Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2001, n. 34613
CASS
Sentenza 15 giugno 2001

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Non è qualificabile come abnorme, ma è, al contrario, legittimo il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio - emesso e depositato dal pubblico ministero in cancelleria, ma non notificato, prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 modificativa dell'art. 552 cod.proc.pen.- per l'omissione, in esso, dell'avviso all'imputato, previsto a pena di nullità, della possibilità di presentare, sussistendone i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, le richieste di cui agli articoli 438 (giudizio abbreviato) e 444 (applicazione della pena su richiesta), ovvero domanda di oblazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., siccome proposto avverso provvedimento avente natura ordinatoria e, perciò, inoppugnabile).

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  • 1Processo penale, atto, abnormità, rilevanza, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2001, n. 34613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34613
Data del deposito : 15 giugno 2001

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