CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - NN AT IO OR AL CR SENTENZA sul ricorso di TI LA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza in data 21/10/2024 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AL CR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, MA Di RD, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 21 ottobre 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato, per quanto di interesse, la sentenza in data 19 gennaio 2022 del G.u.p. del Tribunale di Lecce che aveva condannato LA TI per il reato dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 000, commesso il 29 settembre 2014. 2. La ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sull’assenza di elementi da valutare favorevolmente, quando, prima del giudizio, aveva pagato integralmente il debito di imposta, comprese sanzioni amministrative e interessi, con completo ripianamento dell’esposizione debitoria verso l’Erario, come da certificazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata il 26 ottobre 2021 in cui si dava atto dell’assenza di carichi pendenti nel sistema dell’anagrafe tributaria. Inspiegabilmente tale circostanza era stata valorizzata solo ai fini dell’applicazione dell’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Con il secondo motivo, invece, deduce l’omessa motivazione in ordine al diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., nonostante la condotta successiva avesse neutralizzato il reato che, per giunta, era consistito in un’evasione di appena 8.500 Penale Sent. Sez. 3 Num. 115 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/11/2025 2 euro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il G.u.p. ha accertato che la ricorrente ha estinto i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Per questa ragione, ha riconosciuto l’applicazione dell’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Con l’atto di appello la ricorrente ha lamentato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte ha risposto che non presentava elementi valutabili favorevolmente e che non aveva pagato, così contraddicendo, tuttavia, l’accertamento del G.u.p. Inoltre, con memoria depositata il 30 settembre 2024, la ricorrente ha invocato l’applicazione della causa di non punibilità del comma 3-ter dell’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Si registra sulla richiesta un’omessa risposta né può ritenersi implicito il diniego, attesa l’entità dell’imposta evasa e la condotta riparatoria post factum.
P.Q.M.
Così deciso, il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL CR ST ZA
udita la relazione svolta dal consigliere AL CR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, MA Di RD, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 21 ottobre 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato, per quanto di interesse, la sentenza in data 19 gennaio 2022 del G.u.p. del Tribunale di Lecce che aveva condannato LA TI per il reato dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 000, commesso il 29 settembre 2014. 2. La ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sull’assenza di elementi da valutare favorevolmente, quando, prima del giudizio, aveva pagato integralmente il debito di imposta, comprese sanzioni amministrative e interessi, con completo ripianamento dell’esposizione debitoria verso l’Erario, come da certificazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata il 26 ottobre 2021 in cui si dava atto dell’assenza di carichi pendenti nel sistema dell’anagrafe tributaria. Inspiegabilmente tale circostanza era stata valorizzata solo ai fini dell’applicazione dell’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Con il secondo motivo, invece, deduce l’omessa motivazione in ordine al diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., nonostante la condotta successiva avesse neutralizzato il reato che, per giunta, era consistito in un’evasione di appena 8.500 Penale Sent. Sez. 3 Num. 115 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/11/2025 2 euro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il G.u.p. ha accertato che la ricorrente ha estinto i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Per questa ragione, ha riconosciuto l’applicazione dell’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Con l’atto di appello la ricorrente ha lamentato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte ha risposto che non presentava elementi valutabili favorevolmente e che non aveva pagato, così contraddicendo, tuttavia, l’accertamento del G.u.p. Inoltre, con memoria depositata il 30 settembre 2024, la ricorrente ha invocato l’applicazione della causa di non punibilità del comma 3-ter dell’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Si registra sulla richiesta un’omessa risposta né può ritenersi implicito il diniego, attesa l’entità dell’imposta evasa e la condotta riparatoria post factum.
P.Q.M.
Così deciso, il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL CR ST ZA