Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2002, n. 4788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4788 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 S O 9 I 1 . Z / N 4 A 0874193 A / R 6 I T 2 R S . R I R L . A G L P . E T 04 78 8/ 0 2 A D R . U L B B E A A I D T D R I N NO HE DI POP LO ITAMINO A 1 T S E I 3 N T 1 E R N S . E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E I N T S A Oggetto E A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario CICALA Presidente R.G. N. 891/01 Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron.·10808 Consigliere Dott. Nino FICO Rep. CECCHERINI Rel. Consigliere Ud. 25/01/02 Dott. Aldo Consigliere C.C.Dott. Stefano BENINI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA 74193 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RA DO;
- intimato -
avversO la sentenza n. 412/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 319 23/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale dell'Um- sentenza depositata in data 23 dicembre bria, con 1999, confermò la decisione di primo grado, che aveva annullato la cartella esattoriale notificata al signor ND NI. Con la predetta car- tella, l'Amministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte dovute sulla premessa che erano state a suo avviso illegittimamente detratte dalla base imponi- bile, a norma della legge n. 363 del 1984, le somme relative alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso in camera di consiglio per la sua mani- festa infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che: - nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- comma primo 1. 27 bre 1985 n. 791, dell'art. 13, 10 1. 28 febbraio dicembre 1997 n. 449, dell'art. n. 597 del 1973 e 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P. R. del d.l. 29 maggio 1989 n. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. n. 791/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi;
il Procuratore generale ha chiesto dichiarar- si manifestamente infondato il ricorso dell'Ammini- strazione;
secondo la consolidata giurisprudenza di que- sta Corte, la norma agevolativa è da intendere nel senso che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette sopra ricordate, nonché dei contri- buti assistenziali e previdenziali "non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e che essa si configura come una de-e dell'ilor", roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini non deve essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle imposte pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- tazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l.1999 n. n. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- te a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato sospeso per calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata, e pertanto la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, e dunque che l'esclusione dal concorso alla forma- zione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pa- gata, se ciò non sia previsto da speciali diverse disposizioni di legge;
- non sono addotti argomenti nuovi che imponga- una rinnovata considerazione della questione;
no il ricorso è pertanto manifestamente infonda- to;
- in difetto di costituzione del contribuente non v'è luogo a pronuncia sulle spese;
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 25 gennaio 2002. est. Il Presidente. (Aldo Ceccherini) (Mario Cicala) же 3 APR. 2002A IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN Innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Oggi InnocenzoBattista E N O I Z 6 8 A 9 S R 1 / T S 4 N I / 6 G 2 R E . R R . L P L . A A D D L B E E A T D T A I N I S 1 E 3 N S R E 1 E E S T I N A A M Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini