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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1689/2024 R.G
Tribunale di Busto Arsizio
VERBALE DI UDIENZA DEL 19/02/2025
Oggi 19/02/2025, innanzi al Giudice dott. Carlo Barile, sono comparsi:
Per AN ZZ e per TA BO l'avvocato PICCO MARIA ELISABETTA che dichiara di aver giurato come avvocato in data 28.01.2025.
Per MA EN nessuno è comparso.
Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e rinunzia a presenziare alla lettura. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio, e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
All'udienza del 19 febbraio 2025 il Giudice dott. Carlo Barile ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt.
429 e 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1689 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
AN ZZ (nato a [...] il [...], C.F. [...]), e TA BO
(nata a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avvocato
PICCO MARIA ELISABETTA, con domicilio eletto in Magenta alla via Garibaldi n.51, presso il difensore
Abogado PICCO MARIA ELISABETTA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
MA EN (nato a [...] il [...], C.F. [...]), residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ZI IV e ZI CH hanno convenuto in giudizio SI
NA esponendo che: con contratto del 05.07.2004 i ricorrenti hanno concesso in locazione al resistente l'immobile sito in Busto Arsizio alla via Varazze n.10; la scadenza del contratto era prorogata al 2020; l'immobile veniva riconsegnato in data 6.3.2020; all'atto della riconsegna l'immobile presentava dei danni;
in particolare le pareti non erano state ritinteggiate;
i ricorrenti hanno provveduto a sistemare i danni mediante lavori di ripristino effettuati da Cm Imbiancature per un costo pari ad euro 4300,00; il resistente non ha corrisposto il canone di locazione per i mesi di dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio del 2020; è dovuta altresì la somma pari ad euro 421,15 per il mancato rispetto del termine di preavviso.
Alla luce di tali deduzioni la parte ricorrente ha chiesto di: accertare la responsabilità della parte conduttrice per i danni riportati e per l'effetto ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 4300,00; ha chiesto poi di condannare parte convenuta al pagamento di euro 1684,60 per l'omesso versamento del canone;
in via subordinata ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento della somma pari ad euro
4300,00 a titolo di risarcimento dei danni o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio il resistente.
pagina 2 di 4 La causa, istruita documentalmente e dopo il mutamento del rito avvenuto in sede di verifiche preliminari, trattandosi di causa avente ad oggetto un procedimento in materia di locazione, è stata decisa all'udienza di discussione del 19.02.2025.
Parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere la condanna di SI NA al risarcimento dei danni riscontrati nell'immobile concessogli in locazione con contratto stipulato in data 05.07.2004.
In particolare, la parte ricorrente deduce che il resistente non abbia ritinteggiato l'immobile al momento del rilascio.
Ebbene tale domanda non può essere accolta per due motivi.
Sul punto si rileva innanzitutto che è da escludere che sul conduttore gravi l'obbligo di procedere alla ritinteggiatura delle pareti al termine della locazione, atteso che 'In tema di locazioni ad uso abitativo, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore' (cfr.
Cassazione civile, Sentenza n. 29329 del 13/11/2019).
In secondo luogo, parte ricorrente chiede la condanna della parte resistente al pagamento della somma di euro
4300,00 che avrebbe versato ad una società che si sarebbe occupata di imbiancare l'appartamento.
Sul punto si rileva che la parte ricorrente ha depositato solo una fattura ma non ha provato che l'importo ivi indicato sia stato effettivamente corrisposto in quanto non vi è prova dell'avvenuto pagamento da parte dei ricorrenti di quanto esposto in fattura e dunque non vi è prova del “danno emergente” richiesto e non documentato con l'effettiva diminuzione patrimoniale subita da parte ricorrente.
I ricorrenti chiedono, poi, il pagamento del canone di locazione per un importo pari ad euro 1263,45 ( per il mancato pagamento da parte del resistente del canone per i mesi di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020) e dell'importo di euro 421,15 per il mancato rispetto del termine di preavviso.
Ebbene tali importi sono dovuti in assenza della prova (non fornita dal resistente che non si è costituito) che i canoni richiesti siano stati pagati.
E' altresì dovuta la somma richiesta a titolo di indennità per mancato rispetto del termine semestrale di preavviso.
Infatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “in tema di locazione di immobili urbani, qualora le parti abbiano previsto, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392 del 1978, la facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, l'avviso di recesso diretto dal conduttore al locatore, che indichi un termine inferiore a quello convenzionalmente stabilito dalle parti stesse o inferiore a quello minimo fissato dalla legge, conserva validità ed efficacia ma il termine di esecuzione deve essere ricondotto a quello convenzionalmente pattuito o a quello minimo semestrale fissato dalla legge” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 16/01/2007 n. 831).
pagina 3 di 4 Ne deriva che “Il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto, e fino a tale termine il conduttore è
tenuto a versare i canoni, indipendentemente dal momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell'immobile” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza n. 25136 del 27/11/2006; in termini analoghi cfr. pure
Cass. civ. sent. n. 12157/2016 ed ord. n. 23424/2019).
Rilevato che nel caso di specie il preavviso di rilascio è stato dato nel mese di ottobre del 2019 e l'immobile è stato rilasciato nel marzo del 2020, è dovuta dal conduttore la somma di euro 421,15 e cioè una sola mensilità.
Tuttavia, la parte ricorrente (come emerge dal verbale di rilascio dell'immobile) non ha restituito al conduttore l'assegno versato a titolo di cauzione in data 5.07.2004 dell'importo di euro 1000,00.
Ebbene su tale somma sono decorsi gli interessi legali in quanto l'obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest'ultimo ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un incremento del corrispettivo della locazione, con la conseguenza che tali interessi devono essere corrisposti al conduttore anche in difetto di una sua espressa richiesta (Cass. 27 gennaio 1995, n. 979; 21 giugno 2002, n. 9059; 19 agosto 2003, n. 12117; 30 ottobre 2009, n. 23052).
Dalla data in cui la somma è stata versata alla parte ricorrente (05.07.2004) sono decorsi interessi al tasso legale per euro 342,33 con la conseguenza che la parte resistente deve essere condannata a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 342,27 (1684,60-1.342,33).
Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere interamente compensate alla luce dell'accoglimento in misura molto limitata della domanda di parte ricorrente le cui pretese risarcitorie sono state rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) Dato atto del versamento da parte di NA SI della cauzione in favore di parte attrice, accerta e dichiara che il credito di ZI IV e di ZI CH nei confronti di NA SI è pari ad euro 342,27
e per l'effetto condanna NA SI al pagamento in favore di ZI IV e ZI CH della somma pari ad euro 342,27;
b) Rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
c) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 4 di 4
Tribunale di Busto Arsizio
VERBALE DI UDIENZA DEL 19/02/2025
Oggi 19/02/2025, innanzi al Giudice dott. Carlo Barile, sono comparsi:
Per AN ZZ e per TA BO l'avvocato PICCO MARIA ELISABETTA che dichiara di aver giurato come avvocato in data 28.01.2025.
Per MA EN nessuno è comparso.
Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e rinunzia a presenziare alla lettura. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio, e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
All'udienza del 19 febbraio 2025 il Giudice dott. Carlo Barile ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt.
429 e 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1689 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
AN ZZ (nato a [...] il [...], C.F. [...]), e TA BO
(nata a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avvocato
PICCO MARIA ELISABETTA, con domicilio eletto in Magenta alla via Garibaldi n.51, presso il difensore
Abogado PICCO MARIA ELISABETTA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
MA EN (nato a [...] il [...], C.F. [...]), residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ZI IV e ZI CH hanno convenuto in giudizio SI
NA esponendo che: con contratto del 05.07.2004 i ricorrenti hanno concesso in locazione al resistente l'immobile sito in Busto Arsizio alla via Varazze n.10; la scadenza del contratto era prorogata al 2020; l'immobile veniva riconsegnato in data 6.3.2020; all'atto della riconsegna l'immobile presentava dei danni;
in particolare le pareti non erano state ritinteggiate;
i ricorrenti hanno provveduto a sistemare i danni mediante lavori di ripristino effettuati da Cm Imbiancature per un costo pari ad euro 4300,00; il resistente non ha corrisposto il canone di locazione per i mesi di dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio del 2020; è dovuta altresì la somma pari ad euro 421,15 per il mancato rispetto del termine di preavviso.
Alla luce di tali deduzioni la parte ricorrente ha chiesto di: accertare la responsabilità della parte conduttrice per i danni riportati e per l'effetto ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 4300,00; ha chiesto poi di condannare parte convenuta al pagamento di euro 1684,60 per l'omesso versamento del canone;
in via subordinata ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento della somma pari ad euro
4300,00 a titolo di risarcimento dei danni o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio il resistente.
pagina 2 di 4 La causa, istruita documentalmente e dopo il mutamento del rito avvenuto in sede di verifiche preliminari, trattandosi di causa avente ad oggetto un procedimento in materia di locazione, è stata decisa all'udienza di discussione del 19.02.2025.
Parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere la condanna di SI NA al risarcimento dei danni riscontrati nell'immobile concessogli in locazione con contratto stipulato in data 05.07.2004.
In particolare, la parte ricorrente deduce che il resistente non abbia ritinteggiato l'immobile al momento del rilascio.
Ebbene tale domanda non può essere accolta per due motivi.
Sul punto si rileva innanzitutto che è da escludere che sul conduttore gravi l'obbligo di procedere alla ritinteggiatura delle pareti al termine della locazione, atteso che 'In tema di locazioni ad uso abitativo, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore' (cfr.
Cassazione civile, Sentenza n. 29329 del 13/11/2019).
In secondo luogo, parte ricorrente chiede la condanna della parte resistente al pagamento della somma di euro
4300,00 che avrebbe versato ad una società che si sarebbe occupata di imbiancare l'appartamento.
Sul punto si rileva che la parte ricorrente ha depositato solo una fattura ma non ha provato che l'importo ivi indicato sia stato effettivamente corrisposto in quanto non vi è prova dell'avvenuto pagamento da parte dei ricorrenti di quanto esposto in fattura e dunque non vi è prova del “danno emergente” richiesto e non documentato con l'effettiva diminuzione patrimoniale subita da parte ricorrente.
I ricorrenti chiedono, poi, il pagamento del canone di locazione per un importo pari ad euro 1263,45 ( per il mancato pagamento da parte del resistente del canone per i mesi di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020) e dell'importo di euro 421,15 per il mancato rispetto del termine di preavviso.
Ebbene tali importi sono dovuti in assenza della prova (non fornita dal resistente che non si è costituito) che i canoni richiesti siano stati pagati.
E' altresì dovuta la somma richiesta a titolo di indennità per mancato rispetto del termine semestrale di preavviso.
Infatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “in tema di locazione di immobili urbani, qualora le parti abbiano previsto, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392 del 1978, la facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, l'avviso di recesso diretto dal conduttore al locatore, che indichi un termine inferiore a quello convenzionalmente stabilito dalle parti stesse o inferiore a quello minimo fissato dalla legge, conserva validità ed efficacia ma il termine di esecuzione deve essere ricondotto a quello convenzionalmente pattuito o a quello minimo semestrale fissato dalla legge” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 16/01/2007 n. 831).
pagina 3 di 4 Ne deriva che “Il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto, e fino a tale termine il conduttore è
tenuto a versare i canoni, indipendentemente dal momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell'immobile” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza n. 25136 del 27/11/2006; in termini analoghi cfr. pure
Cass. civ. sent. n. 12157/2016 ed ord. n. 23424/2019).
Rilevato che nel caso di specie il preavviso di rilascio è stato dato nel mese di ottobre del 2019 e l'immobile è stato rilasciato nel marzo del 2020, è dovuta dal conduttore la somma di euro 421,15 e cioè una sola mensilità.
Tuttavia, la parte ricorrente (come emerge dal verbale di rilascio dell'immobile) non ha restituito al conduttore l'assegno versato a titolo di cauzione in data 5.07.2004 dell'importo di euro 1000,00.
Ebbene su tale somma sono decorsi gli interessi legali in quanto l'obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest'ultimo ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un incremento del corrispettivo della locazione, con la conseguenza che tali interessi devono essere corrisposti al conduttore anche in difetto di una sua espressa richiesta (Cass. 27 gennaio 1995, n. 979; 21 giugno 2002, n. 9059; 19 agosto 2003, n. 12117; 30 ottobre 2009, n. 23052).
Dalla data in cui la somma è stata versata alla parte ricorrente (05.07.2004) sono decorsi interessi al tasso legale per euro 342,33 con la conseguenza che la parte resistente deve essere condannata a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 342,27 (1684,60-1.342,33).
Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere interamente compensate alla luce dell'accoglimento in misura molto limitata della domanda di parte ricorrente le cui pretese risarcitorie sono state rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) Dato atto del versamento da parte di NA SI della cauzione in favore di parte attrice, accerta e dichiara che il credito di ZI IV e di ZI CH nei confronti di NA SI è pari ad euro 342,27
e per l'effetto condanna NA SI al pagamento in favore di ZI IV e ZI CH della somma pari ad euro 342,27;
b) Rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
c) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice
Carlo Barile
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