Sentenza 16 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8181 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE UP81 8 1 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto ŞEZ1 VORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Fernando LUPI Presidente R.G.N. 11097/99 Rel. Consigliere Cron. 18908 Dott. Luciano VIGOLO - Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/04/01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: AC PP, AV NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato D'AGOSTINO CARMELO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TT LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato GIANGUIDO PORCACCHIA, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO FAZIO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1751 avverso la sentenza n. 525/98 del Tribunale di PATTI, -1- depositata il 28/10/98 R.G.N. 223/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Luciano udienza del 10/04/01 dal VIGOLO;
udito l'Avvocato FAZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto in data 16 dicembre 1992, i sigg. IU NO e TO CE ricorrevano al Pretore -giudice del lavoro di TI chiedendo la condanna della Sig. RA TT a corrispondere loro, rispettivamente, le somme di £.
4.920.000 e di £.2.870.000, oltre accessori, delle quali si assumevano creditori per avere eseguito alle dipendenze di controparte e nella di lei proprietà lavori di rimonda degli ulivi, l'NO con uso di motosega. Costituendosi in giudizio, la TT eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo di avere appaltato i lavori di cui è causa a tale LV TA, al quale aveva pagato il corrispettivo di £.10.000.000, ricevendone quietanza in data 14 febbraio 1992. Autorizzata, su richiesta della TT, la chiamata in causa del TA, il Pretore, con sentenza in data 4 ottobre /15 novembre 1995, condannava il TA - nei cui confronti riteneva estesa la domanda a pagare ai ricorrenti le somme dagli stessi richieste e compensava nel rapporto tra detti soggetti le spese del giudizio;
rigettava le domande proposte nei confronti della TT e condannava i ricorrenti a pagare alla stessa le spese. Proponevano appello l'NO ed il CE nei soli confronti della TT deducendo che essi non erano a conoscenza del contratto di appalto e sostenendo che il TA si era limitato a procurare due operai alla 1 proprietaria;
che l'appalto era simulato;
che il Pretore aveva erroneamente 1109799.doc 3 interpretato ed applicato l'art. 1676 c.civ. e che, in ogni caso, era risultato provato che essi appellanti erano stati alle dirette dipendenze della proprietaria del fondo della quale chiedevano la condanna al pagamento dei corrispettivi. Con sentenza in data 20 luglio /28 ottobre 1998, il Tribunale -Sezione lavoro della stessa sede rigettava l'impugnazione e condannava gli appellanti in solido nelle spese del grado. Ha ritenuto il giudice del gravame che dalle prove testimoniali non era risultato un rapporto di lavoro subordinato tra la TT e i due lavoratori e che lo stesso NO aveva dichiarato di essere stato contattato dal TA e di avere a sua volta contattato il CE. Inoltre, la TT aveva provato documentalmente l'esistenza del contratto di appalto. Il Pretore, infine, secondo il Tribunale, aveva fatto corretta applicazione dell'art. 1676 c.civ., in quanto, dopo il soddisfacimento da parte della committente del credito dell'appaltatore, i dipendenti di quest'ultimo non avrebbero più potuto avanzare pretese nei confronti della prima ed era provato che costei aveva pagato il TA il 14 febbraio 1992, prima del deposito del ricorso al Pretore. Ha ulteriormente argomentato il Tribunale che, non avendo i lavoratori proposto appello nei confronti del TA, condannato al pagamento delle retribuzioni in loro favore, non sarebbe stata possibile una analoga condanna da parte dello stesso Tribunale anche della TT. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono l'NO ed il CE con tre motivi. 1109799.doc 4 Resiste la TT con controricorso e memoria illustrativa ed eccepisce il giudicato che si sarebbe formato nel rapporto tra gli attori e il TA, non in causa nel giudizio di appello. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata, ai sensi degli artt.360, n.3 e 5 e 384 c.p.c., deducendo pronuncia extra petita nei confronti di una persona estranea al giudizio, non costituita, con violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sostengono che alcuna delle parti aveva chiesto la condanna del TA, in particolare non la aveva domandata la TT che aveva concluso perché fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva propria e per il rigetto o la declaratoria di inammissibilità delle domande contro di lei proposte. Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano omessa pronuncia di condanna della TT RA al pagamento delle somme assegnate dal Pretore a favore dei ricorrenti e chiedono l'applicazione dell'art.384 c.p.c. con condanna della signora TT RA al pagamento delle somme attribuite dai giudici di merito e non contestate. Sostengono che il credito di essi ricorrenti era stato riconosciuto dai giudici di merito, sia pure nei confronti del TA, ma senza contestazioni, neppure in via subordinata, della TT in ordine alla sussistenza del credito per prestazioni lavorative. La stessa avrebbe dovuto quindi essere condannata al 1109799.doc 5 pagamento del relativo importo dal momento che la stessa domanda, formulata in appello, era confortata dalle deposizioni testimoniali circa la cura dei propri interessi da parte della donna la quale sorvegliava i lavori dei ricorrenti nella sua proprietà ed impartiva direttive. Col terzo motivo, in via subordinata, i ricorrenti lamentano violazione o quanto meno falsa applicazione degli artt..1676, 2697, 2698 c.c. con motivazione obiettivamente errata, contraddittoria ed in contrasto con la prova orale espletata e con la documentazione prodotta in atti e si dolgono che il Tribunale non abbia considerato che essi avevano appreso dopo sei mesi dalla fine del lavoro che vi erano stati due contratti, peraltro, non qualificabili come appalto. Inoltre la chiamata del terzo in garanzia non avrebbe coinvolto essi ricorrenti che sempre avevano asserito che non erano a conoscenza di alcun appalto e si erano dichiarati estranei al rapporto tra il TA e la TT. Il primo, inoltre, era stato condannato dal Pretore nei loro confronti senza una loro domanda (o una estensione della loro originaria domanda) in tal senso;
tale condanna sarebbe stata quindi nulla perché extra petita e il Tribunale, trascurando la circostanza, erroneamente la aveva confermata. I contratti di appalto erano simulati e uno dei due era senza data e senza sottoscrizione del TA e quindi giuridicamente inesistente. Non aveva senso il rilievo del Tribunale secondo il quale essi ricorrenti non avevano proposto appello nei confronti del TA: si trattava, infatti, di soggetto contro il quale non avevano proposto alcuna domanda e col quale non si era instaurato da parte loro il contraddittorio. Inoltre il giudice di appello, nel 1109799.doc 166 sostenere che il credito dell'appaltatore era stato saldato prima che essi avessero rivolto le loro domande contro l'appaltante non aveva considerato che la quietanza del febbraio 1992 era anteriore addirittura alla conclusione dei lavori, terminati il 31 marzo 1992. Inoltre la TT avrebbe dovuto essere condannata in quanto proprietaria del fondo e diretta committente dei lavori eseguiti dai due ricorrenti, circostanza risultante dall'istruttoria svolta, mentre solo in subordine era stata invocata l'applicazione dell'art. 1676 c.civ.. Prima ancora di esaminare il fondamento delle censure dei ricorrenti, la Corte ritiene di dover rilevare d'ufficio, in via pregiudiziale - così disattendendo, in particolare, l'eccezione di giudicato formulata dalla TT relativamente al rapporto tra gli attuali ricorrenti ed il TA che quest'ultimo era stato chiamato in causa dalla convenuta, quale pretesa committente dei lavori, secondo l'assunto degli attori, in veste di effettivo legittimato passivo (recte: titolare passivo del rapporto) e, conseguentemente, di effettivo obbligato al pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti dall'NO e dal CE. La domanda di costoro, per effetto della chiamata in causa del TA, sia pure ad opera della TT, si era automaticamente estesa nei suoi confronti sin dal momento della chiamata, senza necessità di una espressa istanza (esulando del tutto nella presente fattispecie l'ipotesi, per la quale tale principio non sarebbe operante, della chiamata in garanzia: cfr. Cass.4 marzo 2000, n.2471; 4 giugno 1999, n.5522; 23 novembre 1998, n.11855; 23 novembre 1988, n.11855; 9 gennaio 1998, n.135). 1109799.doc 7 In particolare, questa Corte ha ritenuto che qualora il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, si realizza un'ipotesi di causa unica ed inscindibile, nell'ambito della quale il convenuto ed il terzo vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio alternativo, con la conseguenza che la domanda dell'attore, pur nella mancanza di una formale istanza in tal senso, deve intendersi riferita anche al terzo chiamato in causa, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (Cass. 28 luglio 1997, n.7039). Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto pronunciare sull'appello dell'NO e del CE proposto contro la sola TT senza avere prima disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti anche del TA: dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, altrimenti, ove dovesse ritenersi fondata l'eccezione di giudicato formatosi in favore della convenuta con la condanna del chiamato, sarebbe derivata l'affermazione che i lavori di cui è causa sarebbero stati ordinati separatamente dal TA (ritenuto committente e condannato dal Pretore) e dalla TT (egualmente ritenuta committente e condannata dal Tribunale, secondo l'ipotesi come sopra ex ante prospettabile), e ne sarebbero conseguite distinte obbligazioni al pagamento del medesimo corrispettivo disgiuntamente in capo a soggetti diversi, con evidente contrasto di giudicati (identica situazione sarebbe ora ipotizzabile in caso di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, non restitutorio, per nuovo esame ad altro 1109799.doc 8 giudice di appello, ove non fosse disposta l'integrazione del contraddittorio, o in caso di pronuncia nel merito, ai sensi dell'art.384 c.p.c., da parte di questa Corte,). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, deve essere dichiarata la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza per difetto di contraddittorio nei riguardi di TA LV e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Messina alla quale è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte dichiara la nullità del giudizio e della sentenza di appello per difetto di contraddittorio nei confronti di TA LV e rinvia la causa alla Corte di appello di Messina anche per le spese. Così deciso in Roma, addì 10 aprile 2001. IL PRESIDENTE Feenenlife IL CONSIGLIERE ESTENSORE. ze I AND D A 0 , S 3 1 S 3 O . A L 5 T T L R , . O 6! 201 A A ' B N S L I E L 3 P D E S 7 - I D A T 8 I N - S S G 1 O N 1 O P E S A M E I I D G A E A G , D O E O T E L R T T T I S N I R A I E L G S D L E E E R O D 1109799.doc