Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
Non è qualificabile come abnorme, ma è, al contrario, legittimo il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio - emesso e depositato dal pubblico ministero in cancelleria, ma non notificato, prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 modificativa dell'art. 552 cod.proc.pen.- per l'omissione, in esso, dell'avviso all'imputato, previsto a pena di nullità, della possibilità di presentare, sussistendone i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, le richieste di cui agli articoli 438 (giudizio abbreviato) e 444 (applicazione della pena su richiesta), ovvero domanda di oblazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., siccome proposto avverso provvedimento avente natura ordinatoria e, perciò, inoppugnabile).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, atto, abnormità, rilevanza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2001, n. 34613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34613 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 15/06/2001
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - N. 3777
3. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 49049/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza 18.9.2000 del Tribunale di Roma in composizione monocratica (in proc. nei confronti di AU GU);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Motivi della decisione
Con ordinanza 18.9.2000 il Tribunale di Roma in composizione monocratica dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato AU GU per il reato di furto aggravato, ed ordinava la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede. Riteneva il giudicante che fosse stata violata la disposizione di cui all'art. 552 comma 2 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dall'art. 44 della Legge 16.12.1999 n. 49, che prevede a pena di nullità l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
e che, nella specie, tale disciplina dovesse trovare applicazione nel momento della notifica del decreto di citazione in luogo di quella - in vigore al momento del deposito del decreto presso la segreteria del pubblico ministero - che prevedeva la facoltà dell'imputato al ricorso ai riti alternativi entro quindici giorni dalla notificazione. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma deducendo l'erronea applicazione del principio tempus regit actum;
sul rilievo che il deposito del decreto di citazione a giudizio avrebbe esaurito l'azione penale ed ogni possibilità di modificare il decreto stesso, denuncia l'abnormità del provvedimento per avere costruito un'ipotesi di nullità successiva al perfezionamento del provvedimento, nonché prospetta, per la non ritenuta ipotesi di legittimità dell'ordinanza impugnata, una ipotesi di incostituzionalità per diverso trattamento di imputati che, convocati nella stessa udienza, potessero venir raggiunti dal decreto di citazione l'uno antecedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa e l'altro questa già vigente.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sul presupposto che la regressione processuale indotta dall'ordinanza è del tutto legittima perché pienamente rispettosa del principio tempus regit actum in ipotesi nella quale il tempus è quello di notifica del decreto di citazione.
Osserva il Collegio, innanzi tutto, che il ricorso ha per oggetto un provvedimento ordinario in relazione al quale la legge processuale non prevede alcun tipo di gravame (v., fra le tante: Cass. Sez. 2^, 28.5.1998 n. 1701, PM in proc. Quattrini;
Cass. Sez. 1^, 30.6.1992 n. 3118, PM in proc. Franco); ne deriva, in applicazione del principio tassatività di cui, all'art. 568 cod. proc. pen., che la sua impugnazione può ritenersi ammissibile solo ove lo si ritenga affetto da abnormità, perché il proposto ricorso per cassazione si porrebbe come l'unico rimedio ad espungerlo dall'ordinamento. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che un provvedimento in tanto, può dirsi abnorme quando, per singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quando, pure essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite (Cass. Sez. Un. 24.11.1999, Magnani;
Cass. Sez. Un. 10.12.1997, Di Battista); l'abnormità dell'atto, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché lo stessi si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.
Nella specie, non è ravvisabile nessuna delle predette ipotesi. Ed invero, l'ordinanza impugnata - peraltro applicativa dello jus superveniens ad un'ipotesi nella quale la vocatio in jus non poteva dirsi esaurita, non essendo stato il decreto ancora notificato (ed erroneo il richiamo del ricorrente ad un fatto di esaurimento di effetti, perché in realtà non ancora prodotti, ovvero al principio di irretrattabilità dell'azione penale che attiene unicamente all'impossibilità del pubblico ministero di richiedere, dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'archiviazione o la sentenza di proscioglimento e non già alla rinnovazione del decreto) - anzitutto non determina alcuna paralisi processuale, concretizzandosi in un mero atto di impulso che non pregiudica diritti e poteri delle parti (rilevata l'inconferente prospettazione di un sospetto di costituzionalità dell'art. 555 codice di rito, perché la ipotizzata diversità di trattamento non attiene al caso in esame), gli uni e gli altri esplicabili nelle sede previste;
ne' può ritenersi che essa sia la manifestazione di un legittimo potere esercitato tuttavia al di là di ogni ragionevole limite previsto dal sistema, atteso che- rientra pacificamente nei poteri-doveri del giudice la preliminare verifica della regolarità della costituzione del rapporto processuale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, fra i quali è certamente annoverabile la dichiarazione di nullità del decreto di citazione proprio nei casi in cui si riscontri l'esistenza di un vizio ostativo alla regolare instaurazione del rapporto fra le parti necessarie.
Nel caso in esame, il giudice di merito ha adottato un provvedimento perfettamente coerente con le conclusioni alle quali è pervenuto e che si inquadra nei poteri conferitigli dall'ordinamento (art. 555 comma 2 cod. proc. pen.) nelle ipotesi in cui egli ritenga non regolarmente integratisi i presupposti del giudizio per difetto di uno degli elementi della vocatio;
la regressione del procedimento, in tal caso, conseguendo alla rilevazione di una causa di nullità espressamente prevista, non è dunque per. nulla indebita ed è viceversa conseguenza ex lege perfettamente in linea con il sistema. Il ricorso, proposto contro ordinanza per sua natura inoppugnabile e non qualificabile come abnorme - perché non si colloca al di fuori del sistema, ne' provoca una irrimediabile paralisi del procedimento - è conseguentemente inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2001