Sentenza 17 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2003, n. 15568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15568 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
се 64586 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Oggetto: categoria R.G. 10863/1999 Udienza del 7.4.2003 immobili IN NON1 55 68/ 0 3 RF UBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASS IONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: CRON. 317.28 Dott. Bruno Saccucci Presidente Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. Dott. Maria Cristina Giancola Consigliere Sep. 1 Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Raffaele Botta Consigliere CAMPIONE CI LE N. 64586 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RS NN e RS GI, elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria 5, presso lo studio dell'avv. Enrco Romanelli, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso -ricorrenti-
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, e l'Ufficio Tecnico Erariale di Imperia, in persona del direttore pro.tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;
-controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sezione prima, n. 114, del 2.6/10.9.1998 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.4.2003 1004 1 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
uditoper i ricorrenti l'avv. Romanelli;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto del notaio Marzi del 28.11.1990 NN RS donava al figlio GI RS, riservando a sé l'usufrutto, la nuda proprietà di alcuni immobili in Sanremo, tra i quali alcuni privi di rendita;
per questi ultimi i contraenti chiedevano di avvalersi della disposizione di cui all'art. 12 D.L. n. 70/1988 convertito nella legge n. 154/1988. Con avviso di accertamento notificato il 18/1/1993 l'Ufficio tecnico erariale di Imperia informava le parti di avere proceduto all'attribuzione della rendita alle tre distinte unità immobiliari che ne erano prive e precisamente a quelle site in Sanremo Corso Mazzini n. 415-417 censite al N.C.E.U. di Sanremo, foglio 47, mappali 116/1, 116/6 e 11617; nell'occasione l'Ufficio Tecnico Erariale di Imperia provvedeva altresì a variare la categoria di appartenenza delle prime due unità immobiliari da "C3" a "D8". Contro tale avviso proponevano impugnazione NN RS e GI RS, lamentando l'erroneità delle determinazioni dell'U.T.E. e chiedendo l'attribuzione alle prime due unità immobiliari della originaria categoria "C3". La Commissione tributaria provinciale di Imperia con sentenza n. 23/1/94 in data 5/2/94, depositata in segreteria in pari data, respingeva il ricorso. Contro tale sentenza NN RS e GI RS proponevano appello. La Commissione tributaria regionale delle Liguria, con sentenza n. 114 in data 2/6/1998, depositata in segreteria il 10/9/1998, respingeva il gravame. Contro tale sentenza NN RS e GI RS propongono ricorso enunciando tre motivi. F Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. 2 Motivi della decisione 1. Con il primo motivo i contribuenti denunciano l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Deducono i contribuenti che nel ricorso introduttivo essi avevano indicato, tra i vari motivi di nullità, anche quello della mancanza della motivazione dell'avviso stesso. I giudici di primo grado avevano affermato che l'attribuzione della categoria era avvenuta "in applicazione delle norme di legge sulla base di dati obiettivi quali la superficie e la destinazione dei locali e quindi sulla base di quella stessa normativa che era stata richiamata dai ricorrenti a sostegno delle loro eccezioni ed avevano pertanto disatteso l'eccezione". Contro tale capo della decisione di primo grado i ricorrenti avevano proposto appello, insistendo nell'eccezione di nullità dell'avviso impugnato. Senonché, la Commissione Tributaria regionale aveva omesso completamente l'esame di questo capo del gravame. Con il secondo motivo del ricorso i contribuenti denunciano l'omessa o contraddittoria o illogica motivazione su altro punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c. ) e violazione o falsa applicazione dell'art. 19 bis del D.P.R. n. 636/72 (art. 360 n. 3 c.p.c.). I ricorrenti deducono al riguardo che con l'atto di appello essi avevano lamentato che la Commissione tributaria di primo grado di Imperia alla udienza di discussione aveva autorizzato le parti a presentare memorie illustrative e depositare nuovi documenti, senza prevedere che la rispettiva controparte ne prendesse visione e potesse eventualmente controdedurre, in tal modo violando il principio del contraddittorio e quello di difesa. La Commissione tributaria regionale non aveva minimamente tenuto conto dell'eccepita violazione di una norma di diritto e del vizio di omessa o illogica motivazione. Con il terzo motivo del ricorso i contribuenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10 del R.D.L. 13/4/1939 n. 652 e degli artt. 6, 8 e 62 del d..P.R. 1/2/1949 n. 1142, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed omessa od 3 5 insufficiente motivazione su un ulteriore punto decisivo della controversia (art- 360 n. 5 c.p.c.). In merito essi affermano che nelle operazioni di classamento e, in particolare, nell'attribuzione delle categorie ai singoli immobili urbani l'Ufficio tecnico erariale deve per legge tenere conto della destinazione propria di ciascuna unità immobiliare risultante dalle sue caratteristiche costruttive e strutturali e non dell'uso attuale che in concreto venga fatto dall'utilizzatore di esse. Nel caso in esame il giudice di secondo grado aveva basato la decisione su circostanze di fatto errate o, comunque, contraddittorie e irrilevanti, quali il fatto che si trattava di vasti locali in cui tutto era preordinato ad una attività commerciale di ampio respiro per vendita ed esportazione di fiori;
la circostanza che vi erano tavoli per la predisposizione e il confezionamento di mazzi, carrelli per lo spostamento della merce, una cella frigorifera per la buona conservazione dei prodotti da manipolare, il deposito di cartoni da imballaggio, lavoranti specializzati;
il fatto che tutto sembrava evidentemente funzionale ad un impiego esclusivamente volto al mercato floricolo. Senonché così argomentando la Commissione Regionale in primo luogo aveva completamente omesso di indicare anche una sola di quelle "caratteristiche costruttive strutturali" non suscettibili di trasformazione senza interventi edili che, sole, avrebbero dovuto essere tenute presenti ai fini dell'attribuzione della categoria "D 8" alle unità immobiliari di cui è causa;
in secondo luogo, seguendo pedissequamente la motivazione del giudice di primo grado, aveva elencato una serie di elementi ininfluenti ai fini della discriminazione tra una categoria e l'altra, quali la "vastità" dei locali o, addirittura, la loro "disposizione su due piani", oppure indicativi dell'uso attuale ma basati tutti sulla esistenza di strutture mobili e non già di strutture fisse proprie della costruzione, realizzate ab initio o adattate successivamente per la commercializzazione dei fiori.
2. Precede in ordine logico-giuridico l'esame del 2° motivo del ricorso. Nessuna violazione dell'art. 19 bis, primo comma, del d.P.R. 636/1972 si é verificata, posto che le parti hanno avuto a loro disposizione i termini previsti da detta 4 norma per il deposito di documenti e memorie. L'assegnazione di altro termine da parte della Commissione tributaria di 1° grado per la presentazione di nuovi documenti e memorie illustrative non era prevista dalla norma citata ed era diretta a garantire alle parti una più ampia e non una minore difesa;
né poteva apparire opportuna l'assegnazione di un ulteriore termine per eventuali repliche alle “memorie aggiuntive", in quanto queste stesse erano preordinate a consentire alle parti di replicare a quanto in precedenza ex adverso dedotto. Un pregiudizio per i contribuenti potrebbe in astratto configurasi solo se fossero stati prodotti entro l'ultimo termine assegnato nuovi e rilevanti documenti;
ma ciò non é stato dedotto, di guisa che la doglianza in questione appare anche del tutto generica. Parimenti infondato é il primo motivo del ricorso. In materia di classificazione catastale, a differenza degli accertamenti in tema di imposte dirette, non é richiesta una motivazione esplicita della classificazione operata dall'ufficio tecnico erariale, potendo la motivazione manifestarsi al riguardo nonchèsentenza ca. 4085/1992 anche implicitamente (cfr. ordinanza n. 296/1988 della Corte Costituzionale), come incontrovertibilmente avvenuto nella specie ( arg. dal terzo motivo del ricorso, pg. 8 in fondo). In questa fase del giudizio non é consentito poi chiedere un esame di merito dell'atto impugnato, dovendo la doglianza dei ricorrenti riguardare non l'atto dell'ufficio finanziario ma la sentenza del giudice di appello ( nel caso di specie ampiamente motivata). L'ultimo motivo del ricorso é infine inammissibile. La destinazione delle unità immobiliari ad una ampia attività commerciale di vendita ed esportazione di fiori senza necessità di radicali trasformazioni e la sua incompatibilità con quella di un semplice laboratorio per arti e mestieri é stata adeguatamente motivata con la sentenza impugnata in considerazione dell'ampiezza dei locali e della loro disposizione e preordinazione (presenza di una cella frigorifera), anche indipendentemente dall'uso attuale. Le censure avanzate al riguardo dai ricorrenti riguardano accertamenti e apprezzamenti di fatto ai quali il 5 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA ⠀ giudice di merito è pervenuto attraverso la valutazione della docume An atti con motivazione esente da errori logici e giuridici, e quindi insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue, in base al criterio della soccombenza processuale, la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese, liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali, che liquida in euro 600,00, di cui euro 500,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Roma, 7.4.2003 Il Consigliere est. Il Preside зимо ли сии Дли E SUPRE CANCELLIERE I B dott. Kuigi Riitano DEPOSITATO IN CANDELLERIA 1701.2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 dott. Luigi Riitano 6