostanza dell'avvenuta dazione: è necessario, cioè, che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo (così, tra varie altre: Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144; Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088). 4.2. Tanto precisato, non v’è dubbio che, come deduce il ricorrente, al fine di stabilire l’esistenza o meno di tale sinallagma, possano rivestire valenza sintomatica il tempo delle reciproche prestazioni e la loro proporzione economica, senza che questo imponga, tuttavia, che esse siano contestuali o strettamente consecutive, né di valore economico pari o simile, rilevando esclusivamente il nesso funzionale e causale tra le stesse. Ebbene, facendo applicazione di tali princìpi al caso di specie, la sentenza impugnata si sottrae a censura nella parte in cui ha escluso una sproporzione economica tra le prestazioni del patto corruttivo, correttamente evidenziando come tale valutazione sconti un inevitabile margine di tipo soggettivo. Peraltro, se è vero che le condotte di favore di TI hanno permesso a ZÌ di conseguire vantaggi economici molto consistenti e, con ogni probabilità, sensibilmente superiori alla porzione di “prestito” mai restituitagli da costui, è altrettanto innegabile che quest’ultima, pari ad ottomila euro, avesse comunque una consistenza significativa se rapportata alle retribuzioni di un funzionario pubblico di quel livello, tanto più perchè destinata all’acquisto di un bene voluttuario come un’imbarcazione. La valutazione compiuta dalla Corte d’appello sotto questo aspetto non risulta, dunque, manifestamente irragionevole. 9 4.3. Là dove la decisione impugnata presenta, invece, una decisiva flessione logica è nella valutazione dello iato temporale tra la remunerazione del TI e le condotte mediante le quali questi avrebbe favorito il suo corruttore. La Corte d’appello richiama in dettaglio e per stralcio numerose conversazioni intercettate, tra settembre e dicembre del 2018, tra le sorelle UL, ovvero moglie e cognata del ricorrente, ZÌ e sua moglie Lucia Fichera, presidente del consiglio di amministrazione della “Maria Regina”, nelle quali si parla di un prelievo in contanti che deve prendere ZÌ ma «è di TI», come pure di una busta lasciata da tale imprenditore nella buca delle lettere della cognata di costui ma destinata a lui (circostanza verificata dagli operatori di polizia ivi appostati) o, ancora, delle pressanti insistenze dello stesso ZÌ per incontrarlo. Ciò non di meno, la sentenza impugnata – in coerenza, del resto, con l’imputazione – individua il prezzo della corruzione esclusivamente nel finanziamento erogato da ZÌ a TI per l’acquisto della barca e restituito solo in parte (pag. 9); e, a proposito del dato temporale, rileva che, essendo stato, il loro, un rapporto protrattosi nel tempo, «le elargizioni remunerative del pubblico ufficiale ben possono seguire, anche di diverso tempo, le condotte di favore da questi poste in essere» (pag. 21). Orbene, non v’è dubbio che così possa accadere;
soltanto che, nel caso di specie, la “elargizione remunerativa” – secondo quanto ricostruito dalla stessa Corte d’appello – sarebbe intervenuta prima delle condotte di favore del pubblico ufficiale: anzi, non meno di un anno prima, visto che i movimenti di denaro tra i conti di TI, sua moglie, sua cognata e ZÌ, strumentali all’acquisto della barca, sono avvenuti tra agosto e settembre del 2015, mentre le condotte addebitate al ricorrente risulterebbero da lui tenute a partire dall’autunno del 2016 e nel corso del 2017. Si tratta, dunque, di una motivazione che non riesce ad offrire una spiegazione ragionevole del collegamento funzionale, della relazione di corrispettività cioè, tra le prestazioni di tali soggetti: relazione che, sulla base dei risultati probatori illustrati in sentenza, non può essere radicalmente esclusa, ma che, se esistente, dev’essere comunque spiegata con più puntualità e rigore logico. 5. Da tanto discende che la sentenza impugnata dev’essere annullata, con rinvio del processo al competente giudice d’appello, affinché, sulla base dei princìpi di diritto dianzi enunciati, verifichi se la condotta del ricorrente debba essere sussunta nella fattispecie della corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio o in quella della corruzione per l’esercizio della funzione, con le determinazioni consequenziali. Per l’effetto, rimangono assorbite le censure rassegnate dall’ottavo al decimo motivo, riguardanti il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili, potendo 10 astrattamente ridondare su queste ultime la diversa qualificazione giuridica del fatto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente TI SA IG Di AN