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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/11/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 12.11.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione da remoto, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G.
2428/2023,
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti
AN PI SA, NA OZ, RO UN HI
ricorrente
E
- , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato;
- Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Elena Sica
Convenuti
OGGETTO: azione accertamento negativo
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, ritualmente notificato, la società agiva in giudizio nei Parte_1 confronti dell' e dell' , innanzi al Tribunale di CP_1 CP_2
Bergamo, in funzione di Giudice del lavoro, affinché fosse dichiarato e accertato, per le ragioni esposte in atti, di non è tenuta al pagamento della somma di € 37.707,22 a titolo di contributi di cui al verbale di accertamento n. 2021009172 del CP_3
06.03.2023, con ogni conseguente statuizione anche in punto di non debenza della somme aggiuntive liquidate nel citato verbale;
in via subordinata, nel caso in cui il ricorso fosse ritenuto solo parzialmente fondato, chiedeva indicarsi specificatamente quali della contestazioni del verbale di accertamento debbano considerarsi illegittime con ogni conseguente statuizione.
Si costituivano le convenute tempestivamente, contestando fermamente le avverse pretese ed insistendo per il rigetto della domanda.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per i motivi di seguito rimessi.
***
In data 06.03.2023 veniva notificata alla società Parte_1
una diffida ad adempiere dell' avente ad oggetto il
[...] CP_1 pagamento della somma di € 32.707,22 per contributi previdenziali sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti nonché dell'ulteriore somma di € 17.466,54 a titolo di somme aggiuntive, sulla base delle risultanze di una verifica ispettiva congiunta condotta da personale dell' e dell' , con primo accesso CP_1 CP_2 presso il deposito logistico di Calcinate, ove l'odierna ricorrente prestava la propria attività in forza di un contratto di appalto stipulato tra la società Italtrans s.p.a. ed il Consorzio Cisa, il quale ne ha affidato l'esecuzione alla consorziata Parte_1
[...]
A sostegno della domanda giudiziaria, la società ricorrente deduceva, oltre che l'eccessiva durata delle operazioni ispettive ed irregolarità formali e la quantificazione delle sanzioni, che “L'art. 23 del CCNL applicato consente al datore di lavoro di non retribuire “le ore perdute per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite sms, mail o comunicazione scritta”. Ne consegue che di tali ore non si dovrebbe tener conto per il calcolo della base imponibile rilevante ai fini contributivi.
La disapplicazione degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL del maggio 2019 è stata deliberata dalla Assemblea dei soci ed è contenuta in un Piano di Crisi approvato dalla stessa per fronteggiare le perdite maturate nel corso degli esercizi 2018,
2019 e 2020. Gli Ispettori non hanno considerato che, in merito alle assenze dei lavoratori per malattia ed infortunio, nella
Retribuzione Globale Media è computato anche il rateo della 13 e della 14 mensilità, che pertanto viene pagato al dipendente all'interno della indennità conto Infine, le indennità di CP_1 trasferta corrisposte al Presidente per i viaggi tra Calcinate e
IA sono esenti da contribuzione in quanto a IA la società ha una propria sede di lavoro” (v. pag.
3-4 ricorso).
Preliminarmente, quanto ai vizi di carattere formale del verbale ispettivo del 06.03.2023, deve rammentarsi che il presente giudizio può qualificarsi come un'azione di accertamento negativo che investe il rapporto sostanziale e non l'atto, pertanto, le doglianze relative agli asseriti vizi formali e di eccessiva durata dell'accertamento sono irrilevanti ed inammissibili;
ad ogni modo, stante l'entità dell'indagine compita si reputa che il predetto verbale ispettivo sia stato redatto nel pieno rispetto delle norme procedimentali e di legge e è scevro da visi motivazionali essendo specificamente e dettagliatamente circostanziato in punto di evidenze probatorie.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che la cooperativa ricorrente, con l'odierna azione giudiziaria, ha contestato l'ispezione nella parte in cui i verbalizzanti le addebitano di aver versato contributi previdenziali conteggiati su retribuzioni inferiori a quelle imponibili per legge, in relazione a cui anche l' ha CP_2 rivendicato il diritto al pagamento di premi evasi e sanzioni.
Tuttavia, il verbale ispettivo nella Sezione , contiene anche CP_2 una riclassificazione dell'attività ai fini della Tariffa Premi, con efficacia del 2023, derivante dalla soppressione del “premio speciale facchini” prevista dalla Circolare n.45/2022 in CP_2 ottemperanza agli obblighi derivanti dalla Nuova Tariffa Premi
2019 e dal DM 6.9.2022 (docc.2,3); in parte qua non è alimentata alcuna doglianza.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
Gli ispettori hanno rilevato che nella sezione presenze del LUL, in alcuni casi, sono indicate delle ore inferiori a quanto contrattualmente stabilito con i singoli lavoratori con i contratti di lavoro individuali, a seconda che gli stessi siano stati assunti full time o part-time, al netto delle assenze ingiustificate.
L'azienda ha anche corrisposto ai soci lavoratori una paga oraria inferiore a quanto contrattualmente previsto dal CCNL Logistica,
Trasporto Merci e Spedizioni, firmato dalle principali associazioni datoriali e dalle principali sigle sindacali, e che la Parte_1 applica ai propri dipendenti.
Dalla verifica del Lul, in alcuni casi si è riscontrato il mancato pagamento delle festività non godute e alla maggior parte dei lavoratori venivano mensilmente corrisposti i ratei di 13.ma e
14.ma in relazione alle ore effettivamente lavorate e non, alle ore contrattuali sottoscritte;
con tale criterio venivano, pertanto, escluse tutte le competenze dovute per assenze a qualsiasi titolo come le ferie, le festività, le assenze per malattia, etc., che invece concorrono a maturare il diritto mensile ai ratei in parola.
Ora, come è noto, per la generalità dei lavoratori, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (Art. 1 comma 1 del D.L. 9.10.989,
n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389).
Si precisa, in proposito, quanto affermato recentemente dalla Cass.
n. 16464/2023.
“La L. n. 142 del 2001, art. 6, comma 1, alla lett. d), demanda al regolamento delle società cooperative il compito di attribuire all'assemblea la "facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile,
i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui all'art. 3, comma 2, lett. b); il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili".
Nella disamina delle implicazioni previdenziali della riduzione delle retribuzioni, questa Corte ha ritenuto che anche in tale fattispecie si applichi la regola del "minimale contributivo", estrinsecazione dell'autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva.
Pertanto, la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non può essere inferiore all'importo della retribuzione stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi.
Il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 difatti, non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone, altresì, di assumere a base di calcolo dei contributi previdenziali la retribuzione dovuta, senza attribuire alcun rilievo a quella di fatto corrisposta in misura inferiore (Cass., sez. lav., 17 aprile 2012, n. 6001). Ne discende che "19. Anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 6, la contribuzione previdenziale deve comunque essere rapportata al c.d. minimale contributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, conv. in L. n. 389 del 1989, e non ai minori importi concretamente erogati. 20. La Delib. assembleare che prevede la riduzione della retribuzione come apporto del socio alla riduzione della crisi, seppure legittimata dal richiamato art. 6, non rientra infatti nelle
"leggi, regolamenti, contratti collettivi" che a mente del D.L. n.
338, art. 1, individuano la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, né l'art. 6 contiene alcun riferimento agli obblighi contributivi" (Cass., sez. lav., 4 giugno 2019, n. 15172).
Dall'autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro e dall'indisponibilità dei diritti previdenziali consegue che le eventuali forme di apporto straordinarie, previste a carico del socio lavoratore nel corso della crisi della cooperativa, possono solo incidere sul trattamento economico minimo disposto dalla legge, senza pregiudicare, tuttavia, l'integrale tutela della sua posizione previdenziale (Cass., sez. lav., 26 aprile 2023, n. 10960, e 19 aprile
2023, n. 10502).
Da tali principi, avvalorati anche dall'analisi della specificità della disciplina del lavoro nelle cooperative, non vi sono ragioni di discostarsi”.
Ne consegue, quindi, che le riduzioni unilaterali dell'orario di lavoro, in assenza di accordi collettivi al riguardo, non esonerano il datore di lavoro dall'obbligo del pagamento della retribuzione dovuta, e per l'effetto non esimono lo stesso dalle correlate obbligazioni contributive verso l' e ciò anche alla stregua CP_1 dell'inderogabilità del minimale contributivo previsto dall'art. 1 L. n. 389/89. Le obbligazioni contributive di cui è titolare in via esclusiva l'ente previdenziale, sono comunque dovute in caso di mancata ingiustificata prestazione lavorativa , anche se non sia stata versata la retribuzione, in forza del carattere di inderogabilità del minimale contributivo.
Già in precedenza la Cassazione aveva affermato che: “in tema di società cooperative, nel regime dettato dalla L. 3 aprile 2001, n.
142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla
L. n. 142 del 2001, art. 6, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria" (Cass. n.
19832/2013)”.
In applicazione di tali principi, risultano infondate anche le altre doglianze relative alla tredicesima e quattordicesima mensilità che correttamente gli ispettori hanno contestato, perché calcolate dalla ricorrente in relazione alle ore effettivamente lavorate e non alle ore contrattuali sottoscritte.
Inoltre, appare inconferente e infondato il richiamo di parte ricorrente alle sospensioni dell'attività lavorativa disciplinate dall'art. 23 della parte speciale del CCNL Logistica: è importante sottolineare il carattere di eccezionalità della deliberazione aziendale dello stato di crisi, per evitare che vengano perpetrati abusi a danno dei soci lavoratori, e ciàò sulla scorta del generale principio dell'inderogabilità in peius del trattamento economico minimo di cui all'art. 3 comma 1 della 142/2001.
Dall'esame del LUL è, infine, emersa la corresponsione di somme a titolo di “trasferta” per il socio lavoratore e presidente del CdA,
CP_4
Gli ispettori escussi hanno confermato l'esistenza di un polo a
IA (v. doc. 4 fasc. ricorrente), ma hanno anche sostenuto correttamente che “Non si mette in discussione che andasse CP_4
a IA a lavorare è certo e confermo di aver visionato l'affidamento di cui al doc. 4 fasc. ricorrente che mi viene mostrato. L'attività abituale ere a Calcinate e la sua abitazione era a IN BA. Gli spostamenti sono dalla sua abitazione a
IA, poi da IA a Calcinate;
IA era solo una zona di transito per giungere a Calcinate, sul rimborso chilometrico c'è un tragitto come se fosse IA la sede Controparte_5 abituale di lavoro” (deposizione ; “Quanto alle trasferte Tes_1 di IA era sul tragitto casa lavoro per il quale non CP_4 spetta alcun rimborso, risiedeva a IN BA, non si CP_4 poteva chiedere il rimborso per l'intero tragitto da IN
BA” (deposizione ; “Il Presidente abitava a Tes_2 CP_4
IN BA e la sua sede di lavoro era Calcinate e qualche volta si recava a IA che era sulla strada tra la sua residenza e
Calcinate; IA si trova leggermente distaccata dal tragitto casa lavoro che però non è rimborsabile, si può rimborsare solo il tragitto verso IA oppure considerare la trasferta nel tragitto
IA/Calcinate andata e ritorno” (deposizione . Tes_3
Anche sotto tale profilo, dunque, va confermato l'operato degli ispettori, visto che le indennità erogate a titolo di trasferta rappresentato un ristoro per l'invio del dipendente in comune diverso da quello dove è previsto che si svolga abitualmente la prestazione lavorativa.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti e che si liquidano in € 3.000,00 ciascuna per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 12.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 12.11.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione da remoto, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G.
2428/2023,
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti
AN PI SA, NA OZ, RO UN HI
ricorrente
E
- , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato;
- Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Elena Sica
Convenuti
OGGETTO: azione accertamento negativo
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, ritualmente notificato, la società agiva in giudizio nei Parte_1 confronti dell' e dell' , innanzi al Tribunale di CP_1 CP_2
Bergamo, in funzione di Giudice del lavoro, affinché fosse dichiarato e accertato, per le ragioni esposte in atti, di non è tenuta al pagamento della somma di € 37.707,22 a titolo di contributi di cui al verbale di accertamento n. 2021009172 del CP_3
06.03.2023, con ogni conseguente statuizione anche in punto di non debenza della somme aggiuntive liquidate nel citato verbale;
in via subordinata, nel caso in cui il ricorso fosse ritenuto solo parzialmente fondato, chiedeva indicarsi specificatamente quali della contestazioni del verbale di accertamento debbano considerarsi illegittime con ogni conseguente statuizione.
Si costituivano le convenute tempestivamente, contestando fermamente le avverse pretese ed insistendo per il rigetto della domanda.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per i motivi di seguito rimessi.
***
In data 06.03.2023 veniva notificata alla società Parte_1
una diffida ad adempiere dell' avente ad oggetto il
[...] CP_1 pagamento della somma di € 32.707,22 per contributi previdenziali sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti nonché dell'ulteriore somma di € 17.466,54 a titolo di somme aggiuntive, sulla base delle risultanze di una verifica ispettiva congiunta condotta da personale dell' e dell' , con primo accesso CP_1 CP_2 presso il deposito logistico di Calcinate, ove l'odierna ricorrente prestava la propria attività in forza di un contratto di appalto stipulato tra la società Italtrans s.p.a. ed il Consorzio Cisa, il quale ne ha affidato l'esecuzione alla consorziata Parte_1
[...]
A sostegno della domanda giudiziaria, la società ricorrente deduceva, oltre che l'eccessiva durata delle operazioni ispettive ed irregolarità formali e la quantificazione delle sanzioni, che “L'art. 23 del CCNL applicato consente al datore di lavoro di non retribuire “le ore perdute per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite sms, mail o comunicazione scritta”. Ne consegue che di tali ore non si dovrebbe tener conto per il calcolo della base imponibile rilevante ai fini contributivi.
La disapplicazione degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL del maggio 2019 è stata deliberata dalla Assemblea dei soci ed è contenuta in un Piano di Crisi approvato dalla stessa per fronteggiare le perdite maturate nel corso degli esercizi 2018,
2019 e 2020. Gli Ispettori non hanno considerato che, in merito alle assenze dei lavoratori per malattia ed infortunio, nella
Retribuzione Globale Media è computato anche il rateo della 13 e della 14 mensilità, che pertanto viene pagato al dipendente all'interno della indennità conto Infine, le indennità di CP_1 trasferta corrisposte al Presidente per i viaggi tra Calcinate e
IA sono esenti da contribuzione in quanto a IA la società ha una propria sede di lavoro” (v. pag.
3-4 ricorso).
Preliminarmente, quanto ai vizi di carattere formale del verbale ispettivo del 06.03.2023, deve rammentarsi che il presente giudizio può qualificarsi come un'azione di accertamento negativo che investe il rapporto sostanziale e non l'atto, pertanto, le doglianze relative agli asseriti vizi formali e di eccessiva durata dell'accertamento sono irrilevanti ed inammissibili;
ad ogni modo, stante l'entità dell'indagine compita si reputa che il predetto verbale ispettivo sia stato redatto nel pieno rispetto delle norme procedimentali e di legge e è scevro da visi motivazionali essendo specificamente e dettagliatamente circostanziato in punto di evidenze probatorie.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che la cooperativa ricorrente, con l'odierna azione giudiziaria, ha contestato l'ispezione nella parte in cui i verbalizzanti le addebitano di aver versato contributi previdenziali conteggiati su retribuzioni inferiori a quelle imponibili per legge, in relazione a cui anche l' ha CP_2 rivendicato il diritto al pagamento di premi evasi e sanzioni.
Tuttavia, il verbale ispettivo nella Sezione , contiene anche CP_2 una riclassificazione dell'attività ai fini della Tariffa Premi, con efficacia del 2023, derivante dalla soppressione del “premio speciale facchini” prevista dalla Circolare n.45/2022 in CP_2 ottemperanza agli obblighi derivanti dalla Nuova Tariffa Premi
2019 e dal DM 6.9.2022 (docc.2,3); in parte qua non è alimentata alcuna doglianza.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
Gli ispettori hanno rilevato che nella sezione presenze del LUL, in alcuni casi, sono indicate delle ore inferiori a quanto contrattualmente stabilito con i singoli lavoratori con i contratti di lavoro individuali, a seconda che gli stessi siano stati assunti full time o part-time, al netto delle assenze ingiustificate.
L'azienda ha anche corrisposto ai soci lavoratori una paga oraria inferiore a quanto contrattualmente previsto dal CCNL Logistica,
Trasporto Merci e Spedizioni, firmato dalle principali associazioni datoriali e dalle principali sigle sindacali, e che la Parte_1 applica ai propri dipendenti.
Dalla verifica del Lul, in alcuni casi si è riscontrato il mancato pagamento delle festività non godute e alla maggior parte dei lavoratori venivano mensilmente corrisposti i ratei di 13.ma e
14.ma in relazione alle ore effettivamente lavorate e non, alle ore contrattuali sottoscritte;
con tale criterio venivano, pertanto, escluse tutte le competenze dovute per assenze a qualsiasi titolo come le ferie, le festività, le assenze per malattia, etc., che invece concorrono a maturare il diritto mensile ai ratei in parola.
Ora, come è noto, per la generalità dei lavoratori, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (Art. 1 comma 1 del D.L. 9.10.989,
n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389).
Si precisa, in proposito, quanto affermato recentemente dalla Cass.
n. 16464/2023.
“La L. n. 142 del 2001, art. 6, comma 1, alla lett. d), demanda al regolamento delle società cooperative il compito di attribuire all'assemblea la "facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile,
i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui all'art. 3, comma 2, lett. b); il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili".
Nella disamina delle implicazioni previdenziali della riduzione delle retribuzioni, questa Corte ha ritenuto che anche in tale fattispecie si applichi la regola del "minimale contributivo", estrinsecazione dell'autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva.
Pertanto, la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non può essere inferiore all'importo della retribuzione stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi.
Il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 difatti, non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone, altresì, di assumere a base di calcolo dei contributi previdenziali la retribuzione dovuta, senza attribuire alcun rilievo a quella di fatto corrisposta in misura inferiore (Cass., sez. lav., 17 aprile 2012, n. 6001). Ne discende che "19. Anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 6, la contribuzione previdenziale deve comunque essere rapportata al c.d. minimale contributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, conv. in L. n. 389 del 1989, e non ai minori importi concretamente erogati. 20. La Delib. assembleare che prevede la riduzione della retribuzione come apporto del socio alla riduzione della crisi, seppure legittimata dal richiamato art. 6, non rientra infatti nelle
"leggi, regolamenti, contratti collettivi" che a mente del D.L. n.
338, art. 1, individuano la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, né l'art. 6 contiene alcun riferimento agli obblighi contributivi" (Cass., sez. lav., 4 giugno 2019, n. 15172).
Dall'autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro e dall'indisponibilità dei diritti previdenziali consegue che le eventuali forme di apporto straordinarie, previste a carico del socio lavoratore nel corso della crisi della cooperativa, possono solo incidere sul trattamento economico minimo disposto dalla legge, senza pregiudicare, tuttavia, l'integrale tutela della sua posizione previdenziale (Cass., sez. lav., 26 aprile 2023, n. 10960, e 19 aprile
2023, n. 10502).
Da tali principi, avvalorati anche dall'analisi della specificità della disciplina del lavoro nelle cooperative, non vi sono ragioni di discostarsi”.
Ne consegue, quindi, che le riduzioni unilaterali dell'orario di lavoro, in assenza di accordi collettivi al riguardo, non esonerano il datore di lavoro dall'obbligo del pagamento della retribuzione dovuta, e per l'effetto non esimono lo stesso dalle correlate obbligazioni contributive verso l' e ciò anche alla stregua CP_1 dell'inderogabilità del minimale contributivo previsto dall'art. 1 L. n. 389/89. Le obbligazioni contributive di cui è titolare in via esclusiva l'ente previdenziale, sono comunque dovute in caso di mancata ingiustificata prestazione lavorativa , anche se non sia stata versata la retribuzione, in forza del carattere di inderogabilità del minimale contributivo.
Già in precedenza la Cassazione aveva affermato che: “in tema di società cooperative, nel regime dettato dalla L. 3 aprile 2001, n.
142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla
L. n. 142 del 2001, art. 6, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria" (Cass. n.
19832/2013)”.
In applicazione di tali principi, risultano infondate anche le altre doglianze relative alla tredicesima e quattordicesima mensilità che correttamente gli ispettori hanno contestato, perché calcolate dalla ricorrente in relazione alle ore effettivamente lavorate e non alle ore contrattuali sottoscritte.
Inoltre, appare inconferente e infondato il richiamo di parte ricorrente alle sospensioni dell'attività lavorativa disciplinate dall'art. 23 della parte speciale del CCNL Logistica: è importante sottolineare il carattere di eccezionalità della deliberazione aziendale dello stato di crisi, per evitare che vengano perpetrati abusi a danno dei soci lavoratori, e ciàò sulla scorta del generale principio dell'inderogabilità in peius del trattamento economico minimo di cui all'art. 3 comma 1 della 142/2001.
Dall'esame del LUL è, infine, emersa la corresponsione di somme a titolo di “trasferta” per il socio lavoratore e presidente del CdA,
CP_4
Gli ispettori escussi hanno confermato l'esistenza di un polo a
IA (v. doc. 4 fasc. ricorrente), ma hanno anche sostenuto correttamente che “Non si mette in discussione che andasse CP_4
a IA a lavorare è certo e confermo di aver visionato l'affidamento di cui al doc. 4 fasc. ricorrente che mi viene mostrato. L'attività abituale ere a Calcinate e la sua abitazione era a IN BA. Gli spostamenti sono dalla sua abitazione a
IA, poi da IA a Calcinate;
IA era solo una zona di transito per giungere a Calcinate, sul rimborso chilometrico c'è un tragitto come se fosse IA la sede Controparte_5 abituale di lavoro” (deposizione ; “Quanto alle trasferte Tes_1 di IA era sul tragitto casa lavoro per il quale non CP_4 spetta alcun rimborso, risiedeva a IN BA, non si CP_4 poteva chiedere il rimborso per l'intero tragitto da IN
BA” (deposizione ; “Il Presidente abitava a Tes_2 CP_4
IN BA e la sua sede di lavoro era Calcinate e qualche volta si recava a IA che era sulla strada tra la sua residenza e
Calcinate; IA si trova leggermente distaccata dal tragitto casa lavoro che però non è rimborsabile, si può rimborsare solo il tragitto verso IA oppure considerare la trasferta nel tragitto
IA/Calcinate andata e ritorno” (deposizione . Tes_3
Anche sotto tale profilo, dunque, va confermato l'operato degli ispettori, visto che le indennità erogate a titolo di trasferta rappresentato un ristoro per l'invio del dipendente in comune diverso da quello dove è previsto che si svolga abitualmente la prestazione lavorativa.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti e che si liquidano in € 3.000,00 ciascuna per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 12.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta