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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/12/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
LI NT Presidente rel.
CO OV IU
Valentina Prudente IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2726 VG anno
2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) domiciliati presso lo studio dell'Avv. Daniele C.F._2
Tonini, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 9.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi Parte_3
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Carrara il 28.2.2010 (dall'unione dei coniugi era nata la figlia il Per_1
13.8.2012), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione consensuale, ritualmente definito con il decreto cron. 2271/2021 del 13.4.2021; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione prevalente ed anagrafica della minore presso la madre;
assegnazione della casa familiare;
clausola sub F); regime di visita e di permanenza della figlia con il padre;
contributo al mantenimento della figlia ad opera del padre e regime di partecipazione dei genitori al pagamento delle spese straordinarie;
deducibilità fiscale;
assegno unico;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Carrara il 28.8.2010 tra , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], trascritto presso il Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 2010, n. 24, Parte II, Serie A,
Ufficio I, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carrara di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
compensa le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 9.12.2025
Il Presidente estensore
LI NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
LI NT Presidente rel.
CO OV IU
Valentina Prudente IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2726 VG anno
2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) domiciliati presso lo studio dell'Avv. Daniele C.F._2
Tonini, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 9.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi Parte_3
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Carrara il 28.2.2010 (dall'unione dei coniugi era nata la figlia il Per_1
13.8.2012), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione consensuale, ritualmente definito con il decreto cron. 2271/2021 del 13.4.2021; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione prevalente ed anagrafica della minore presso la madre;
assegnazione della casa familiare;
clausola sub F); regime di visita e di permanenza della figlia con il padre;
contributo al mantenimento della figlia ad opera del padre e regime di partecipazione dei genitori al pagamento delle spese straordinarie;
deducibilità fiscale;
assegno unico;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Carrara il 28.8.2010 tra , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], trascritto presso il Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 2010, n. 24, Parte II, Serie A,
Ufficio I, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carrara di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
compensa le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 9.12.2025
Il Presidente estensore
LI NT