CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2023, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AS AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibillità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di AL AS per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché per taluni reati fine. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2195 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 04/11/2022 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di AL AS deducendo con un unico motivo di ricorso i vizi di violazione di legge e di carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, alla mancata riqualificazione dei reati satellite nella fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. cit., ed alla valutazione di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. Quanto al primo profilo, si deduce la carenza della motivazione in merito sia alla gravità del quadro indiziario a carico dell'AS, il quale ha agito nella qualità di stretto collaboratore di uno dei fornitori del gruppo gestito dalla US e dal coniuge, che alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostanzialmente desunto dai contatti del ricorrente con la US. In secondo luogo il ricorrente censura la qualificazione dei reati fine oggetto dell'imputazione provvisoria, che si assume fondata sugli stessi caratteri tipici del contesto associativo e, in particolare, sulla quotidianità delle consegne di modiche quantità di cocaina. Ultimo profilo di censura attiene alla valutazione concernente la sussistenza delle esigenze cautelari, desunta dal Tribunale da elementi privi di carattere dimostrativo, dal momento che l'AS non aveva rapporti con gli altri sociali e tenuto, altresì conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti e della personalità dell'indagato (incensurato e regolarmente impiegato in attività lavorativa). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di 2 colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è, dunque, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3. Cosi delimitato il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale, ritiene il Collegio che h motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico. Quanto al primo profilo di censura, osserva il Collegio che la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, allorché sia tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto e purché si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020 Bellissima Rv. 279249) L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette ogni confronto critico, uniformandosi a tale principio di diritto, ha ritenuto sussistente il quadro gravemente indiziario in merito alla partecipazione dell'AS al sodalizio diretto dalla US (la cui sussistenza non è stata censurata dal ricorrente) considerando, in primo luogo, il suo ruolo di fornitore della sostanza stupefacente, in quanto diretto collaboratore e uomo di fiducia di RC IM che, secondo la ricostruzione del Tribunale, rappresenterebbe uno dei due stabili canali di approvvigionamento del sodalizio, unitamente a quello 3 facente capo ad NU NI. Risulta, in particolare, che l'Abassi, all'epoca dei fatti corriere alle dipendenze della società GLS, unitamente a UC AS, utilizzava il furgone della società per effettuare consegne di cocaina ordinate dalla US. Tali consegne avevano una cadenza quotidiana e, al fine di contenere i rischi connessi ad eventuali controlli delle forze dell'ordine, avevano ad oggetto modesti quantitativi di sostanza stupefacente che venivano consegnati direttamente ai soggetti investiti del ruolo di pusher-custodi, ovvero LA UP, IV ZO, UC OL e, in taluni casi, MI AD. L'ordinanza impugnata sottolinea, in particolare, che tali consegne, avvenute con continuità nel periodo da marzo a luglio 2020, si erano rivelate funzionali all'operatività del gruppo, soprattutto nel periodo del lockdown. Quanto all'elemento psicologico del reato, con motivazione parimenti immune da vizi, l'ordinanza impugnata ha desunto l'affectio societatis sia dai rapporti con i vertici dell'organizzazione che dalle modalità della condotta, avuto riguardo, in particolare all'esecuzione delle consegne, non alla US, che si limitava agli ordinativi della sostanza stupefacente, ma ai soggetti investiti del ruolo di puscher e custodi. Secondo tale ricostruzione, dunque, l'AS non si limitava ad eseguire le consegue della droga ordinata dalla US, ma si inseriva stabilmente nel meccanismo operativo del sodalizio e costituiva un elemento essenziale per il suo funzionamento, operando quale anello di congiunzione tra il vertice (la US) ed i pusher. 3.1 Parimenti generico è il secondo profilo di censura. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562). In particolare, le Sezioni Unite Murolo, hanno sostanzialmente ribadito il principio già affermato in precedenti arresti del Supremo Collegio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla 4 legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione). In considerazione della necessità di una siffatta valutazione complessiva degli elementi della fattispecie, la configurabilità della fattispecie di lieve entità non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità, per esempio, il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529). In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi e coerente con le coordinate ermeneutiche sopra esposte, con la quale il ricorrente ommette ogni confronto critico, ha legittimamente escluso la configurabilità della lieve entità del fatto in relazione ai singoli reati-fine, considerando quali fattori ostativi la risalente operatività del sodalizio, i costanti rifornimenti di cocaina ed il continuo e quotidiano spaccio gestito dagli associati. 3.2 Anche il terzo profilo di censura non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto generico e meramente reiterativo della medesima questione già dedotta in sede di riesame. L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha valutato l'operatività della duplice presunzione relativa correlata alla provvisoria contestazione della fattispecie associativa, ritenendola non superata dagli elementi di fatto allegati dal ricorrente;
ciò in considerazione delle modalità della condotta criminosa, svolta con continuità ed approfittando dello schermo offerto dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Parimenti adeguata e non illogica è la motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale considerato sia il tempo decorso dai fatti, reputandolo 5 Il Pr sidente Il Consigliereensor non particolarmente significativo, che l'assenza di alcun elemento positivo che dimostri una resipiscenza del ricorrente. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibillità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di AL AS per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché per taluni reati fine. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2195 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 04/11/2022 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di AL AS deducendo con un unico motivo di ricorso i vizi di violazione di legge e di carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, alla mancata riqualificazione dei reati satellite nella fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. cit., ed alla valutazione di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. Quanto al primo profilo, si deduce la carenza della motivazione in merito sia alla gravità del quadro indiziario a carico dell'AS, il quale ha agito nella qualità di stretto collaboratore di uno dei fornitori del gruppo gestito dalla US e dal coniuge, che alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostanzialmente desunto dai contatti del ricorrente con la US. In secondo luogo il ricorrente censura la qualificazione dei reati fine oggetto dell'imputazione provvisoria, che si assume fondata sugli stessi caratteri tipici del contesto associativo e, in particolare, sulla quotidianità delle consegne di modiche quantità di cocaina. Ultimo profilo di censura attiene alla valutazione concernente la sussistenza delle esigenze cautelari, desunta dal Tribunale da elementi privi di carattere dimostrativo, dal momento che l'AS non aveva rapporti con gli altri sociali e tenuto, altresì conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti e della personalità dell'indagato (incensurato e regolarmente impiegato in attività lavorativa). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di 2 colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è, dunque, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3. Cosi delimitato il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale, ritiene il Collegio che h motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico. Quanto al primo profilo di censura, osserva il Collegio che la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, allorché sia tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto e purché si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020 Bellissima Rv. 279249) L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette ogni confronto critico, uniformandosi a tale principio di diritto, ha ritenuto sussistente il quadro gravemente indiziario in merito alla partecipazione dell'AS al sodalizio diretto dalla US (la cui sussistenza non è stata censurata dal ricorrente) considerando, in primo luogo, il suo ruolo di fornitore della sostanza stupefacente, in quanto diretto collaboratore e uomo di fiducia di RC IM che, secondo la ricostruzione del Tribunale, rappresenterebbe uno dei due stabili canali di approvvigionamento del sodalizio, unitamente a quello 3 facente capo ad NU NI. Risulta, in particolare, che l'Abassi, all'epoca dei fatti corriere alle dipendenze della società GLS, unitamente a UC AS, utilizzava il furgone della società per effettuare consegne di cocaina ordinate dalla US. Tali consegne avevano una cadenza quotidiana e, al fine di contenere i rischi connessi ad eventuali controlli delle forze dell'ordine, avevano ad oggetto modesti quantitativi di sostanza stupefacente che venivano consegnati direttamente ai soggetti investiti del ruolo di pusher-custodi, ovvero LA UP, IV ZO, UC OL e, in taluni casi, MI AD. L'ordinanza impugnata sottolinea, in particolare, che tali consegne, avvenute con continuità nel periodo da marzo a luglio 2020, si erano rivelate funzionali all'operatività del gruppo, soprattutto nel periodo del lockdown. Quanto all'elemento psicologico del reato, con motivazione parimenti immune da vizi, l'ordinanza impugnata ha desunto l'affectio societatis sia dai rapporti con i vertici dell'organizzazione che dalle modalità della condotta, avuto riguardo, in particolare all'esecuzione delle consegne, non alla US, che si limitava agli ordinativi della sostanza stupefacente, ma ai soggetti investiti del ruolo di puscher e custodi. Secondo tale ricostruzione, dunque, l'AS non si limitava ad eseguire le consegue della droga ordinata dalla US, ma si inseriva stabilmente nel meccanismo operativo del sodalizio e costituiva un elemento essenziale per il suo funzionamento, operando quale anello di congiunzione tra il vertice (la US) ed i pusher. 3.1 Parimenti generico è il secondo profilo di censura. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562). In particolare, le Sezioni Unite Murolo, hanno sostanzialmente ribadito il principio già affermato in precedenti arresti del Supremo Collegio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla 4 legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione). In considerazione della necessità di una siffatta valutazione complessiva degli elementi della fattispecie, la configurabilità della fattispecie di lieve entità non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità, per esempio, il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529). In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi e coerente con le coordinate ermeneutiche sopra esposte, con la quale il ricorrente ommette ogni confronto critico, ha legittimamente escluso la configurabilità della lieve entità del fatto in relazione ai singoli reati-fine, considerando quali fattori ostativi la risalente operatività del sodalizio, i costanti rifornimenti di cocaina ed il continuo e quotidiano spaccio gestito dagli associati. 3.2 Anche il terzo profilo di censura non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto generico e meramente reiterativo della medesima questione già dedotta in sede di riesame. L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha valutato l'operatività della duplice presunzione relativa correlata alla provvisoria contestazione della fattispecie associativa, ritenendola non superata dagli elementi di fatto allegati dal ricorrente;
ciò in considerazione delle modalità della condotta criminosa, svolta con continuità ed approfittando dello schermo offerto dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Parimenti adeguata e non illogica è la motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale considerato sia il tempo decorso dai fatti, reputandolo 5 Il Pr sidente Il Consigliereensor non particolarmente significativo, che l'assenza di alcun elemento positivo che dimostri una resipiscenza del ricorrente. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022