CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 25/09/2023, n. 38823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38823 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di CASSINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 38823 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il primo motivo posto da AD DA alla base dell'impugnazione è fondato. Il Tribunale, nell'affermare la responsabilità dell'imputato non ha preso in esame, così me denunciato dal ricorrente, la questione decisiva dell'idoneità delle cartucce di caccia all'impiego, ciò che costituisce presupposto per l'applicazione della norma incriminatrice in parola: ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., le munizioni per arma comune da sparo devono possedere un requisito minimo di efficienza che le renda idonee all'impiego (Sez. 1, n. 43356 del 11/10/2011, Gandolfo, Rv. 250983). L'accertamento sulla concreta idoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità era quanto mai necessario trattandosi di cartucce con l'innesco esploso (Sez. 1, n. 11197 del 18/02/2020, Martino, Rv. 279047 - 01) Ritenuto che, a prescindere dai rimanenti motivi, la fondatezza della esaminata censura è sufficiente per pervenire, a mente della previsione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla declaratoria di estinzione del reato (commesso il 5 febbraio 2018) per intervenuta prescrizione con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Infatti, in assenza di periodi di sospensione, il termine massimo di cinque anni dal fatto la prescrizione è maturato il 5 febbraio 2023.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
ferma la confisca di quanto in sequestro. Così deciso, in Roma 8 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 38823 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il primo motivo posto da AD DA alla base dell'impugnazione è fondato. Il Tribunale, nell'affermare la responsabilità dell'imputato non ha preso in esame, così me denunciato dal ricorrente, la questione decisiva dell'idoneità delle cartucce di caccia all'impiego, ciò che costituisce presupposto per l'applicazione della norma incriminatrice in parola: ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., le munizioni per arma comune da sparo devono possedere un requisito minimo di efficienza che le renda idonee all'impiego (Sez. 1, n. 43356 del 11/10/2011, Gandolfo, Rv. 250983). L'accertamento sulla concreta idoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità era quanto mai necessario trattandosi di cartucce con l'innesco esploso (Sez. 1, n. 11197 del 18/02/2020, Martino, Rv. 279047 - 01) Ritenuto che, a prescindere dai rimanenti motivi, la fondatezza della esaminata censura è sufficiente per pervenire, a mente della previsione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla declaratoria di estinzione del reato (commesso il 5 febbraio 2018) per intervenuta prescrizione con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Infatti, in assenza di periodi di sospensione, il termine massimo di cinque anni dal fatto la prescrizione è maturato il 5 febbraio 2023.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
ferma la confisca di quanto in sequestro. Così deciso, in Roma 8 giugno 2023.